Cassazione Civile, Ordinanza n. 15322/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori imposte IRES, IVA e IRAP per l’anno 2011, contestando alla società ricavi non dichiarati e costi ritenuti indeducibili. La C.T.P. aveva respinto il ricorso della contribuente; la C.T.R. del Piemonte aveva poi accolto solo parzialmente l’appello, ritenendo legittimo l’atto nei limiti della proposta conciliativa formulata in sede di accertamento con adesione e compensando le spese. In cassazione la società deduceva tre censure: 1) nullità della sentenza di appello per violazione dell’obbligo di motivazione, assumendo che la C.T.R. avesse respinto il motivo con cui si lamentava la motivazione apparente della decisione di primo grado; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la C.T.R. esaminato i rilievi di merito già svolti nel ricorso introduttivo e riproposti in appello; 3) omessa pronuncia o, comunque, omesso esame del motivo relativo all’invalidità dell’avviso per mancata notifica, insieme all’atto, della delega di firma prevista dall’art. 42 d.P.R. 600/1973, delega che l’Ufficio aveva prodotto solo in giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura confonde il vizio della sentenza di primo grado con quello denunciabile in cassazione: il giudice di appello, anche nel processo tributario, non deve limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, ma deve decidere nel merito, per effetto devolutivo dell’appello; quindi non è deducibile in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dalla C.T.R. Sul secondo motivo ha osservato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o elementi istruttori; la doglianza della società si limitava invece a riproporre difese di merito, senza indicare un fatto storico decisivo nei termini richiesti. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia, poiché la decisione adottata implicava il rigetto della questione; inoltre ha ribadito che la delega non deve necessariamente essere allegata o notificata con l’avviso di accertamento, potendo essere prodotta successivamente anche in giudizio. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992
La censura di nullità per difetto di motivazione della sentenza tributaria di primo grado non consente in cassazione di sostituire il giudizio sull’appello, poiché il giudice di secondo grado deve decidere nel merito in virtù dell’effetto devolutivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra un vizio rilevante, ma nel caso concreto la Corte ha escluso che la censura fosse correttamente veicolata in cassazione, perché la C.T.R. aveva già ritenuto adeguata la motivazione di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro corretto per denunciare l’omessa pronuncia; tuttavia il motivo è infondato se la decisione impugnata implica il rigetto tacito della questione o se la questione è comunque infondata in diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non rientrano nel perimetro del vizio le questioni giuridiche, le argomentazioni difensive e gli elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico non esaminato, il dato da cui risulti, e dove e quando sia stato discusso in causa.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede il rispetto degli oneri di produzione e specificazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 59 d.lgs. 546/1992
Il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice.
artt. 353 e 354 c.p.c.
La rimessione al primo giudice è possibile solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge; il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non vi rientra.
art. 42 d.P.R. 600/1973
La delega di firma non deve essere necessariamente notificata insieme all’avviso di accertamento; può essere prodotta successivamente dall’Ufficio nel giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, anche tributario, l’eventuale nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione non determina automaticamente rinvio al primo giudice: il giudice di secondo grado deve, di regola, decidere nel merito in forza dell’effetto devolutivo dell’impugnazione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo rispetto a un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere usato per denunciare la mancata considerazione di tesi difensive, questioni giuridiche o istruttorie.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata comporta logicamente il rigetto della questione non espressamente trattata.
- La delega di firma dell’atto impositivo non deve necessariamente essere allegata o notificata con l’avviso di accertamento, potendo essere validamente prodotta dall’Ufficio nel corso del giudizio.
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