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Ordinanza

Ordinanza n. 3245/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dello stralcio del verbale di riunione del 14 gennaio 2026 della “Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione”, notificato in data 28 gennaio 2026, con il quale è stato revocato agli odierni ricorrenti il programma definitivo di protezione nei confronti dei testimoni di giustizia; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 marzo 2026: per l’annullamento del silenzio rifiuto ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, formatosi in relazione all’istanza di accesso agli atti inoltrata in data 3 febbraio 2026, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso; C) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 9 aprile 2026: perché si accerti e dichiari l’illegittimità del citato provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 27 marzo 2026, notificato in pari data, nonché del citato provvedimento della Direzione Centrale della Polizia Criminale di sospensione dei benefici economici del 20 marzo 2026; D) per quanto riguarda i motivi aggiunti in data 22 maggio 2026: per l’annullamento dello stralcio del verbale di riunione del 15 aprile 2026 della “Commissione Centrale per la definizione ed applicazione delle speciali misure di protezione” ex art. 10, comma 2, Legge 15 marzo 1991, n. 82 (Ministero dell’Interno) con il quale è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti inoltrata dai ricorrenti, a mezzo del difensore, in data 3 febbraio 2026, notificato direttamente alle parti in data 7 maggio 2026.

Giustizia amministrativa202602540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del programma definitivo di protezione, unitamente agli atti connessi; successivi atti relativi alla sospensione dei benefici economici e al diniego di accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (testimoni di giustizia)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato lo stralcio del verbale della Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione, notificato il 28 gennaio 2026, con cui è stato revocato il programma definitivo di protezione loro riconosciuto. Con motivi aggiunti hanno contestato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 3 febbraio 2026, chiedendo anche l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; hanno inoltre dedotto l’illegittimità di un provvedimento prefettizio del 27 marzo 2026 e del provvedimento della Direzione centrale della Polizia criminale del 20 marzo 2026 concernente la sospensione dei benefici economici; infine, hanno impugnato il diniego espresso di accesso agli atti adottato dalla Commissione centrale con verbale del 15 aprile 2026 e notificato il 7 maggio 2026. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni di fatto e di diritto dedotte richiedessero l’approfondimento proprio della trattazione di merito e non le ha definite in sede cautelare. Ha tuttavia ritenuto adeguatamente tutelabili nelle more le esigenze cautelari dei ricorrenti mediante la sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato e la sollecita fissazione dell’udienza di merito, fissata al 14 gennaio 2027 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’istanza cautelare è stata quindi accolta ai fini della sollecita trattazione del merito, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata, nelle more della decisione, mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito; nel caso concreto il giudice ha disposto anche la sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    È indicato quale base normativa della contestazione del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti; la relativa questione non è stata decisa nel merito in questa ordinanza.

  • art. 10, comma 2, l. 15 marzo 1991, n. 82

    È richiamato quale fondamento dell’attività della Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Quando le questioni di fatto e di diritto dedotte in un giudizio cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la definizione sommaria della controversia, il giudice può rinviare l’esame pieno alla fase di merito, assicurando nel frattempo la tutela cautelare mediante la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’accoglimento dell’istanza cautelare può essere disposto anche ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza anticipare la decisione sulle questioni sostanziali controverse.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaAccesso documentaleTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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