Sentenza del 11/04/2016 n. 1987 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TARSU - Occupazione temporale dell'immobile - Regime dell'onere probatorio sull'effettiva residenza - Prova della utilizzazione del bene - Grava sulla parte interessata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della TARSU in relazione a un immobile occupato solo temporaneamente o non utilizzato nella sua interezza. Il punto centrale era stabilire su chi gravasse l'onere di dimostrare l'effettiva utilizzazione del bene e, eventualmente, la residenza del contribuente in un luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici, al fine di ottenere l'esclusione o la riduzione della tassa.
La decisione
È stato affermato che la TARSU considera sia la superficie tassabile sia l'effettiva utilizzazione dell'immobile. L'interessato deve fornire tempestivamente le informazioni e le prove necessarie per dimostrare che determinate aree non sono utilizzate oppure che la propria residenza effettiva è diversa da quella anagrafica. In assenza di tale prova, l'imposizione può essere determinata sulla base della superficie e delle risultanze anagrafiche. Il testo non indica il dispositivo concreto né l'esito formale del giudizio; pertanto, non è possibile stabilire con certezza se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Norme richiamate
Art. 62 del d.lgs. n. 507/1993
La norma è interpretata nel senso che la TARSU è collegata alla detenzione o occupazione di locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti. L'esclusione o la riduzione della tassa per mancata utilizzazione, occupazione temporanea o diversa residenza richiede una specifica dimostrazione da parte dell'interessato.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 16275/2015
Il principio richiamato pone a carico del contribuente l'onere di provare l'effettiva non utilizzazione di parti dell'immobile o la residenza effettiva in un luogo diverso da quella risultante all'anagrafe.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione o la riduzione della TARSU non è sufficiente affermare che l'immobile o parte di esso non viene utilizzato: il contribuente deve fornire elementi concreti e documentali a sostegno.
- La residenza anagrafica costituisce un elemento rilevante, ma può essere superata solo mediante una prova specifica della diversa residenza effettiva.
- L'occupazione temporanea o parziale dell'immobile deve essere comunicata e dimostrata all'ente impositore; in mancanza, la tassa può essere calcolata sulla superficie risultante e secondo i dati disponibili all'amministrazione.
- Chi chiede un'agevolazione, un'esenzione o una riduzione della tassa ha normalmente l'onere di provare i presupposti del beneficio e di assolvere gli obblighi informativi previsti.
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