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Sentenza

Sentenza n. 1448/2026 - Torino, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla Questura di Torino in relazione alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione temporanea a lavoro subordinato presentata dalla Signora Bernaz, a mezzo di kit postale, l’11 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202600516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione temporanea a lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato, tramite kit postale, in data 11 gennaio 2025, una domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione temporanea a lavoro subordinato. Ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 396, della l. n. 213/2023, lamentando che la Questura di Torino non avesse concluso il procedimento né adottato un provvedimento espresso. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione a provvedere, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto l'unico motivo di ricorso, ritenendo fondato il richiamo all'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. Tale disposizione impone all'amministrazione di rilasciare, rinnovare o convertire il permesso di soggiorno entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ove sussistano i requisiti e le condizioni previsti dalla normativa. Poiché la domanda era stata presentata l'11 gennaio 2025 e l'amministrazione non aveva adottato un provvedimento conclusivo, il silenzio è stato dichiarato illegittimo. L'amministrazione è stata ordinata a provvedere espressamente entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il TAR ha inoltre nominato, per il caso di protratta inottemperanza, il Prefetto di Torino quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione. Il compenso del commissario, da liquidarsi separatamente, è posto a carico del Ministero resistente. Le spese di lite, pari a euro 2.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico

    La disposizione pone un termine per la conclusione del procedimento relativo al rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno; il mancato provvedimento entro tale termine rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.

  • art. 1, comma 396, l. n. 213/2023

    È richiamato quale base normativa della domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione temporanea a lavoro subordinato.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 impone all'amministrazione di concludere entro sessanta giorni il procedimento relativo al rilascio, rinnovo o conversione di un permesso di soggiorno, quando siano presentate le relative domande.
  • La mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto per il procedimento di conversione del permesso di soggiorno integra silenzio illegittimo e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine giudiziale.
  • Nella sentenza che accerta l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza, assegnandogli un termine decorrente dalla comunicazione dell'inutile scadenza del termine imposto all'amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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