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Circolare

Circolare numero 65 del 3-5-2006

1) Ex art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81: aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti. 2) Ex art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388: riduzione degli oneri sociali. 3) Ex art. 1 commi 361-362 legge23 dicembre 2005, n. 266: riduzione del costo del lavoro. 4) Contributi INAIL dal 1 gennaio 2006. 5) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2006 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre1992, n.438. 6) Minimali di legge. 7) Contributi apprendisti. 8) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2006. 9) Bonus. 10)Tabelle.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga per il 2006 le principali aliquote contributive e le agevolazioni applicabili al settore agricolo: sospensione degli aumenti previsti per il triennio 2006-2008, riduzione degli oneri sociali ex legge 388/2000, esonero aggiuntivo di 1 punto percentuale ex legge 266/2005, contributi INAIL, minimale retributivo, contributi apprendisti, agevolazioni per zone tariffarie e disciplina del bonus per il posticipo del pensionamento. Sono inoltre richiamati gli allegati con le tabelle delle aliquote per le diverse tipologie di aziende e lavoratori.

Aliquote contributive, esoneri e agevolazioni per il settore agricolo dal 1 gennaio 2006

Aliquote contributive, esoneri e agevolazioni per il settore agricolo dal 1 gennaio 2006

La circolare definisce il quadro contributivo applicabile al settore agricolo per il 2006, richiamando anche le agevolazioni e gli esoneri validi per il triennio 2006-2008. Il documento interessa soprattutto le aziende agricole, le cooperative, i coltivatori diretti, i consorzi di bonifica e gli apprendisti, oltre ai casi di incentivo al posticipo del pensionamento.

Sospensione degli aumenti di aliquota al fondo pensioni lavoratori dipendenti

La legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, ha disposto, all’art. 01, comma 1, la sospensione per il triennio 2006-2008 degli aumenti di aliquota previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146.

Sono quindi sospesi:

  • l’aumento di 0,20 punti percentuali dal 1 gennaio per la generalità delle aziende agricole;
  • l’aumento di 0,60 punti percentuali dal 1 luglio per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.

Restano confermate le aliquote già raggiunte nel 2005.

Per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 le aliquote del fondo pensioni lavoratori dipendenti risultano indicate come segue:

  • generalità delle aziende agricole: datore di lavoro 17,95% esclusa la quota base di 0,11%, lavoratore 8,54%, totale 26,49%;
  • aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative: datore di lavoro 21,75% esclusa la quota base di 0,11%, lavoratore 8,54%, totale 30,29%.

Riduzione degli oneri sociali ex art. 120 legge n. 388/2000

La circolare precisa che continua ad applicarsi l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come già chiarito dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001.

Per la generalità delle aziende agricole, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri decorrono dal 1 gennaio 2006 e riguardano:

  • assegni familiari: 0,43%;
  • tutela maternità: 0,03%;
  • disoccupazione: 0,34%.

Per cooperative agricole e aziende coltivatrici dirette, che versano l’aliquota dello 0,01% per gli assegni familiari, gli esoneri sono:

  • assegni familiari: 0,01%;
  • tutela maternità: 0,03%;
  • disoccupazione: 0,37%.

Per le cooperative agricole ex legge 240/84 che assumono operai a tempo indeterminato:

  • assegni familiari: da conguagliare con il sistema DM10/2;
  • tutela maternità: 0,03%;
  • disoccupazione: 0,37%.

Per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo con stabilità d’impiego (contratto 10, circolare 153 del 27 ottobre 2002):

  • assegni familiari: 0,43%;
  • tutela maternità: 0,03%;
  • cassa integrazione salari: 0,14%;
  • fondo di garanzia trattamento di fine rapporto: 0,2%.

Riduzione del costo del lavoro ex legge n. 266/2005

La circolare richiama l’art. 1, commi 361-362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, già anticipato con circolare 5 gennaio 2006, n. 3. La disposizione introduce un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

L’esonero:

  • opera prioritariamente sull’aliquota degli assegni per il nucleo familiare;
  • è cumulabile con quello dell’art. 120 della legge n. 388/2000;
  • in mancanza di capienza si applica alle altre aliquote della gestione;
  • privilegia maternità e disoccupazione;
  • esclude l’aliquota per il TFR e quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Poiché per la generalità delle aziende del settore agricolo che operano con sistema DMAG e per le cooperative di trasformazione ex legge 240/84 che assumono anche operai a tempo indeterminato non vi è capienza né sull’aliquota degli assegni familiari né su quella della maternità, già azzerate dall’esonero precedente, il nuovo esonero si applica sull’aliquota per la disoccupazione, determinata dal 1 gennaio 2006 nella misura del 2,75%, con esonero di 1,00%.

Per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo con stabilità d’impiego (tipo contratto 010) e non versano l’aliquota di disoccupazione, l’esonero opera sulla cassa integrazione salari, indicata nella misura del 1,5%, con esonero di 1,0%.

Contributi INAIL

La circolare indica i contributi per l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, come fissati dal D.lvo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3:

  • assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
  • addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.

Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla retribuzione eccedente

Dal 1 gennaio 2006 l’aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del lavoratore, deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 39.297,00, ai sensi dell’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Minimali di legge e part-time

Per l’anno 2006 il minimale giornaliero di legge non soggetto ad adeguamento, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge n. 638/1983, è pari a € 36,14.

Per il part-time orizzontale, la circolare richiama il criterio già illustrato nelle precedenti istruzioni: la retribuzione minima oraria per il calcolo dei contributi si ottiene rapportando il minimo giornaliero alle giornate di lavoro settimanale e dividendo il risultato per le ore di orario normale settimanale previste dal contratto collettivo per il tempo pieno.

Per l’agricoltura, nel 2006 il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 della legge n. 638/1983 è pari a € 40,62; il corrispondente minimale orario è pari a € 6,25, calcolato come 40,62 x 6/39.

Contributi per gli apprendisti

Dal 1 gennaio 2006 sono aggiornati i contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti:

  • Fondo pensioni lavoratori dipendenti: € 2,75;
  • quota base: € 0,0868;
  • assegni familiari: € 0,0347;
  • maternità: € 0,0165;
  • INAIL: € 0,0930;
  • totale: € 2,98.

L’aliquota a carico dell’operaio apprendista è fissata al 5,54%.

Agevolazioni per zone tariffarie

Per il triennio 2006-2008, in base all’art. 01, comma 2, della legge n. 81/2006, sono ridefinite le agevolazioni contributive per le aziende ubicate o operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati e nei territori svantaggiati, incluse le aree dell’ex Cassa del Mezzogiorno.

Le misure previste dal 1 gennaio 2006 sono:

  • territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro previsti dall’art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67/1988;
  • zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 e i territori dei comuni di Abruzzo, Molise e Basilicata: riduzione del 68%.

Per la compilazione del modello DMAG-Unico per la competenza 2006, la circolare rinvia alle istruzioni della circolare n. 38 del 3 marzo 2005.

Bonus per il posticipo del pensionamento

Il lavoratore che abbia optato per l’incentivo al posticipo del pensionamento, e ne abbia diritto, riceve dal datore di lavoro una somma pari alla contribuzione dovuta sia a carico del datore sia a carico del lavoratore, che sarebbe stata versata all’ente previdenziale.

La circolare precisa che:

  • per verificare l’appartenenza al settore privato occorre fare riferimento alla natura del datore di lavoro;
  • il bonus corrisponde ai contributi effettivamente versati, al netto di eventuali sgravi, come precisato nella nota ministeriale prot. n. 5767/G/86/256 del 6 ottobre 2004;
  • il datore può determinare il bonus applicando all’imponibile retributivo denunciato nella dichiarazione trimestrale le aliquote indicate al punto 1;
  • anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, rientra nel bonus.

Per il triennio 2006-2008 i contributi a carico del datore di lavoro sono dovuti nelle seguenti misure:

  • territori non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord): 100%;
  • territori montani: 25%;
  • territori svantaggiati: 32%.

Allegati

La circolare conclude richiamando i nove allegati contenenti le tabelle delle aliquote contributive e delle agevolazioni per zona tariffaria, con riferimento alle diverse categorie di lavoratori e aziende agricole, tra cui:

  • operai agricoli a tempo indeterminato e determinato della generalità delle aziende agricole;
  • aziende coltivatrici dirette;
  • cooperative agricole e cooperative ex legge 240/84;
  • consorzi di bonifica;
  • aziende con processi produttivi di tipo industriale;
  • agevolazioni per zone tariffarie.

Gli allegati sono validi per il periodo dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Punti principali

Sospensione degli aumenti di aliquota al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per effetto dell’art. 01, comma 1, della legge 11 marzo 2006, n. 81, per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146. Restano quindi confermate le aliquote raggiunte nel 2005 per la generalità delle aziende agricole e per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative.

Riduzione degli oneri sociali ex art. 120 legge n. 388/2000

Continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con esoneri differenziati a seconda della categoria aziendale. Per la generalità delle aziende agricole l’esonero riguarda assegni familiari, tutela maternità e disoccupazione; per cooperative agricole, coloni/mezzadri e coltivatori diretti l’esonero segue misure specifiche; per le cooperative agricole ex legge 240/84 che assumono operai a tempo indeterminato, il trattamento degli assegni familiari è da conguagliare con il sistema DM10/2; per i consorzi di bonifica operano esoneri ulteriori su cassa integrazione e fondo di garanzia TFR.

Esonero aggiuntivo di 1 punto percentuale ex legge n. 266/2005

L’art. 1, commi 361-362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione ex art. 24 della legge n. 88/1989. L’agevolazione si applica prioritariamente sugli assegni per il nucleo familiare e, se non vi è capienza, sulle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione, con esclusione del TFR e dei fondi interprofessionali. Per molte aziende agricole l’esonero incide sull’aliquota disoccupazione; per i consorzi di bonifica incide sulla cassa integrazione salari.

Contributi INAIL e aliquota aggiuntiva dell’1%

I contributi INAIL per l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro sono indicati nelle misure di 10,125% per l’assistenza infortuni e 3,1185% per l’addizionale infortuni. Inoltre, dal 1 gennaio 2006, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla quota di retribuzione eccedente € 39.297,00 annui.

Minimali di legge e part-time

Per il 2006 il minimale giornaliero di legge non soggetto ad adeguamento è pari a € 36,14. Per il settore agricolo, ai fini del minimale orario, il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 della legge n. 638/1983 è pari a € 40,62, con minimale orario conseguente di € 6,25. La circolare richiama anche i criteri per il part-time orizzontale.

Contributi apprendisti

Dal 1 gennaio 2006 sono aggiornati i contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti: Fondo pensioni lavoratori dipendenti € 2,75, quota base € 0,0868, assegni familiari € 0,0347, maternità € 0,0165, INAIL € 0,0930, per un totale di € 2,98. L’aliquota a carico dell’operaio apprendista è fissata al 5,54%.

Agevolazioni per zone tariffarie

Per il triennio 2006-2008 le agevolazioni contributive per le aziende ubicate in territori montani particolarmente svantaggiati e in zone agricole svantaggiate sono ridefinite: 75% dei contributi a carico del datore di lavoro nei territori montani particolarmente svantaggiati e 68% nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 e i comuni di Abruzzo, Molise e Basilicata. Per il modello DMAG-Unico 2006 si rinvia alle istruzioni della circolare n. 38/2005.

Bonus per il posticipo del pensionamento

Al lavoratore che ha optato per l’incentivo al posticipo del pensionamento spetta una somma pari ai contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare per sé e per il lavoratore, al netto di eventuali sgravi. Il bonus si calcola applicando all’imponibile retributivo denunciato le aliquote del punto 1 e comprende anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore. Per il triennio 2006-2008 i contributi a carico del datore sono dovuti nella misura del 100% per i territori non svantaggiati, del 25% per i montani e del 32% per i svantaggiati.

Allegati con tabelle e aliquote

La circolare segnala nove allegati contenenti le tabelle delle aliquote contributive e delle agevolazioni per zona tariffaria, riferite alle diverse categorie di aziende agricole, cooperative, coltivatori diretti, consorzi di bonifica e aziende con processi produttivi di tipo industriale, con validità dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

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