Sentenza del 20/01/2022 n. 1689 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Era censurata la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento effettuata dall'Agenzia delle entrate a Investimenti 34 s.r.l. in qualità di socia della società estinta (Agenzia (---) s.r.l.) dopo la cancellazione dal registro delle imprese ma prima della successiva dichiarazione di fallimento della medesima. Il ricorso aveva ad oggetto la questione se il fallimento dichiarato entro un anno dalla cancellazione (art. 10 legge fallimentare) comporti la 'reviviscenza' della società estinta e, quindi, la necessità di rivolgere l'accertamento al curatore fallimentare anziché ai soci succeduti iure successionis.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, ritenendo errata la decisione della Commissione regionale che aveva annullato l'avviso notificato ai soci e disponeva la notifica al curatore. La Corte ha affermato che, per effetto dell'art. 2495 c.c., la cancellazione della società determina la successione dei soci nei rapporti debitori e che l'art. 10 della legge fallimentare (fictio iuris) opera soltanto nel ristretto ambito della procedura concorsuale, non estendendo la 'reviviscenza' della società ai procedimenti tributari o ad altri ambiti processuali. Ne consegue che la notifica effettuata ad Investimenti 34 s.r.l. quale successore era legittima; la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Stabilisce che, a seguito dell'estinzione della società, i rapporti debitori possono trasferirsi ai soci; la Corte lo interpreta nel senso che i soci sono i successori della società estinta e possono essere legittimamente destinatari dell'atto impositivo notificato dopo la cancellazione.
R.D. n. 267/1942, art. 10 (legge fallimentare)
Prevede che una società cancellata può essere dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione (fictio iuris). La Corte precisa che tale fiction opera esclusivamente nel contesto della procedura concorsuale e non ha l'effetto di riconferire validità processuale o legittimazione passiva in procedimenti estranei alla procedura fallimentare (es. accertamento tributario).
D.Lgs. n. 546/1997, art. 24
Norma processuale sul procedimento davanti alle Commissioni tributarie; la Corte ha considerato assorbito il motivo relativo all'inammissibilità dell'appello rilevato dalla resistente alla luce della decisione sul primo motivo.
Cass. Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata che delimita l'effetto dell'art. 10 L.F.: la fictio iuris è limitata alla procedura fallimentare e non giustifica argomenti sistematici da applicare in processi diversi; la successione ai debiti della società estinta riguarda i soci al momento della cancellazione.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue automaticamente l'obbligo tributario: per effetto dell'art. 2495 c.c. i soci succedono nei rapporti debitori e possono essere legittimamente destinatari di avvisi di accertamento notificati dopo la cancellazione.
- La previsione di cui all'art. 10 della legge fallimentare (dichiarazione di fallimento entro un anno dalla cancellazione) costituisce una fictio iuris valida solo nell'ambito della procedura concorsuale; non opera come ricostituzione della legittimazione passiva della società estinta in procedimenti afferenti ad altri rami del diritto (es. tributi).
- L'amministrazione finanziaria può validamente notificare l'atto impositivo anche a uno solo dei soci-successori (non è sempre necessaria la notifica a tutti), salvo che l'evento (es. fallimento) intervenuto durante il processo determini l'inevitabile necessità di integrare il contraddittorio coinvolgendo il curatore o tutti i soci.
- Se la dichiarazione di fallimento interviene dopo la notifica ma prima o durante il giudizio, occorre distinguere: se il procedimento pendente è diverso da quello fallimentare la legittimazione del socio-successore rimane, mentre se la società è parte nel procedimento e sopravviene il fallimento può sorgere una questione di integrità del contraddittorio e necessità di chiamare il curatore o tutti i soci.
- La eventuale ripartizione dell'attivo o il compimento della liquidazione determinano il quantum e i limiti della responsabilità dei singoli soci, ma non costituiscono di per sé presupposto della loro qualità di successori ai fini della legittimazione a ricevere l'atto impositivo.
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