L.R. Valle d'Aosta 34/2006
Disposizioni in materia di parchi faunistici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina apertura, requisiti, autorizzazioni, controlli, chiusura e sanzioni dei parchi faunistici in Valle d’Aosta, intesi come strutture permanenti aperte al pubblico che ospitano fauna selvatica. Prevede una specifica autorizzazione regionale, registri, vigilanza almeno annuale e sanzioni amministrative. Le disposizioni transitorie riguardavano le strutture già in esercizio nel 2006.
Disposizioni sui parchi faunistici in Valle d’Aosta
Disposizioni sui parchi faunistici in Valle d’Aosta
La legge disciplina l’apertura e la gestione dei parchi faunistici nel territorio della Valle d’Aosta, con l’obiettivo di garantire benessere animale, sicurezza del pubblico e degli operatori, educazione ambientale e tutela della biodiversità. La materia è regolata in coerenza con i principi del d.lgs. 73/2005 sui giardini zoologici.
Ambito di applicazione e definizioni
La nozione di parco faunistico comprende qualsiasi struttura pubblica o privata, permanente e territorialmente stabile, aperta al pubblico almeno sette giorni all’anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività. Ai fini della legge, “parco faunistico” e “giardino zoologico” sono termini equivalenti.
Sono esclusi:
- i circhi;
- i negozi di animali, salvo quelli con esposizione a pagamento di animali;
- le strutture che detengono specie Aves e Mammalia allevate nel territorio regionale a fini di ripopolamento, alimentari o amatoriali, nonché quelle destinate alla cura della fauna selvatica secondo la normativa regionale sulla fauna;
- le strutture scientifiche che detengono animali per ricerca, se autorizzate secondo la normativa statale sugli animali utilizzati a fini scientifici.
Finalità della disciplina
Il provvedimento mira a:
- garantire il benessere e la corretta custodia degli animali;
- assicurare la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e degli operatori;
- promuovere turismo rurale ed educazione ambientale;
- rafforzare il ruolo dei parchi nella conservazione della biodiversità e nella protezione della fauna selvatica.
Requisiti per l’apertura e criteri di programmazione
L’apertura dei parchi faunistici è subordinata al rilascio dell’autorizzazione regionale. La Regione deve orientare la disciplina dell’apertura mediante una programmazione territoriale fondata su criteri generali che tengono conto della localizzazione dei parchi, della riqualificazione del territorio, dell’integrazione con altre attività economiche e delle modalità di gestione idonee a garantire benessere animale e sicurezza.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e la commissione consiliare competente, definisce criteri specifici per:
- l’apertura di nuovi parchi, considerando anche la presenza di altri parchi sul territorio, il recupero di infrastrutture esistenti e la valorizzazione dell’attività turistica e rurale;
- la custodia degli animali, con controllo veterinario, arricchimento ambientale e possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico;
- il mantenimento di elevati livelli di cura, con trattamenti veterinari preventivi e curativi e corretta alimentazione;
- la prevenzione delle fughe, anche per evitare rischi ecologici e diffusione di specie alloctone;
- la sicurezza e la salvaguardia sanitaria di pubblico e operatori.
Ulteriori condizioni per l’autorizzazione
Per ottenere l’autorizzazione, il parco deve dimostrare requisiti strutturali e organizzativi conformi ai criteri regionali e deve inoltre:
- tenere e aggiornare un registro degli esemplari per singola specie, da tenere a disposizione dei controlli e da trasmettere annualmente alla struttura regionale competente, che a sua volta lo inoltra al Ministero;
- promuovere programmi di educazione e sensibilizzazione del pubblico e della scuola sulla biodiversità, anche tramite personale competente o pannelli informativi;
- partecipare a ricerche scientifiche utili alla conservazione delle specie;
- partecipare a programmi di formazione e a scambi informativi con altri parchi, zoo o istituzioni similari su conservazione, allevamento, ripopolamento e reintroduzione.
Se il parco ospita specie minacciate di sparizione o rare, deve inoltre garantire il rinnovo e l’arricchimento genetico delle popolazioni mediante piani di scambio e prestito per riproduzione, senza modificazioni genetiche, salvo prelievi dallo stato libero in specifici progetti nazionali o internazionali per la salvaguardia delle specie, del loro ambiente naturale o per l’educazione ambientale.
L’autorizzazione è subordinata anche alla stipula di una convenzione con strutture adeguate per il mantenimento degli animali in caso di chiusura del parco.
Procedura autorizzativa
L’autorizzazione all’apertura, all’esercizio del parco e alla detenzione degli esemplari vivi di fauna selvatica è rilasciata con decreto dell’assessore regionale competente, su istanza del legale rappresentante, entro novanta giorni dalla domanda, tenendo conto dei criteri e dei requisiti previsti dalla legge.
La domanda deve essere corredata della documentazione su:
- ubicazione ed estensione del parco e comuni interessati;
- planimetria con posizione e dimensioni delle strutture di custodia;
- numero, specie e sesso degli animali;
- numero, caratteristiche costruttive, materiali e dimensioni delle strutture e relativo contenuto zoologico;
- nominativo e competenze del personale tecnico e amministrativo.
La struttura regionale competente verifica la completezza della documentazione e dispone un’ispezione con verbale. Se l’istruttoria si conclude positivamente, l’assessore rilascia l’autorizzazione, che sostituisce a tutti gli effetti anche la licenza prevista dal d.lgs. 73/2005.
Vigilanza, controlli e variazioni
La vigilanza sul rispetto della legge è svolta almeno annualmente dalla struttura regionale competente, con il supporto del Corpo forestale della Valle d’Aosta e, se necessario, di veterinari, zoologi ed esperti.
Ogni variazione relativa agli animali ospitati deve essere comunicata alla struttura competente; per l’aumento del numero di esemplari o delle specie è necessaria una nuova autorizzazione.
Chiusura, sospensione e tutela degli animali
Se dai controlli emerge la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti autorizzativi, l’assessore regionale può disporre la chiusura parziale e temporanea del parco, previa contestazione delle irregolarità e fissazione di un termine per adeguarsi.
Se il termine decorre inutilmente, l’assessore revoca l’autorizzazione e dispone la chiusura del parco.
In caso di chiusura totale o parziale, la struttura competente deve accertare che, a spese del parco, gli animali siano mantenuti in condizioni adeguate oppure trasferiti in altra struttura idonea.
Registro regionale dei parchi faunistici
Presso la struttura competente è istituito il registro dei parchi faunistici autorizzati. La struttura trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio copia del registro e ogni variazione, per l’inoltro alla Commissione europea secondo la disciplina statale richiamata.
Sanzioni amministrative
L’apertura, l’esercizio o la detenzione di fauna selvatica nei parchi in assenza di autorizzazione sono puniti con sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro, ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente.
La violazione degli obblighi relativi ai requisiti e ai criteri tecnici e gestionali è punita, salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto per la chiusura, con sanzione amministrativa da 1.500 a 9.000 euro.
Le sanzioni sono irrogate dal dirigente della struttura competente secondo la legge n. 689/1981.
Regime transitorio
Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge dovevano presentare denuncia alla struttura competente entro novanta giorni. Successivamente l’assessore regionale rilasciava l’autorizzazione previa verifica dei requisiti, con le stesse modalità previste per i nuovi parchi.
Disposizioni finanziarie
La legge quantifica un onere annuo di 1.000 euro a decorrere dal 2007, coperto con risorse del bilancio regionale indicate nel testo. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al ricovero e alla detenzione degli animali selvatici in difficoltà e alla gestione delle strutture dedicate. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
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