Circolare numero 66 del 02-04-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (AS.N.A.L.I.) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 febbraio 2015 tra INPS e AS.N.A.L.I. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee erogate ai beneficiari. Sono indicati soggetti interessati, modalità di delega e revoca, percentuali di contribuzione, tempistiche di riversamento all’Associazione, costi del servizio e tutele dell’Istituto in caso di contestazioni o controversie. La parte finale disciplina anche gli aspetti contabili e i conti istituiti per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-AS.N.A.L.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-AS.N.A.L.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina la convenzione stipulata il 3 febbraio 2015 tra INPS e Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (AS.N.A.L.I.) per consentire agli iscritti il versamento dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee erogate dall’Istituto. Il documento definisce le prestazioni interessate, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione, i termini di riversamento e gli aspetti contabili e di responsabilità connessi all’accordo.
Ambito applicativo e prestazioni interessate
La convenzione si inserisce nel nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. Possono beneficiare della trattenuta associativa i soggetti che percepiscono:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ASpI e Mini ASpI;
- trattamenti di disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Il codice identificativo di AS.N.A.L.I. è indicato nel documento con il numero "7301".
Modalità di autorizzazione alla trattenuta
L’autorizzazione alla trattenuta del contributo associativo avviene tramite delega trasmessa all’INPS. La delega deve essere redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dal delegante e deve essere accompagnata da copia del documento di identità.
Per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
Revoca, sostituzione della delega e contestazioni
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo modalità concordate con l’Istituto.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, provvede nel più breve tempo possibile ad acquisirla e a darne comunicazione all’Associazione revocata. Qualora un’Associazione presenti una nuova delega su una prestazione già coperta da una delega attiva verso altra Associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Associazione revocata. Anche in tale caso va allegata copia del documento di identità.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Associazione sindacale deve restituire ai lavoratori interessati le somme indebitamente ricevute.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale, ed essere uguale per tutti gli iscritti dell’Associazione.
AS.N.A.L.I. ha comunicato le seguenti percentuali:
- 3,00% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI;
- 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1,00% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASPI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamento delle somme all’Associazione e costo del servizio
L’INPS versa all’Associazione gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione, l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Servizi online, flussi informativi e fatturazione
L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, nell’ambito dei servizi online e dell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali.
Tramite la medesima applicazione l’Istituto provvede anche all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di ogni eventuale comunicazione inerente la convenzione.
Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale. L’Istituto si intende inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riguardo a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. In caso di controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula, oppure in presenza di disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto si riserva anche il recesso unilaterale in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Indicazioni sulla sede legale e profili contabili
La sede legale di AS.N.A.L.I. è indicata in via Santa Croce in Gerusalemme n. 67, Roma.
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’Associazione sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25476, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35476, per l’accreditamento all’Associazione dei contributi associativi trattenuti;
- GPA11476, per la rilevazione del debito verso AS.N.A.L.I.
I pagamenti a favore dell’Associazione vanno imputati in DARE del conto GPA11476; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto GPA24042, già esistente. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA11476, GPA25476 e GPA35476.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione, sottoscritta il 3 febbraio 2015 secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014, consente agli iscritti AS.N.A.L.I. di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Rientrano tra le prestazioni interessate mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, nonché sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, revoca e gestione delle contestazioni
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione, sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento d’identità. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere presentata dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali secondo modalità concordate con l’Istituto; se la revoca è comunicata direttamente all’INPS, l’Istituto acquisisce la revoca e la comunica all’Associazione. In caso di delega contestata, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione e l’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. Se una nuova delega riguarda una prestazione già gravata da delega ad altra Associazione, essa produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con allegata copia del documento d’identità.
Obblighi del datore di lavoro nei pagamenti diretti di integrazione salariale
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La relativa documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
Misura dei contributi associativi
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega in percentuale alla prestazione previdenziale ed essere uniforme per tutti gli iscritti. AS.N.A.L.I. ha comunicato le seguenti aliquote: 3,00% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1,00% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASPI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamento all’Associazione e costi del servizio
L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Il costo del servizio è pari a € 0,80 per ogni delega. La variazione annuale dei costi sarà comunicata appositamente e, dalla relativa comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Servizi online, fatturazione e adempimenti informativi
L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Limiti di responsabilità dell’INPS e tutela in caso di controversie
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità connessa all’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Se vi sono controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS per le spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e facoltà di sospensione/recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto si riserva inoltre il recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Indicazioni dell’Associazione e profili contabili
La sede legale di AS.N.A.L.I. è indicata in via Santa Croce in Gerusalemme n. 67, Roma. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25476 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35476 per l’accreditamento all’Associazione e GPA11476 per la rilevazione del debito verso AS.N.A.L.I.; i pagamenti all’Associazione vanno imputati in DARE del conto GPA11476, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042, già esistente. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA11476, GPA25476 e GPA35476.
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