Circolare numero 131 del 18-10-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni per compilare correttamente i flussi EMENS/UNIEMENS relativi ai lavoratori domestici somministrati, definendo il "tipo lavoratore" da indicare, il calcolo della retribuzione convenzionale e il numero di ore da esporre. Precisa inoltre come determinare la base imponibile contributiva, come compilare gli altri elementi del flusso e invita a rettificare le denunce già trasmesse se non conformi, con possibilità di regolarizzazione contributiva entro il 16 del terzo mese successivo all’emanazione senza oneri accessori.
Dati retributivi dei lavoratori domestici somministrati in EMENS/UNIEMENS
Dati retributivi dei lavoratori domestici somministrati in EMENS/UNIEMENS
La circolare disciplina la corretta esposizione dei dati retributivi dei lavoratori "domestici somministrati" nei flussi EMENS/UNIEMENS. Pur trattandosi di lavoratori domestici quanto alla natura della prestazione e alla contrattazione applicata, per denuncia retributiva e versamento contributivo si applicano le regole previste per i lavoratori dipendenti.
Finalità e contesto applicativo
L’intervento nasce dall’esigenza di uniformare la compilazione delle denunce retributive e di risolvere le criticità rilevate da alcune Sedi, alle quali erano pervenute denunce EMENS con qualifica B ma senza l’indicazione del "tipo lavoratore". Tale omissione impedisce di individuare la fascia di retribuzione convenzionale corretta e, quindi, di determinare correttamente il contributo dovuto.
La circolare, quindi, riepiloga per aziende e Sedi il contenuto dei campi da valorizzare nelle denunce EMENS/UNIEMENS relative ai domestici somministrati, chiarendo i criteri di calcolo della base imponibile e le modalità di rettifica dei dati già trasmessi.
Assegno per il nucleo familiare
Per questa tipologia di lavoratori il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare compete direttamente all’Istituto, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 276/2003. L’erogazione del beneficio è però subordinata alla presenza di denunce retributive corrette e complete, idonee a rappresentare in modo puntuale la prestazione di lavoro domestico resa.
Compilazione del campo "tipo lavoratore"
Ai fini della corretta esposizione in EMENS/UNIEMENS deve essere indicato il valore [B] e, nell’apposito elemento, uno dei seguenti codici:
- B1: lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla prima fascia di retribuzione convenzionale;
- B2: lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla seconda fascia di retribuzione convenzionale;
- B3: lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla terza fascia di retribuzione convenzionale;
- B4: lavoratori domestici interinali con orario superiore a 24 ore settimanali, anche se svolto presso più nuclei familiari.
La mancata valorizzazione di questo campo non consente di applicare la fascia convenzionale corretta e rende incerta la determinazione del contributo dovuto.
Criteri per la determinazione della retribuzione convenzionale
La circolare distingue due ipotesi:
- Prestazione superiore a 24 ore settimanali: si assume la retribuzione convenzionale corrispondente a B4, indipendentemente dall’importo della retribuzione oraria effettiva.
- Prestazione pari o inferiore a 24 ore settimanali: occorre procedere alla determinazione della fascia secondo un passaggio in più.
Nel secondo caso, il datore di lavoro deve:
- individuare dal contratto individuale la retribuzione oraria;
- calcolare il rateo orario di tredicesima dividendo la retribuzione oraria per 12;
- sommare il rateo alla retribuzione oraria, ottenendo la retribuzione oraria effettiva da utilizzare per il versamento dei contributi;
- individuare, sulla base delle tabelle annuali del lavoro domestico, la retribuzione convenzionale corrispondente alla fascia della retribuzione oraria effettiva.
A titolo esemplificativo, per il 2005 la circolare indica che:
- tra 0,01 e 6,59 si applica la fascia b1;
- tra 6,60 e 8,04 si applica la fascia b2;
- oltre 8,04 si applica la fascia b3.
Valori convenzionali richiamati dalla circolare
La circolare riporta, per comodità, i valori delle retribuzioni convenzionali e le circolari di riferimento per gli anni dal 2005 al 2010. In particolare, per il 2010 la circolare di riferimento è la n. 11 del 28.1.2010 e i valori indicati sono:
- b1: 6,40;
- b2: 7,22;
- b3: 8,81;
- b4: 4,65.
Sono altresì richiamati i valori degli anni precedenti:
- 2005: circolare n. 20 del 4.2.2005, b1 5,84; b2 6,59; b3 8,04; b4 4,25;
- 2006: circolare n. 19 dell’8.2.2006, b1 5,94; b2 6,70; b3 8,18; b4 4,32;
- 2007: circolare n. 40 del 16.2.2007, b1 6,06; b2 6,83; b3 8,34; b4 4,41;
- 2008: circolare n. 33 del 18.3.2008, b1 6,16; b2 6,95; b3 8,48; b4 4,48;
- 2009: circolare n. 20 del 17.2.2009, b1 6,36; b2 7,17; b3 8,75; b4 4,62.
Indicazione delle ore settimanali e delle ore contrattuali del mese
La circolare precisa che occorre indicare il numero di ore settimanali previste dal contratto individuale. Per i lavoratori domestici l’orario contrattuale non prevede frazioni di ora; qualora vi fossero, deve essere applicato l’arrotondamento all’unità superiore.
Per determinare le ore contrattuali del mese, l’importo da esporre va calcolato moltiplicando la retribuzione oraria convenzionale per le ore contrattuali del mese. Il numero di ore del mese si ottiene contando le settimane del mese, tenendo presente che la settimana inizia la domenica; in pratica, occorre contare i sabati presenti nel mese.
Retribuzione da utilizzare nel flusso
L’importo da esporre si ricava moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria, determinata secondo i criteri sopra descritti, per il numero delle ore retribuite.
Nelle ore retribuite sono comprese:
- le ore lavorate;
- le festività non lavorate ma retribuite, purché cadenti nei giorni di lavoro previsti dal contratto;
- le ferie indennizzate, sia godute sia non godute.
La circolare precisa inoltre che il rateo di tredicesima è già inglobato nella retribuzione oraria e quindi non va indicato separatamente.
Rettifica delle denunce pregresse e regolarizzazione contributiva
Le aziende che abbiano già trasmesso dati non conformi alle istruzioni fornite possono rivedere i dati retributivi pregressi e devono procedere a una nuova trasmissione rettificativa delle denunce EMENS già inviate.
Se a seguito delle modifiche emergono differenze a debito del datore di lavoro, è possibile regolarizzare la posizione contributiva mediante la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive DM10/V.
La regolarizzazione può essere effettuata senza aggravio di oneri accessori entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare riguarda i lavoratori "domestici somministrati", che, pur avendo natura di lavoro domestico e contrattazione collettiva domestica, sono assoggettati alle regole dei lavoratori dipendenti per la trasmissione delle denunce retributive e per il versamento dei contributi. L’obiettivo è chiarire la corretta esposizione dei dati retributivi in EMENS/UNIEMENS e segnalare la necessità di rettificare eventuali denunce pregresse difformi.
Assegno per il nucleo familiare
Per questi lavoratori il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare compete direttamente all’Istituto ai sensi dell’art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 276/2003. L’erogazione è però possibile solo se le denunce retributive sono corrette e complete di tutte le informazioni necessarie a rappresentare la prestazione di lavoro domestico.
Valorizzazione del "tipo lavoratore"
Per i lavoratori in oggetto deve essere indicato il valore [B] e, nell’apposito elemento, uno dei seguenti codici: B1 per contribuzione sulla prima fascia di retribuzione convenzionale; B2 per la seconda fascia; B3 per la terza fascia; B4 per i lavoratori domestici interinali con orario superiore a 24 ore settimanali, anche se svolto presso più nuclei familiari. L’assenza del "tipo lavoratore" impedisce di individuare la fascia convenzionale corretta e il contributo dovuto.
Criteri di determinazione della fascia contributiva
Se la prestazione supera 24 ore settimanali, si utilizza sempre la retribuzione convenzionale corrispondente a B4, a prescindere dall’effettiva retribuzione oraria. Se la prestazione è pari o inferiore a 24 ore settimanali, occorre individuare la retribuzione oraria dal contratto individuale, calcolare il rateo orario di tredicesima dividendo la retribuzione oraria per 12, sommare tale quota alla retribuzione oraria e confrontare il risultato con le fasce della tabella annuale per il lavoro domestico.
Fasce e valori convenzionali richiamati
La circolare riporta, a titolo esemplificativo, i valori delle circolari annuali dal 2005 al 2010. Per il 2010, la circolare di riferimento è la n. 11 del 28.1.2010 e i valori sono: b1 pari a 6,40; b2 pari a 7,22; b3 pari a 8,81; b4 pari a 4,65. Sono riportati anche i corrispondenti valori per gli anni 2005-2009.
Ore settimanali e ore contrattuali del mese
Va indicato il numero di ore settimanali previste dal contratto individuale; per i domestici l’orario contrattuale non prevede frazioni di ora e, se presenti, deve essere applicato l’arrotondamento all’unità superiore. Il valore mensile da esporre si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria convenzionale per le ore contrattuali del mese, calcolate in base al numero di settimane del mese, considerando la settimana come iniziata la domenica e quindi contando i sabati presenti nel mese.
Retribuzione da esporre nel flusso
L’importo da indicare si ricava moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria, determinata secondo i criteri sopra descritti, per il numero delle ore retribuite. Nelle ore retribuite rientrano le ore lavorate, le festività non lavorate ma retribuite se cadenti nei giorni di lavoro previsti dal contratto, e le ferie indennizzate, sia godute sia non godute. Il rateo di tredicesima non va calcolato separatamente perché è già inglobato nella retribuzione oraria.
Rettifica dei dati pregressi e regolarizzazione
Le aziende che hanno già trasmesso dati non conformi possono rivedere i valori retributivi pregressi e devono inviare una nuova denuncia rettificativa EMENS, adeguando i dati alle indicazioni della circolare. Se dalle rettifiche emergono differenze a debito, è possibile regolarizzare la posizione contributiva con la procedura DM10/V.
Termine per la regolarizzazione senza oneri accessori
In base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, la regolarizzazione può essere effettuata senza aggravio di oneri accessori entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
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