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Sentenza

Sentenza n. 883/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decadenza dalla concessione del chiosco comunale per grave e protratto inadempimento nel pagamento dei canoni, con ordine di rilascio del bene

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la determinazione comunale di decadenza dalla concessione, deducendo anzitutto la mancata o irregolare comunicazione di avvio del procedimento, poiché la comunicazione sarebbe stata notificata presso la residenza del legale rappresentante e consegnata a soggetto non legittimato, anziché all'indirizzo PEC della società. Ha sostenuto che tale vizio avrebbe impedito la partecipazione procedimentale e la presentazione di osservazioni decisive. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della decadenza perché adottata mentre era ancora pendente un precedente procedimento di analogo contenuto, non formalmente concluso, lamentando anche l'eccessiva durata del procedimento e l'omessa valutazione delle memorie già presentate. Infine, ha contestato la quantificazione della morosità: a fronte di un canone riferito al primo periodo contrattuale pari a euro 15.410,00 e di pagamenti per euro 10.247,30, il debito residuo sarebbe stato di euro 5.162,70, anziché di euro 46.757,30. La società ha altresì ritenuto illogico che l'importo contestato fosse rimasto invariato tra il primo e il secondo procedimento, nonostante il protrarsi dell'inadempimento. È stata proposta anche domanda risarcitoria consequenziale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha ritenuto irrilevante il vizio di notifica, poiché il Comune aveva già avviato nel 2024 un procedimento sostanzialmente identico, contestando il medesimo inadempimento e diffidando la società; la ricorrente aveva presentato osservazioni il 19 settembre 2024, dimostrando di conoscere gli addebiti e di avere avuto possibilità di contraddittorio. Il Collegio ha inoltre applicato l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, ritenendo il provvedimento vincolato in presenza dell'accertato inadempimento. La pendenza del primo procedimento non ha determinato l'illegittimità del secondo atto: la reiterazione dell'iniziativa procedimentale è stata considerata giustificata dal perdurante inadempimento e non equivalente a rinuncia al potere sanzionatorio. Il ritardo procedimentale non ha comportato la perdita del potere, né avrebbe arrecato pregiudizio alla società, che ha continuato a utilizzare il bene. Le contestazioni sulla quantificazione del debito sono state giudicate infondate: il canone era dovuto per l'intero periodo di occupazione e non soltanto per la durata originaria del contratto; i versamenti documentati erano insufficienti e la società non aveva prodotto quietanze o documentazione contabile idonea a dimostrare il pagamento dei canoni maturati durante l'intero periodo di utilizzo. La permanenza dell'importo contestato nel secondo procedimento non è stata ritenuta prova di difetto di istruttoria. Il TAR ha infine ritenuto integrati i presupposti della decadenza ex art. 47 cod. nav., in ragione della gravità e della natura pluriennale della morosità, precisando che la decadenza può essere disposta per inadempienza degli obblighi concessori anche in assenza di una specifica clausola risolutiva espressa e indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dall'amministrazione. La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 7 l. 241/1990

    Disciplina la comunicazione di avvio del procedimento, la cui funzione partecipativa è stata ritenuta sostanzialmente soddisfatta dalla conoscenza degli addebiti e dalla possibilità di presentare osservazioni nel precedente procedimento.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il vizio procedimentale non comporta l'annullamento quando, per la natura vincolata del provvedimento, risulti evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 47 cod. nav.

    decadenza «per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall’atto di concessione»; «per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione»

    La decadenza dalla concessione demaniale può essere disposta per grave e protratta inadempienza degli obblighi concessori ai sensi della lett. f), anche in assenza di una specifica clausola risolutiva espressa e anche se il provvedimento non richiama espressamente tale disposizione, spettando al giudice la corretta sussunzione normativa.

  • art. 1453 cod. civ.

    L'assenza di una clausola risolutiva espressa non impedisce la risoluzione per grave inadempimento secondo la disciplina generale.

Massime di principio

  • La decadenza da una concessione demaniale marittima è legittima quando il concessionario incorra in un inadempimento grave, protratto e idoneo a compromettere il pagamento dei canoni e l'adempimento degli obblighi concessori.
  • L'assenza di una clausola risolutiva espressa o il mancato espresso richiamo, nel provvedimento, alla specifica lettera dell'art. 47 cod. nav. non impediscono la decadenza per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, quando i fatti accertati integrino sostanzialmente tale presupposto.
  • La pendenza o la reiterazione di un procedimento amministrativo avente contenuto analogo non determina, di per sé, la perdita del potere di decadenza, se il nuovo procedimento è giustificato dal perdurare dell'inadempimento e non pregiudica concretamente il destinatario.
  • La mancata o irregolare comunicazione di avvio del procedimento non conduce all'annullamento di un provvedimento vincolato quando il destinatario abbia comunque conosciuto tempestivamente gli addebiti, abbia potuto presentare osservazioni e risulti evidente che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Ai fini della verifica della morosità relativa a una concessione, i canoni sono dovuti per l'intero periodo di occupazione e utilizzo del bene; il concessionario che contesti il debito deve fornire documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati per tutto il periodo rilevante.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

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