Cassazione Civile, Sentenza n. 15828/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato il rigetto, da parte del primo grado, delle loro domande di risoluzione di contratti preliminari di costituzione di usufrutto su porzioni del Castello di Monteridolfi, mentre aveva accolto la domanda riconvenzionale dei promissari acquirenti (con dichiarazione di risoluzione e condanna al risarcimento danni) per la mancata cancellazione di un'iscrizione ipotecaria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, fra gli altri motivi, l'erronea esclusione in sede d'appello di un documento prodotto in quell'atto, idoneo a provare che era stata presentata istanza di cancellazione dell'ipoteca in data 13.4.2005 (violazione dell'art. 345 c.p.c. nella versione anteriore alle modifiche del 2012), nonché censure sulla genericità dei motivi di appello e sulla ritenuta possibilità di assimilare alla vendita la disciplina del preliminare di costituzione di usufrutto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla violazione dell'art. 345 c.p.c., ritenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso inammissibile il documento prodotto in appello senza valutare correttamente la sua 'indispensabilità' nel contesto evolutivo del giudizio (tenendo conto, fra l'altro, del contenuto della memoria istruttoria e del mutamento delle domande dei convenuti). Per il resto la Corte ha respinto i motivi di impugnazione n. 2, 4, 5, 6 e 7, dichiarando assorbiti gli altri motivi; ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all'ammissibilità e all'esame del documento e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione anche alla luce del documento omesso e provvedere sulla liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Nella versione ratione temporis applicabile al caso, la norma consente la produzione in appello di documenti non prodotti nel primo grado sia quando la parte non abbia potuto produrli prima sia quando il giudice li ritenga "indispensabili" ai fini della decisione; la Corte ha ritenuto che l'appello non poteva escludere d'ufficio la produzione se il documento risultava indispensabile alla valutazione complessiva del giudizio e del suo sviluppo processuale
art. 342 c.p.c.
La Corte ha utilizzato questa disposizione per valutare la presunta genericità dei motivi di appello ma ha osservato che, anche se alcuni motivi erano stati dichiarati inammissibili, il giudice di merito ha comunque trattato le censure nel merito, superando la declaratoria di inammissibilità
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione ai principi di motivazione e di decisionalità; la Corte ha valutato la correttezza della motivazione della Corte d'appello rispetto alle eccezioni sollevate
art. 115 e art. 116 c.p.c.
Richiamati in combinato rispetto alla disciplina probatoria; la corte ha precisato che la mancata produzione del documento in primo grado non esclude automaticamente la sua ammissione in appello se sussiste l'indispensabilità
art. 12 Preleggi al Codice Civile
Richiamata in ordine alla possibilità di ricorrere all'analogia normativa; la questione sull'applicabilità per analogia della disciplina della vendita al preliminare di costituzione di usufrutto è stata trattata ma dichiarata assorbita in relazione all'accoglimento del primo motivo
art. 1453 c.c. comma 2
Ricorda la possibilità per il creditore di mutare, anche successivamente, la domanda di adempimento in domanda di risoluzione del contratto; la Corte ha ritenuto legittimo il mutamento della domanda riconvenzionale da esecuzione specifica a risoluzione
art. 1455 c.c.
Rilevato in relazione ai presupposti della risoluzione e alla valutazione comparativa degli inadempimenti, la questione è stata in parte rinviata per rivalutazione alla Corte d'appello
art. 183 c.p.c. comma 5
Riferito alla memoria istruttoria e all'allegazione di fatti nuovi: la Corte ha osservato che alcune doglianze su fatti nuovi erano già state trattate in primo grado e che taluni profili sono passati in giudicato
art. 2932 c.c.
Citato rispetto alla domanda di esecuzione specifica del preliminare (richiamata nella vicenda come prima richiesta dei convenuti), utile a comprendere il diverso interesse processuale tra esecuzione e risoluzione
Massime di principio
- In appello possono essere ammessi documenti nuovi rispetto al primo grado se la parte non ha potuto produrli precedentemente o se risultano indispensabili ai fini della decisione; il giudice deve valutare l'indispensabilità tenendo conto dello sviluppo processuale e del tema concreto di causa
- L'inammissibilità di un documento per mancata produzione in primo grado non può essere decretata automaticamente: occorre verificare se, alla luce del contenuto della difesa e delle memorie, la prova fosse implicita o rilevante per la decisione
- Il mutamento della domanda (ad esempio da esecuzione specifica a risoluzione) è consentito e disciplinato dal codice civile (art. 1453, comma 2), salvo che la relativa declaratoria di inammissibilità non sia già passata in giudicato
- Il giudice d'appello, anche in presenza di declaratorie di inammissibilità per genericità, può e deve comunque affrontare il merito delle censure quando la decisione lo richiede; una pronuncia di merito supera la questione formale di ammissibilità
- Nella valutazione del pregiudizio derivante da una iscrizione ipotecaria 'apparente' (formalmente ancora iscritta ma con debito estinto) il giudice deve considerare non solo la commerciabilità immediata del diritto promesso ma anche la possibilità di ottenere finanziamenti e la concreta capacità di disporre del diritto in conformità agli obblighi contrattuali
- Se il giudice omette di valutare documenti o argomentazioni rilevanti emerse nel corso del giudizio, la cassazione con rinvio è la conseguenza prevista per consentire la nuova valutazione del fatto e della prova
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