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Sentenza

Sentenza n. 15486/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento - del provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia a Shanghai il 30/03/23 e notificato in data 22/05/23.

Giustizia amministrativa202310335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di reingresso adottato dal Consolato Generale d'Italia a Shanghai il 30 marzo 2023 e notificato il 22 maggio 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di reingresso deducendo eccesso di potere e manifesta illogicità. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo l'infondatezza delle censure. Dagli atti risultava che la Questura di Prato, interpellata dal Consolato, aveva negato il nulla osta al reingresso in ragione del mancato rientro in Italia nei tempi previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il Consolato aveva comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, tradotto in cinese, assegnando dieci giorni per presentare osservazioni; le deduzioni inviate dalla ricorrente il 16 dicembre 2022 erano state trasmesse alla Questura, che aveva confermato il parere negativo con nota del 6 febbraio 2023.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 13, comma 4, d.P.R. 394/1999 e del punto 12 dell'Allegato A al d.m. 11 maggio 2011, n. 850, il nulla osta favorevole della Questura che ha rilasciato il permesso originario è condizione necessaria per il visto di reingresso; in caso di nulla osta negativo, il diniego consolare è vincolato alle risultanze questorili, ferma la necessità dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso. Nel caso concreto il diniego era fondato sul parere negativo della Questura, reso dopo l'esame delle osservazioni della richiedente, e il Consolato aveva dato conto di tale ragione nel provvedimento. Le censure di eccesso di potere e illogicità sono state quindi giudicate infondate. Spese compensate per la vetustà del procedimento e la natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999

    Le anzidette norme chiaramente depongono nel senso: a) che la concessione del nulla osta favorevole da parte della Questura che ha emesso l’originario permesso è condizione indispensabile per il rilascio del visto di reingresso (cfr. in tal senso T.A.R. Lazio, Sezione III, n. 804/2024);

    Il nulla osta favorevole della Questura che ha emesso il permesso di soggiorno originario costituisce condizione indispensabile per il rilascio del visto di reingresso.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999

    Le anzidette norme chiaramente depongono nel senso: a) che la concessione del nulla osta favorevole da parte della Questura che ha emesso l’originario permesso è condizione indispensabile per il rilascio del visto di reingresso (cfr. in tal senso T.A.R. Lazio, Sezione III, n. 804/2024); b) che, ove, come nella fattispecie all’esame, il nulla osta sia negato, il diniego del visto risulta rigidamente vincolato all’atto questorile e alle sue risultanze (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III-ter, n. 5935/2024; id., n. 1393/2018; id., n. 3487/2018); c) che, infine, debbono in ogni caso sussistere i requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

    In presenza di un nulla osta negativo, il diniego del visto di reingresso è vincolato alle risultanze dell'atto questorile; devono inoltre sussistere i requisiti prescritti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

  • punto 12 dell'Allegato A al d.m. 11 maggio 2011, n. 850

    Le anzidette norme chiaramente depongono nel senso: a) che la concessione del nulla osta favorevole da parte della Questura che ha emesso l’originario permesso è condizione indispensabile per il rilascio del visto di reingresso (cfr. in tal senso T.A.R. Lazio, Sezione III, n. 804/2024); b) che, ove, come nella fattispecie all’esame, il nulla osta sia negato, il diniego del visto risulta rigidamente vincolato all’atto questorile e alle sue risultanze (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III-ter, n. 5935/2024; id., n. 1393/2018; id., n. 3487/2018); c) che, infine, debbono in ogni caso sussistere i requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

    La disciplina del visto di reingresso richiede il nulla osta favorevole della Questura e, se questo è negato, vincola la determinazione consolare alle risultanze questorili, oltre a richiedere i requisiti per il rinnovo del permesso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    In particolare, il Consolato Generale, a seguito di una prima comunicazione negativa, al fine di acquisire dichiarazioni piú dettagliate in merito alle motivazioni per cui la odierna ricorrente non aveva fatto rientro sul territorio nazionale per rinnovare nei tempi previsti il titolo di soggiorno, emetteva una “sospensiva” - con conseguente blocco dei tempi di trattazione della pratica - mediante comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.241/1990 (n. 3166 del 02/12/2022) tradotto in lingua cinese, al fine di dare l’opportunità alla richiedente di produrre entro un massimo di 10 gg dal ricevimento di detta comunicazione le sue osservazioni per iscritto, eventualmente corredate da documenti che fossero ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

    Il preavviso di rigetto ha consentito alla richiedente di presentare osservazioni e documenti utili a superare i motivi ostativi; le deduzioni presentate sono state poi trasmesse alla Questura per la valutazione del nulla osta.

Massime di principio

  • Il rilascio del visto di reingresso presuppone il nulla osta favorevole della Questura che ha emesso il permesso di soggiorno originario e la sussistenza dei requisiti richiesti per il rinnovo del permesso.
  • Quando la Questura nega il nulla osta al reingresso, la determinazione della rappresentanza diplomatica sul visto è vincolata all'atto questorile e alle sue risultanze; il diniego consolare può fondarsi su tale esito, purché ne dia conto.
  • Nel procedimento di rilascio del visto, le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto devono essere trasmesse alla Questura interpellata quando sono pertinenti alla valutazione del nulla osta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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