Risposta n. 570 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante propone di applicare la ritenuta del 20% sulle spese di monitorio, precetto ed esecuzione (salvo spese di registrazione e notifica) e sugli onorari per atti di intervento
Spese di precetto, monitorio ed esecuzione in procedimento pignoratizio - applicabilità della ritenuta d'acconto ex art.21, comma 15, legge 27/12/1997, n.449
Il quesito
Se il sostituto d'imposta debba operare la ritenuta del 20% anche sulle somme liquidate al creditore pignoratizio (avvocato) a titolo di spese di monitorio, precetto ed esecuzione
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che le somme liquidate per spese di precetto, monitorio ed esecuzione costituiscano compenso professionale rilevante ai fini IRPEF e, salvo dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000 che escluda l'applicabilità della ritenuta, il terzo erogatore deve operare la ritenuta del 20%; pertanto condivide la soluzione prospettata dall'Istante
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