Circolare numero 62 del 2-5-2006
precisazione sul limite minimo di retribuzione giornaliera che trova applicazione per le retribuzioni imponibili di cui all’art. 13, c. 2 Legge413/84, nel settore della pesca. Rinnovo del CCNL pesca del 13.6.2001 e 8.5.2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per gli equipaggi delle navi da pesca assoggettati alla legge n. 413/1984, le retribuzioni imponibili hanno natura convenzionale e, ai fini del calcolo dei contributi, si applica il minimale di retribuzione giornaliera previsto dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, salvo che i minimi tabellari della legge n. 537/1981 risultino superiori. Vengono aggiornate le retribuzioni convenzionali per i periodi decorrenti dal 1° luglio 2001, 1° gennaio 2002, 1° maggio 2005 e 1° gennaio 2006, con indicazione degli importi per le diverse categorie e tipologie di pesca. Si richiamano inoltre gli obblighi di applicazione del CCNL ai fini delle agevolazioni fiscali e previdenziali e si disciplinano le modalità di regolarizzazione contributiva per i periodi pregressi, con termine al 16 del terzo mese successivo alla circolare.
Retribuzioni convenzionali e minimale contributivo per gli equipaggi delle navi da pesca ex legge n. 413/1984
Retribuzioni convenzionali e minimale contributivo per gli equipaggi delle navi da pesca
La circolare interviene sul regime contributivo applicabile agli equipaggi delle navi da pesca assoggettati alla legge n. 413/1984, con particolare attenzione alla natura convenzionale delle retribuzioni imponibili, all’individuazione del minimale giornaliero e all’aggiornamento delle tabelle retributive per più decorrenze successive. Vengono inoltre richiamate le condizioni per l’accesso ad agevolazioni fiscali e previdenziali e le modalità di regolarizzazione delle eventuali differenze contributive.
Natura convenzionale delle retribuzioni imponibili
La circolare chiarisce che le retribuzioni imponibili del settore pesca, determinate ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 413/1984, devono essere considerate di natura convenzionale. Su tale base si conferma l’applicazione, per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale, del criterio del minimale giornaliero già individuato in precedenti interventi ministeriali e di prassi.
Individuazione del minimale di retribuzione giornaliera
La questione trae origine dall’abrogazione dell’art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984 ad opera dell’art. 11 del D.Lgs. n. 61/2000, che aveva posto il problema della base minima da assumere per i lavoratori soggetti a retribuzioni convenzionali. Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 23 del 12 aprile 2000, ha precisato che l’abrogazione non si estende al disposto dell’art. 1, terzo comma, del D.L. n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981, e che non trova applicazione, per questa fattispecie, il minimale generale di cui all’art. 1, comma 2, secondo inciso, del D.L. n. 338/1989, norma pensata per i lavoratori dipendenti in via generale e per categorie speciali solo in assenza di disciplina specifica.
In applicazione di tali chiarimenti, l’Istituto aveva già stabilito con circolare n. 100 del 22 maggio 2000 che, per i lavoratori soggetti a salari convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera va riferito all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, che fissa una retribuzione minima pari a lire 10.000, rivalutabile ai sensi dell’art. 22 della legge n. 160/1975 in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
La circolare supera inoltre la riserva che era stata espressa con la circolare n. 36/2002 e poi richiamata nella circolare n. 18/2006: per gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/1984 si conferma l’applicazione del minimale di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 537/1981, alla stessa stregua delle altre categorie di lavoratori per le quali sono previste retribuzioni convenzionali. Resta fermo che, se i minimi della tabella A o B della legge n. 537/1981 risultano superiori, questi prevalgono sul minimale convenzionale.
Retribuzioni minime per il comparto pesca marittima
Per il comparto della pesca marittima la circolare richiama le retribuzioni minime giornaliere della Tabella B della legge n. 537/1981, aggiornate per l’anno 2006. Tra i valori riportati figurano, a titolo esemplificativo, quelli relativi a capo barca, capo pesca, marinaio, motorista, comandante, ufficiali di coperta, direttore di macchina e altre qualifiche, con specificazione che taluni importi devono essere adeguati ai sensi dell’art. 22 della legge n. 160/1975.
Retribuzioni convenzionali aggiornate dal 1° luglio 2001 al 1° gennaio 2006
La circolare dà atto che, in seguito ai rinnovi del CCNL pesca marittima del 13 giugno 2001 e dell’8 marzo 2005, le organizzazioni sindacali FLAI/CGIL, FAI/CISL, UILA/UIL e la rappresentanza datoriale FEDERPESCA hanno aggiornato i valori delle retribuzioni tabellari convenzionali ex art. 13, comma 2, della legge n. 413/1984. Gli aggiornamenti decorrono dal:
- 1° luglio 2001,
- 1° gennaio 2002,
- 1° maggio 2005,
- 1° gennaio 2006.
Le tabelle riportano gli importi mensili imponibili da assumere per il calcolo dei contributi in relazione alle diverse tipologie di pesca:
- pesca costiera locale,
- pesca costiera ravvicinata,
- pesca mediterranea o di altura,
- pesca oltre gli stretti o oceanica.
Per ciascuna decorrenza sono indicati importi differenziati in funzione delle qualifiche degli equipaggi, tra cui comandante, motorista, capopesca, marinaio, giovanotto, mozzo, direttore di macchina, primo e secondo ufficiale, nostromo e marinaio/retiere.
Ambito di applicazione alle imprese cooperative
La circolare precisa che le tabelle retributive aggiornate si applicano anche alle aziende del settore cooperazione rappresentate da FEDERCOOPESCA, LEGA-PESCA e AICP. Ciò in quanto tali organizzazioni avevano convenuto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori di non rinnovare autonomamente il proprio CCNL per la parte relativa agli equipaggi imbarcati sulle navi da pesca, aderendo al contratto stipulato con FEDERPESCA.
Qualifiche di base non espressamente indicate
Viene richiamato quanto già evidenziato nella circolare n. 209 del 24 ottobre 1997: nelle tabelle di retribuzione in vigore alcune qualifiche di base non riportano espressamente le più comuni qualifiche equiparate. Per queste ultime la determinazione della retribuzione imponibile deve avvenire seguendo le indicazioni contenute nelle tabelle allegate alla circolare n. 46 del 26 febbraio 1996.
Applicazione del CCNL per agevolazioni e contributi
La circolare richiama la clausola inserita nel CCNL pesca marittima dell’8 marzo 2005, secondo la quale le imprese di pesca, per ottenere agevolazioni fiscali e previdenziali e la concessione di contributi nazionali e regionali, devono applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e le disposizioni in materia di sicurezza e legislazione sociale. In proposito è richiamata la disciplina illustrata al punto 3.1, secondo e terzo capoverso, della circolare n. 150 del 13 settembre 2002.
Regolarizzazioni contributive
Le aziende che, per i periodi decorrenti dal 1° luglio 2001, dal 1° gennaio 2002, dal 1° maggio 2005 e dal 1° gennaio 2006, abbiano operato in difformità dalle istruzioni impartite possono procedere alla regolarizzazione contributiva ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, senza applicazione di somme aggiuntive. Le modalità operative variano in base al periodo:
- per i periodi pregressi fino al 31 dicembre 2005 si utilizzano le procedure di regolarizzazione contributiva DM10/V, SA VIG ed Emens sostitutivo;
- per i periodi dal 1° gennaio 2006 si seguono le disposizioni del punto 12 della circolare n. 18/2006.
Sintesi conclusiva
Nel suo complesso, la circolare consolida il trattamento contributivo delle retribuzioni convenzionali del settore pesca marittima, confermando il minimale giornaliero applicabile, aggiornando i valori tabellari per le diverse decorrenze e tipologie di pesca, estendendo le indicazioni alle imprese cooperative aderenti e offrendo alle aziende uno strumento di regolarizzazione delle eventuali difformità pregresse.
Punti principali
Natura convenzionale delle retribuzioni imponibili e minimale giornaliero
La circolare conferma che le retribuzioni imponibili del settore pesca determinate ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 413/1984 hanno natura convenzionale. Per il calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali, ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, si applica il minimo previsto dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981. Tale minimale non esclude però l’applicazione dei minimi di retribuzione della legge n. 537/1981, tabelle A e B, se superiori al minimale stesso.
Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali dal 2001 al 2006
A seguito del rinnovo del CCNL pesca marittima del 13 giugno 2001 e dell’8 marzo 2005, le parti sociali hanno aggiornato le retribuzioni tabellari convenzionali con decorrenza dal 1° luglio 2001, 1° gennaio 2002, 1° maggio 2005 e 1° gennaio 2006. La circolare riporta gli importi mensili imponibili da assumere per il calcolo dei contributi in relazione alle diverse categorie di lavoratori e alle diverse tipologie di pesca: costiera locale, costiera ravvicinata, mediterranea o di altura, oltre gli stretti o oceanica.
Ambito soggettivo e applicazione alle cooperative
Le tabelle retributive si applicano agli equipaggi imbarcati sui pescherecci di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5 della legge n. 413/1984, in ragione dei periodi di imbarco registrati sul ruolo o sul ruolino di equipaggio. La circolare precisa inoltre che le medesime tabelle trovano applicazione anche presso le aziende del settore cooperazione rappresentate da FEDERCOOPESCA, LEGA-PESCA e AICP, che hanno aderito al CCNL stipulato con FEDERPESCA per la parte relativa agli equipaggi imbarcati sulle navi da pesca.
Qualifiche non espressamente riportate nelle tabelle
Per alcune qualifiche di base non sono riportate nelle tabelle le più comuni qualifiche equiparate. Per tali fattispecie, la circolare rinvia alle indicazioni già fornite nelle tabelle allegate alla circolare n. 46 del 26 febbraio 1996.
CCNL e condizioni per agevolazioni fiscali e previdenziali
Nel CCNL pesca marittima dell’8 marzo 2005 è stata inserita una clausola che subordina l’applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali, nonché la concessione di contributi nazionali e regionali, all’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. La circolare richiama in proposito le istruzioni contenute nel punto 3.1, secondo e terzo capoverso, della circolare n. 150 del 13 settembre 2002.
Regolarizzazioni contributive e termini
Le aziende che abbiano operato in difformità dalle istruzioni per i periodi decorrenti dal 1° luglio 2001, 1° gennaio 2002, 1° maggio 2005 e 1° gennaio 2006 possono regolarizzare le posizioni ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, senza aggravio di somme aggiuntive. Per i periodi fino al 31 dicembre 2005 si utilizzano le procedure ordinarie di regolarizzazione contributiva (DM10/V, SA VIG, Emens sostitutivo); per i periodi dal 1° gennaio 2006 si applicano le disposizioni del punto 12 della circolare n. 18/2006.
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