Cassazione Penale, Sentenza n. 02702/2026 del 23/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato, seppur parzialmente modificata, la condanna per falsa dichiarazione in relazione alla domanda di reddito di cittadinanza: aveva dichiarato falsamente di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e in via continuativa da almeno 2 anni, mentre risultava iscritto anagraficamente solo dal novembre 2017. In cassazione deduceva la manifesta illogicità della motivazione per non avere considerato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (che critica il requisito decennale) e la recente sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025 (che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della previsione del requisito decennale riducendolo a 5 anni); altresì deduceva, in subordine, l'insussistenza del dolo per errore sulla legge richiamando l'art. 5 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Pur richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE e la successiva pronuncia della Corte costituzionale che ha sostituito il requisito decennale con uno quinquennale, il Collegio ha rilevato che il ricorrente, al momento della domanda, non possedeva neppure il requisito del quinquennio; la falsa dichiarazione gli aveva quindi consentito di ottenere un beneficio non dovuto e la condotta resta punibile. Sull'elemento soggettivo la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riconoscere l'inescusabilità dell'errore: la norma era sufficientemente chiara e non vi era stata alcuna oscurità interpretativa che potesse giustificare l'errore. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, decreto‑legge n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019)
falsa dichiarazione relativa alla durata della residenza richiesta per il reddito di cittadinanza
La norma punisce la falsa dichiarazione sulla durata della residenza necessaria per ottenere il reddito di cittadinanza. La Corte ha ritenuto che, anche alla luce delle successive pronunce sovranazionali e costituzionali che hanno ridotto il requisito, la condotta resta illecita se il dichiarante non soddisfaceva comunque il nuovo requisito temporale.
art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), decreto‑legge 28 gennaio 2019, n. 4
il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia "per almeno 10 anni", anziché prevedere "per almeno 5 anni"
La Corte costituzionale (sent. n. 31/2025) ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della previsione del requisito decennale, riducendolo a cinque anni. Tuttavia la modifica non esonera chi, al momento della domanda, non possedeva neppure il requisito quinquennale.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea 29 luglio 2024, cause riunite C‑112/22 e C‑223/22
La CGUE ha ritenuto non conforme ai principi dell'UE un requisito che subordinasse l'accesso a prestazioni sociali a una residenza di almeno dieci anni, benché non escluda che uno Stato possa prevedere un termine più breve. La Corte di cassazione ha ritenuto il richiamo alla sentenza della CGUE non risolutivo nel caso concreto, perché il ricorrente non soddisfaceva comunque il termine ridotto.
art. 5 codice penale (inescusabilità dell'errore di diritto)
La Corte ha applicato il principio per cui l'errore di diritto è inescusabile quando la norma è chiara. Il ricorrente non ha dimostrato che la disposizione fosse oscura o ambigua e quindi non ha ottenuto l'esonero della responsabilità per aver invocato un errore di diritto.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità di una norma che inasprisce i requisiti per un beneficio non cancella automaticamente la punibilità della falsa dichiarazione quando il dichiarante non soddisfava comunque il requisito risultante dalla nuova interpretazione ridotta.
- La giurisprudenza della Corte di giustizia UE può influenzare la legittimità di un requisito nazionale per prestazioni sociali, ma lascia margine agli Stati per fissare termini più brevi; occorre verificare caso per caso l'effetto sulle posizioni soggettive.
- Per invocare l'inescusabilità dell'errore di diritto ai sensi dell'art. 5 c.p. è necessario dimostrare l'oscurità o l'ambiguità della norma; il semplice mutamento successivo della valutazione giurisprudenziale non è di per sé sufficiente.
- Quando una falsa dichiarazione ha effettivamente consentito l'ottenimento di un beneficio non dovuto, il giudice tende a confermare la responsabilità penale se resta provato che il requisito non era posseduto, anche se la disciplina sarebbe stata più favorevole se correttamente interpretata.
- Nelle impugnazioni fondate su mutamenti giurisprudenziali (sovranazionali o costituzionali) è fondamentale dimostrare il nesso temporale e materiale tra la pronuncia e la condotta: la pronuncia non opera automaticamente in favore dell'imputato se essa non annulla retroattivamente l'elemento centrale del reato nel momento in cui è stato commesso.
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