Risposta n. 571 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTassazione degli interessi corrisposti da una società di cartolarizzazione (veicolo) nell'ambito di una sindacazione di un finanziamento a una stabile organizzazione in Italia di una banca francese
Il quesito
1) Se agli interessi pagati ai futuri cessionari del finanziamento si applica il regime previsto dall'art.6, comma 1, legge n.130/1999 (con richiamo al d.lgs. n.239/1996). 2) In tal caso quale procedura devono seguire i cessionari non residenti per beneficiare dell'agevolazione. 3) In subordine, se si applica l'art.26, comma 5-bis, DPR n.600/1973 e se la società di cartolarizzazione può qualificarsi "impresa" ai fini della non applicazione della ritenuta.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che, per effetto delle modifiche alla legge n.130/1999, gli interessi corrisposti ai soggetti finanziatori in operazioni strutturate tramite finanziamenti siano equiparati ai proventi da titoli e quindi beneficiino del regime di esenzione/ non applicazione dell'imposta sostitutiva previsto dall'art.6 del d.lgs. n.239/1996; i cessionari non residenti dovrebbero poter fornire la sola autocertificazione prevista dal DM 12/12/2001. In subordine, l'istante ritiene applicabile l'art.26, comma 5-bis DPR n.600/1973 perché la società di cartolarizzazione è qualificabile come impresa.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che la legge n.130/1999 e l'art.6 del d.lgs. n.239/1996 si applicano esclusivamente ai titoli di cui all'art.5 e non ai finanziamenti, per cui il regime invocato dall'istante non può essere esteso automaticamente ai finanziamenti. Quanto all'art.26, comma 5-bis DPR n.600/1973, la norma disapplica la ritenuta solo per specifiche categorie di intermediari eroganti e per finanziamenti concessi a soggetti che esercitano attivita' d'impresa in Italia e con caratteristiche (es. durata medio-lunga); la disposizione non consente un generico criterio look-through. Nel caso concreto non è stato possibile verificare i presupposti per l'applicazione del 5-bis (identità e caratteristiche dei cessionari, contratti di cessione), pertanto l'Agenzia non conferma la non applicazione della ritenuta.
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