Cassazione Civile, Sentenza n. 15892/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARSU per gli anni 2011 e 2012 (importo complessivo €29.160,93) relativo a immobile in Napoli; censure in cassazione riguardavano: 1) decadenza quinquennale (termine di notifica degli avvisi), 2) illegittimità del RTI per mancata iscrizione di una mandante (Ottogas S.r.l.) all'albo ministeriale previsto per soggetti che svolgono accertamento/riscossione, 3) omesso esame di perizia che attestava inagibilità e inutilizzabilità dell'immobile
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondata la censura sulla decadenza per l'anno 2011 (quindi annullato l'atto per il 2011) ma ha respinto le altre censure, confermando l'atto impositivo per il 2012. In particolare, la Corte ha stabilito che, in tema di TARSU, il termine per la denuncia va interpretato secondo il chiaro tenore letterale (va valutato se la detenzione sia iniziata prima o dopo il 20 gennaio) con conseguente decorrenza del quinquennio; ha inoltre affermato che l'iscrizione all'albo ministeriale è richiesta solo per le imprese del RTI chiamate a svolgere le attività principali di accertamento/riscossione (le mandanti che svolgono attività di mero supporto non dovevano essere iscritte nel periodo contestato) e che la perizia stragiudiziale non può supplire alla mancata preventiva denuncia prevista dall'ordinamento per ottenere l'esenzione dalla TARSU. Le spese processuali sono compensate tra le parti
Norme richiamate
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 161)
Gli avvisi di accertamento ... devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
Stabilisce il termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento per tributi comunali; la Corte chiarisce che per la TARSU la decorrenza del termine va valutata con riferimento alla regola sulla denuncia (art. 70 d.lgs. 507/1993) e al momento di inizio della detenzione/occupazione rispetto al 20 gennaio
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (art. 70, art. 71, art. 72 e art. 62, comma 2)
La denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione"
Art.70 impone l'obbligo di denuncia entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione; la giurisprudenza (richiamata dalla Corte) distingue i casi in cui la detenzione è iniziata prima del 20 gennaio (termine decorre dall'anno corrente) o dopo (termine decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo). Art.62(2) richiede che l'inutilizzabilità sia indicata nella denuncia originaria e documentata per ottenere l'esenzione
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 53)
Istituisce l'albo ministeriale per i soggetti che svolgono attività di accertamento e riscossione; la Corte interpreta che l'iscrizione è richiesta solo per le imprese del RTI chiamate a svolgere attività principali e fungibili tra loro, non per le mandanti che svolgono attività secondarie di supporto (almeno nel periodo storico oggetto di causa)
D.M. 11 settembre 2000, n. 289
Regolamenta l'albo di cui all'art.53 d.lgs.446/1997; la Corte sottolinea che, alla data dei fatti (anni 2011-2012), l'iscrizione delle sole imprese che svolgevano attività essenziali era la prescrizione rilevante
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 805) e D.M. 13 aprile 2022, n. 101
Hanno introdotto (con decorrenza successiva agli anni di causa) la sezione separata dell'albo per i soggetti che svolgono esclusivamente funzioni di supporto; la Corte osserva che tale requisito è stato previsto con efficacia dall'11 agosto 2022 e quindi non può operare retroattivamente per anni 2011-2012
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e direttive UE 2014/23/UE e 2014/24/UE
Richiamate per chiarire il principio per cui, nelle partecipazioni aggregate (RTI), un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti e che i requisiti possono essere ripartiti tra i membri; ciò giustifica che non tutti i membri debbano possedere individualmente tutti i requisiti quando le attività non sono fungibili
codice di procedura civile (art. 360, primo comma, n.3 e n.5; art. 384; art. 348-ter)
Art.360: motivi di cassazione sollevati (violazione di norma di diritto e omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha ritenuto parzialmente fondato il motivo relativo alla violazione della normativa sulla decadenza (n.3) e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'omesso esame della perizia (n.5) per la 'doppia conforme' (art.348-ter) essendovi uniforme soccombenza nei due gradi
Massime di principio
- Decorrenza della decadenza TARSU: per la TARSU il dies a quo per il quinquennio dipende dalla data di inizio della detenzione/occupazione rispetto al 20 gennaio; se la detenzione è iniziata prima del 20 gennaio il termine decorre dall'anno corrente, altrimenti dal 20 gennaio dell'anno successivo. Pertanto può verificarsi che l'avviso sia decaduto per una annualità e non per un'altra.
- Iscrizione all'albo per RTI: l'obbligo di iscrizione all'albo ministeriale ai fini dell'affidamento di servizi di accertamento/riscossione riguarda le imprese del raggruppamento che svolgono le attività principali e fungibili; le imprese che svolgono attività secondarie o di mero supporto non dovevano essere iscritte per il periodo antecedente alla sezione separata introdotta dal DM 101/2022.
- Efficacia temporale delle novità normative: requisiti introdotti successivamente (es. sezione separata dell'albo dal 2022) non si applicano retroattivamente a servizi e atti riguardanti anni precedenti.
- Onere della prova per l'inutilizzabilità: per ottenere l'esenzione TARSU per inagibilità/inutilizzabilità, il contribuente deve aver preventivamente denunciato la condizione (denuncia originaria o di variazione) e fornire elementi oggettivi/documentazione comprovante; una perizia stragiudiziale depositata successivamente non sostituisce la preventiva denuncia richiesta dalla normativa.
- Redazione dei bandi e ripartizione dei compiti: nei bandi e nei disciplinari di gara è fondamentale esplicitare se il servizio presuppone attività 'principali' e 'secondarie' e indicare i requisiti richiesti per ciascuna, per evitare contestazioni sulla legittimazione del RTI; in mancanza di specifiche, può essere necessaria l'iscrizione di tutti i partecipanti.
- Contenzioso giudiziario: in presenza di doppia soccombenza identica nei due gradi (doppia conforme) il giudizio di legittimità non può sindacare fatti decisivi in base all'art.360 n.5 salvo indicazione di motivazioni diverse tra i gradi; ciò impone ai ricorrenti di precisare le differenze fattuali tra primo e secondo grado per rendere ammissibili tali censure
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