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Ordinanza

Ordinanza n. 173/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 967/2019 emesso dal Tribunale Civile di Cosenza – in persona del Giudice Dott.ssa Assunta Gioia – in data 14.07.2019 ad esito del giudizio monitorio RG 2928/2019, notificato in data 22.07.2019, reso provvisoriamente esecutivo in data 03.11.2020 e notificato con formula esecutiva in data 05.11.2020, definitivamente confermato con la sentenza n. 512/2022, pubblicata in data 16/03/2022, emessa dal Tribunale di Cosenza nella persona del Giudice dott. Gino Bloise, notificata il 02.03.2023, passata in giudicato il 16.10.2022.

Giustizia amministrativa202500416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo confermato da sentenza del Tribunale civile di Cosenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per l'ottemperanza a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Cosenza, divenuto definitivamente esecutivo a seguito del rigetto dell'opposizione con sentenza successivamente passata in giudicato. Il ricorso indicava le notifiche del decreto ingiuntivo e della formula esecutiva, ma dagli atti non risultava provata né la notifica del decreto ingiuntivo in forma esecutiva dopo la sentenza che aveva dichiarato il decreto definitivamente esecutivo, né la notifica in forma esecutiva della sentenza. Il TAR ha ritenuto insufficiente la mera dichiarazione contenuta nell'epigrafe del ricorso e ha disposto l'acquisizione della documentazione necessaria.

La decisione

Il TAR, riservata ogni ulteriore decisione, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune ricorrente. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il Comune dovrà depositare copia dei titoli giudiziari notificati in forma esecutiva, in particolare il decreto ingiuntivo e la sentenza, al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'azione di ottemperanza. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 6 maggio 2026. Non è stata ancora definita la domanda principale e non vi è stata pronuncia sulle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziario civile, la parte ricorrente deve dimostrare documentalmente l'esistenza e l'efficacia del titolo azionato, nonché gli adempimenti formali necessari alla sua esecuzione; la mera dichiarazione contenuta nel ricorso non sostituisce il deposito dei documenti probatori.
  • Quando il decreto ingiuntivo è stato oggetto di opposizione, la verifica dei presupposti dell'ottemperanza richiede l'accertamento della definitività del decreto a seguito della sentenza che ha rigettato l'opposizione e della notificazione in forma esecutiva dei titoli giudiziari rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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