Circolare numero 69 del 02-04-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova Convenzione INAIL-INPS del 15 dicembre 2014, che aggiorna quella del 2008 per semplificare gli adempimenti e velocizzare la definizione dei casi di dubbia competenza tra infortunio/malattia professionale e malattia comune. Vengono confermati i rispettivi ruoli istruttori dei due Istituti, disciplinate le esclusioni, le anticipazioni delle prestazioni, la regolazione delle partite creditorie e debitorie, le azioni surrogatorie e le modalità di scambio dati via PEC. La circolare chiarisce inoltre l'applicazione ai lavoratori marittimi, la gestione transitoria dei rapporti economici e la durata triennale della Convenzione con decorrenza dal 14 gennaio 2015.
Nuova convenzione INAIL-INPS sui casi di dubbia competenza per l'erogazione delle indennità
Nuova convenzione INAIL-INPS sui casi di dubbia competenza
La circolare dà conto della nuova Convenzione stipulata tra INAIL e INPS il 15 dicembre 2014, che aggiorna e sostituisce la precedente intesa del 2008. L’intervento è finalizzato a semplificare gli adempimenti connessi alla gestione delle prestazioni economiche nei casi di dubbia competenza e a rendere più rapido l’iter di definizione delle pratiche.
Finalità e quadro di riferimento
La Convenzione si inserisce nel quadro normativo richiamato in apertura, che comprende, tra gli altri, il D.P.R. n. 1124/1965, la L. n. 833/1978, il D.L. n. 663/1979, il D.Lgs. n. 38/2000, il D.Lgs. n. 196/2003, il Codice dell’amministrazione digitale e le precedenti convenzioni e circolari congiunte INPS-INAIL. L’aggiornamento del 2014 nasce dalle determinazioni n. 65 del 27 maggio 2014 dell’INPS e n. 247 del 6 agosto 2014 dell’INAIL.
Ambito di applicazione e competenze dei due Istituti
La Convenzione ribadisce il ruolo dell’INAIL nell’accertamento del nesso di causalità nelle malattie professionali, dell’occasione di lavoro e della causa violenta negli infortuni, nonché nella valutazione di ogni altro elemento utile a qualificare l’evento lesivo come professionale. All’INPS compete invece, nell’ambito della rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei casi di possibile competenza INAIL, l’eventuale integrazione documentale non già valutata dall’INAIL e la valutazione circa eventuali gravi carenze nelle motivazioni di fatto e di diritto della reiezione da parte dell’INAIL.
Resta esclusa dall’ambito della Convenzione la trattazione delle patologie addotte come malattie professionali "non tabellate". Tali patologie, secondo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, restano qualificate come malattie comuni fino a quando il lavoratore non dimostri il nesso eziologico con l’attività lavorativa.
Casi di esclusione e richiesta di informazioni tra Istituti
Quando, nell’istruttoria degli eventi lesivi, emerge la necessità di verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall’INPS, l’INAIL deve richiedere all’INPS, tempestivamente e comunque entro 10 giorni dalla denuncia, le indicazioni sulla sussistenza del diritto. L’INPS deve rispondere a sua volta tempestivamente e comunque entro 10 giorni dalla richiesta.
Fino alla comunicazione dell’INPS, l’INAIL non può erogare alcuna prestazione di anticipazione. La circolare richiama inoltre un elenco delle categorie di lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia alla data della circolare, con possibilità di integrazioni e modifiche in caso di interventi legislativi e con revisione almeno annuale. Restano salvi i pagamenti già disposti per eventuali casi non contemplati nell’elenco prima della revisione.
Anticipazione delle prestazioni economiche
La Convenzione disciplina l’anticipazione delle somme spettanti al lavoratore da parte dell’Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia o il certificato, fino all’assunzione del caso da parte dell’Istituto competente e comunque entro i limiti del periodo massimo indennizzabile ai fini della malattia comune.
Se anticipa l’INAIL, la prestazione economica deve essere corrisposta nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall’art. 66 del D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. Tale percentuale può essere modificata su richiesta dell’INPS, previo accordo tra gli Istituti, anche tenendo conto dei tempi necessari per l’adeguamento delle procedure. Restano salvi, ai fini della regolazione tra i due Istituti, i pagamenti già effettuati dall’INAIL.
Se invece anticipa l’INPS, l’erogazione è pari all’indennità di malattia calcolata secondo la normativa vigente.
Lavoratori marittimi
La Convenzione si applica anche agli eventi lesivi dei lavoratori marittimi nell’ambito della gestione diretta dell’INPS, in forza dell’art. 10, comma 3, del D.L. n. 76/2013 convertito dalla L. n. 99/2013. Anche per questa categoria si applicano le disposizioni già impartite in materia.
Per le partite creditorie e debitorie relative al periodo dal 1 gennaio 2014, data di trasferimento all’INPS della gestione delle prestazioni previdenziali, al 13 gennaio 2015, la gestione avviene direttamente tra le competenti strutture territoriali di INAIL e INPS. A decorrere dal 14 gennaio 2015, invece, la regolazione è gestita a livello centrale secondo i tempi previsti dall’art. 9 della Convenzione, sulla base delle rilevazioni effettuate dalle strutture territoriali relativamente alle anticipazioni erogate per conto dell’altro Istituto.
Regolazione delle partite creditorie e debitorie e azioni surrogatorie
Resta confermato il sistema centrale di regolazione delle partite creditorie e debitorie tra i due Istituti, con cadenza almeno annuale.
Nei casi derivanti da fatto doloso o colposo di un terzo responsabile, l’Istituto che riceve per primo la denuncia o il certificato deve avviare, in via cautelativa, la procedura per l’esercizio dell’eventuale azione di rivalsa, agendo anche in nome e per conto dell’altro Istituto e comunicandolo immediatamente con l’apposita modulistica. Per consentire all’INPS il rispetto dell’art. 42 della L. n. 183/2010, sarà istituito un canale di comunicazione telematico bidirezionale per trasmettere in tempo reale l’informazione sull’avvio della procedura di recupero delle prestazioni erogate per responsabilità di terzi.
Trattamento dei dati personali e canali di comunicazione
L’art. 11 della Convenzione disciplina la protezione dei dati personali, anche sensibili, scambiati tra INPS e INAIL. I due Istituti sono titolari autonomi del trattamento e devono garantire il rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, assicurando che i dati siano trattati solo da soggetti designati responsabili o incaricati e adeguatamente istruiti.
Per ridurre il rischio di accessi non autorizzati, tutte le comunicazioni tra gli Istituti devono avvenire esclusivamente tramite PEC delle strutture territoriali competenti e con l’oggetto "Convenzione INAIL-INPS - Casi di dubbia competenza". Gli operatori che ricevono tali PEC devono gestire le informazioni con le cautele previste dalla disciplina sulla privacy.
La Convenzione prevede inoltre che, nei casi denunciati direttamente all’INPS dall’interessato e ritenuti utili a qualificare l’evento come riconducibile alla tutela assicurativa o comunque meritevoli di approfondimento, l’INPS comunichi all’interessato e al datore di lavoro l’avvenuta segnalazione alla struttura territoriale INAIL competente, contestualmente alla segnalazione stessa.
Sviluppo della cooperazione applicativa
Gli Istituti si impegnano a realizzare le implementazioni informatiche e procedurali necessarie per consentire la cooperazione applicativa e lo scambio telematico delle informazioni, in coerenza con la progressiva telematizzazione dei flussi tra utenti e pubbliche amministrazioni.
Flusso procedurale e tempi di definizione
Il flusso procedurale resta sostanzialmente invariato rispetto a quello descritto nella circolare congiunta INPS n. 91 e INAIL n. 38 del 10 luglio 2009 e, per gli operatori INPS, nel messaggio n. 22912 del 12 ottobre 2009. L’unica eccezione è rappresentata dai casi di esclusione di cui all’art. 3 della Convenzione, nei quali la Sede INAIL che ha ricevuto per prima la denuncia o il certificato chiede alla struttura territoriale INPS competente la verifica del requisito assicurativo. In tali ipotesi, la tempistica delle segnalazioni tra i due Istituti resta quella già prevista, mentre è sospesa l’erogazione delle prestazioni economiche in anticipazione fino all’eventuale conferma della tutela INPS.
La circolare richiama la necessità di rispettare le tempistiche di trasmissione delle comunicazioni per consentire una rapida definizione della pratica, comunque entro 180 giorni complessivi, ed evitare il superamento dei termini di prescrizione previsti per il riconoscimento della malattia comune.
Durata, decorrenza e disciplina transitoria
La nuova Convenzione ha durata triennale e decorre dal trentesimo giorno successivo alla sottoscrizione del 15 dicembre 2014, quindi dal 14 gennaio 2015. Essa può essere rinnovata mediante atto scritto, sulla base della volontà conforme delle parti.
Per il periodo transitorio compreso tra la cessazione della precedente Convenzione, avvenuta il 26 novembre 2012, e l’entrata in vigore della nuova Convenzione, si applicano le disposizioni della Convenzione del 25 novembre 2008.
Punti principali
Aggiornamento della Convenzione e finalità
La nuova Convenzione, stipulata il 15 dicembre 2014 tra INPS e INAIL, aggiorna quella del 25 novembre 2008 sulla base delle determinazioni interne dei due Istituti. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti collegati alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche e ridurre i tempi di definizione dei casi in cui non è immediatamente chiaro quale Istituto sia competente.
Riparto di competenze tra INAIL e INPS
La Convenzione conferma che l'INAIL accerta il nesso causale nelle malattie professionali e la riconducibilità all'attività lavorativa negli infortuni, mentre l'INPS, nell'ambito della malattia, individua i casi potenzialmente di competenza INAIL, integra la documentazione se necessario e valuta eventuali carenze gravi nelle motivazioni di reiezione dell'INAIL. Restano esclusi i casi di malattie professionali non tabellate, che sono trattati come malattie comuni fino alla prova del nesso eziologico da parte del lavoratore.
Casi di esclusione e richiesta di informazioni
Quando, nel corso dell'istruttoria, emerge la necessità di verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall'INPS, l'INAIL deve chiedere all'INPS le relative indicazioni entro 10 giorni dalla denuncia. L'INPS deve rispondere entro 10 giorni dalla richiesta. Fino alla risposta dell'INPS, l'INAIL non può erogare alcuna prestazione in anticipazione. È richiamato un elenco di categorie di lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, aggiornabile almeno annualmente.
Anticipazioni della prestazione economica
L'istituto che riceve per primo denuncia o certificato anticipa le somme spettanti fino all'assunzione del caso da parte dell'istituto competente e comunque entro il periodo massimo indennizzabile per malattia comune. Se anticipa l'INAIL, la prestazione è pari al 50% dell'indennità per inabilità temporanea assoluta ex art. 66 del D.P.R. n. 1124/1965; tale percentuale può essere modificata su richiesta dell'INPS previo accordo. Se anticipa l'INPS, l'erogazione corrisponde all'indennità di malattia secondo la normativa vigente.
Lavoratori marittimi e regolazione transitoria
La Convenzione si applica anche agli eventi lesivi dei lavoratori marittimi nell'ambito della gestione diretta INPS, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del D.L. n. 76/2013 convertito dalla L. n. 99/2013. Per le partite creditorie e debitorie dal 14 gennaio 2015 la gestione è centrale, mentre per il periodo 1 gennaio 2014-13 gennaio 2015 la regolazione avviene direttamente tra le strutture territoriali competenti. Gli Istituti impartiranno istruzioni specifiche alle proprie sedi.
Regolazione economica e azioni di rivalsa
Resta confermato il sistema di regolazione centrale, con cadenza almeno annuale, delle partite creditorie e debitorie tra INAIL e INPS. Nei casi di danno causato da terzi, l'Istituto che riceve per primo la denuncia deve avviare cautelativamente l'eventuale azione di rivalsa anche per conto dell'altro Istituto e comunicarlo immediatamente; è inoltre previsto un canale telematico bidirezionale per informare tempestivamente l'INPS dell'avvio delle procedure di recupero.
Protezione dei dati personali e cooperazione applicativa
Le comunicazioni tra i due Istituti devono avvenire esclusivamente via PEC delle strutture territoriali competenti, con oggetto "Convenzione INAIL-INPS - Casi di dubbia competenza". I dati personali, anche sensibili, devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 da soggetti autorizzati e istruiti. È previsto anche che l'INPS comunichi all'interessato e al datore di lavoro l'avvenuta segnalazione all'INAIL nei casi denunciati direttamente dall'interessato e meritevoli di approfondimento. Inoltre, gli Istituti devono sviluppare implementazioni informatiche per la cooperazione applicativa e lo scambio telematico delle informazioni.
Flusso procedurale, tempi e durata
Il flusso procedurale resta invariato rispetto alla disciplina già descritta nella circolare congiunta INPS n. 91 e INAIL n. 38 del 10 luglio 2009, salvo l'eccezione dei casi di esclusione. Le comunicazioni devono rispettare tempi tali da consentire la definizione della pratica entro 180 giorni ed evitare problemi con i termini di prescrizione per il riconoscimento della malattia comune. La Convenzione ha durata triennale, decorre dal trentesimo giorno successivo alla sottoscrizione del 15 dicembre 2014, quindi dal 14 gennaio 2015, ed è rinnovabile per iscritto; nel periodo transitorio si applica la Convenzione del 25 novembre 2008.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 2 apr 2015Circolare numero 65 del 02-04-2015
- Circolare · 2 apr 2015Circolare numero 66 del 02-04-2015
- Circolare · 2 apr 2015Circolare numero 67 del 02-04-2015
- Circolare · 2 apr 2015Circolare numero 68 del 02-04-2015
- Circolare · 30 mar 2015Circolare numero 64 del 30-03-2015
- Circolare · 7 apr 2015Circolare numero 70 del 07-04-2015
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →