Risposta n. 569 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente (ALFA) sostiene di avere diritto alla detrazione: ritiene tempestiva la rivalsa di SIGMA (prescrizione decennale decorrente dal pagamento in sede di definizione) e afferma che, avendo restituito integralmente l'IVA detratta in sede di accordo transattivo "tombale", non sussiste rischio di duplicazione della detrazione; inoltre dichiara di aver adempiuto agli ordinari controlli di diligenza sulle fatture.
IVA – Detrazione a seguito di rivalsa tardiva – Art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
Il quesito
La società ALFA chiede se può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA addebitata da SIGMA a titolo di rivalsa "tardiva" ai sensi dell'art. 60, comma 7, dopo che SIGMA ha definito e pagato l'accertamento e ha emesso fatture di rivalsa nei confronti dei cessionari finali (tra cui ALFA); quali formalità e condizioni siano richieste.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate conferma che SIGMA è legittimata ad esercitare la rivalsa nei confronti degli effettivi cessionari e che il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 60, comma 7, purché abbia effettivamente pagato l'imposta addebitata e sussistessero le condizioni esistenti al momento dell'originaria operazione. Nel caso di specie, preso per vero il versamento integrale dell'IVA da parte della società istante in esecuzione dell'accordo, tale versamento esclude la duplicazione della detrazione e consente ad ALFA di detrarre l'IVA versata in rivalsa; restano comunque impregiudicati i poteri di verifica dell'Amministrazione e l'esito dipende dalla verifica fattuale dei fatti rappresentati.
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