Cassazione Penale, Sentenza n. 17838/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. (comma 2.1) per proporre impugnazione avverso la sentenza d'appello del 7.3.2023, deducendo di aver appreso della sentenza solo in data 29.12.2024 al momento dell'arresto e di essere stata tenuta all'oscuro dall'avvocato di fiducia nominato (Avv. Giuseppe Pasquino) che, pur eletto domiciliatario, sarebbe rimasto assente e non l'avrebbe informata dell'evoluzione del procedimento
La decisione
Istanza dichiarata inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 175, comma 2.1, c.p.p. (riforma entrata in vigore il 30.12.2022) ma ha negato la restituzione perché l'istante non ha fornito prove sufficienti della mancata conoscenza effettiva del processo e dell'assenza di colpa. La decisione si è basata su elementi indicativi della conoscenza del procedimento (nomina di difensore di fiducia, elezione di domicilio presso il suo studio e accettazione della PEC; certificazione comunale che indicava cancellazione per irreperibilità dal 2015) e sull'assenza di allegazioni probatorie idonee a dimostrare una perdurante negligenza del domiciliatario o il tentativo continuativo della ricorrente di informarsi. In conclusione la Corte ha rigettato l'istanza e ha escluso la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione/versamento alla Cassa delle ammende in relazione alla natura procedimentale della richiesta.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
La norma (nella versione integrata dal d.lgs. 10/10/2022, n.150 e successive modifiche) prevede la restituzione in termini per l'imputato giudicato in assenza; il comma 2.1 richiede la prova della mancata conoscenza effettiva del processo e dell'impossibilità di proporre impugnazione senza colpa
art. 420-bis c.p.p.
Disciplina la procedura in caso di assenza dell'imputato; i commi 2 e 3 individuano le ipotesi di assenza rilevante per la richiesta di restituzione (notificazioni non a mani proprie, latitanza, sottrazione volontaria) e forniscono il parametro per valutare la correttezza della dichiarazione di assenza
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 11, comma 1, lett. b n.1)
Ha riformato l'art. 175 c.p.p. introducendo il comma 2.1; la Corte ne riconosce l'applicazione alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore
decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, convertito nella legge 30 dicembre 2022 n. 199 (art. 6 e art. 99-bis)
Ha differito l'entrata in vigore della riforma al 30.12.2022; la Corte utilizza il criterio temporale per stabilire l'applicabilità della nuova disciplina
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la sanzione per istanze infondate: la Corte ha escluso l'applicabilità della sanzione nel caso (procedimento attivato con richiesta e non con ricorso/atto che legittimi la sanzione)
art. 592 c.p.p.
Norma richiamata in tema di condanna alle spese processuali: la Corte ha ritenuto non applicabile la condanna alle spese per la natura della domanda di restituzione
Massime di principio
- Distinguere tra rescissione e restituzione: la rescissione riguarda l'assenza mal dichiarata e la nullità della dichiarazione di assenza; la restituzione ex art. 175 comma 2.1 è rimedio diverso e presuppone prova della mancata conoscenza effettiva del processo e dell'assenza di colpa del ricorrente
- L'onere provatorio grava sul ricorrente: è richiesta un'allegazione pregnante e documentata (non solo affermazioni generiche) sulla mancata conoscenza e sull'impossibilità di impugnare senza colpa
- La nomina di difensore di fiducia e l'elezione di domicilio rappresentano indici forti di conoscenza del procedimento; per superare tali indici è necessario dimostrare la perdurante negligenza del domiciliatario e gli sforzi del cliente per ottenere informazioni
- La notificazione tramite PEC accettata dal domiciliatario è un elemento probatorio significativo della conoscenza del processo; il ricorrente deve spiegare perché non è stato informato nonostante l'accettazione
- Il comportamento del ricorrente (es. mancata reperibilità, trasferimento di residenza o omissione nel mantenere contatti col domiciliatario) può ostare alla restituzione in termini e viene valutato come indice di responsabilità dell'imputato
- La nuova disciplina (art. 175 comma 2.1) si applica alle sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore della riforma (30.12.2022): attenzione alla data della sentenza impugnata
- In caso di rigetto dell'istanza di restituzione, la Corte può comunque escludere l'applicazione di sanzioni pecuniarie o la condanna alle spese quando la procedura è iniziata con una 'richiesta' e non con atti che giustifichino tali misure
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