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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15897/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR Campania che aveva rigettato il ricorso contro avviso di accertamento TARSU per gli anni 2011 e 2012 (tot. €24.753). Le censure del ricorrente riguardavano: 1) nullità/illegittimità dell'atto per mancata iscrizione all'albo ministeriale di (parte dei) componenti del RTI; 2) prescrizione/decadenza del diritto di recupero per notifica oltre il termine quinquennale; 3) carenza motivazionale dell'avviso per assenza dei dati catastali/dimensionali; 4) errore nel calcolo delle superfici imponibili.

La decisione

La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto le censure sull'illegittimità per mancata iscrizione dell'intero RTI, confermando il principio secondo cui, in raggruppamenti 'misti', l'iscrizione all'albo (art. 53 d.lgs. 446/1997) è richiesta solo per le imprese chiamate a svolgere le attività principali di accertamento e riscossione; le imprese che svolgono attività secondarie di mero supporto non avevano l'obbligo di iscrizione (e la previsione normativa introdotta dal d.m. 13/4/2022 con sezione separata è successiva e non retroattiva). Sul punto della decadenza/prescrizione, il ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato: per il 2011 la decadenza era maturata (quindi annullamento dell'avviso relativo al 2011), mentre per il 2012 l'avviso è valido e confermato. Le doglianze relative alla mancata indicazione dei dati catastali sono state dichiarate inammissibili per carenza di autosufficienza del ricorso (non è stato riprodotto l'avviso impugnato), ed il motivo relativo all'omesso esame sulle superfici imponibili è inammissibile per la 'doppia conforme' e per non essere stato adeguatamente dedotto nei precedenti gradi. La Corte ha deciso la causa nel merito: accoglie il ricorso limitatamente alla TARSU 2011 e conferma l'atto per il 2012. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU/TIA)

    art. 70: "la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione"

    Per l'obbligo di denuncia va distinto se la detenzione è in corso dall'inizio del periodo di imposta (termine di decadenza decorre dall'anno corrente) o se inizia successivamente (decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo).

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 53)

    L'iscrizione nell'albo ministeriale prevista dall'art. 53 è richiesta per le imprese che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione; nei raggruppamenti misti le imprese che svolgono attività secondarie di supporto non necessitano dell'iscrizione, la verifica del carattere 'principale' o 'secondario' è rimessa al giudice del merito.

  • D.M. 11 settembre 2000, n. 289

    Regolamenta i requisiti per l'iscrizione all'albo previsto dall'art. 53; non consente l'iscrizione del RTI quale soggetto distinto, quindi la verifica dei requisiti riguarda le singole imprese associate.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 161)

    "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    Stabilisce il termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento degli enti locali; nel caso TARSU va collegata all'art. 70 per determinare la decorrenza del termine di decadenza.

  • D.M. 13 aprile 2022, n. 101

    Ha istituito una sezione separata dell'albo per i soggetti che svolgono esclusivamente funzioni di supporto; norma successiva agli anni oggetto della controversia e dunque non applicabile retroattivamente al periodo 2011-2012.

  • Codice del processo civile - art. 360, art. 366, art. 384

    Art. 360: fondamento dei motivi di cassazione (n. 3 e n. 5) impugnati; art. 366: principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di riprodurre gli elementi da cui si deduce l'errore del giudice; art. 384(1): possibilità di decidere la causa nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti.

  • Codice dei contratti / Direttive UE

    Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE consentono a un operatore economico di far affidamento sulle capacità di altri soggetti nel raggruppamento; il diritto unionale supporta una lettura proporzionata che non impone requisiti duplicati a tutti i membri del RTI quando non necessari.

  • Giurisprudenza citata (Cass. e Cons. Stato)

    Richiamate sentenze che delimitano la differenza tra attività principali e secondarie nei RTI e confermano che il RTI non ha personalità giuridica propria; l'orientamento consolidato consente la distinzione nell'esigenza di iscrizione all'albo.

Massime di principio

  • In raggruppamenti temporanei di imprese 'misti' l'obbligo di iscrizione nell'albo previsto dall'art. 53 D.Lgs. 446/1997 riguarda soltanto le imprese chiamate a svolgere le attività principali di accertamento e riscossione; le imprese che svolgono compiti di supporto non devono essere iscritte (a meno che la lex specialis o la natura dell'affidamento non richiedano altrimenti).
  • Per la TARSU la decorrenza del termine di decadenza quinquennale va valutata in relazione al momento in cui è iniziata la detenzione/occupazione: se già in corso all'inizio del periodo d'imposta (prima del 20 gennaio) il termine decorre dall'anno in corso; se l'occupazione inizia dopo, il termine decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
  • Le novità normative (es. istituzione di una sezione separata nell'albo con d.m. 13/4/2022) non operano retroattivamente: per controversie su annate anteriori ai nuovi regolamenti non si possono imporre requisiti successivi.
  • In Cassazione, quando si censura la motivazione di un atto amministrativo impugnato (es. avviso di accertamento), il ricorso deve essere autosufficiente e riportare testualmente i passi dell'atto che si ritengono erroneamente interpretati; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La regola della 'doppia conforme' limita il sindacato in Cassazione sulle contestazioni di fatto già decise allo stesso modo in primo e secondo grado: il ricorrente deve indicare ragioni di fatto diverse per evitare l'inammissibilità del motivo.
  • Il raggruppamento temporaneo non è un soggetto giuridico autonomo: l'obbligo di possesso di requisiti qualificanti è valutato sulle singole imprese associate in base alle prestazioni effettivamente affidate.

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