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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14678/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/01/2025 che, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e ha confermato la condanna per il reato associativo di cui al capo L (art. 74 d.P.R. 309/90) rideterminando la pena in anni 15 e mesi 4. I motivi di ricorso sono: 1) declaratoria di prescrizione tardiva, sostenendo che, applicando la disciplina previgente alla legge n. 251/2005, il reato associativo sarebbe già prescritto (2024 o addirittura 2019); 2) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 309/90 per violazione degli articoli 3, 27 e 111 Cost.; 3) plurime censure di diritto e di motivazione (art. 606 c.p.p.) relative a omessa considerazione di una memoria difensiva del 17/01/2007, carenze di motivazione circa le intercettazioni e i relativi decreti, violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto bis in idem, richiesta di derubricazione alla fattispecie del comma 6 dell'art. 74, vizi nella quantificazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche. Parte del ricorso ripropone inoltre, per relationem, censure già sollevate con il precedente ricorso avverso la prima sentenza di appello (poi annullata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In sintesi: 1) il primo motivo (prescrizione) è manifestamente infondato perché la Corte ha correttamente applicato la disciplina previgente (art. 157 e art. 160 c.p.) che prevede il decorso a seguito di atti interruttivi e il limite di prolungamento fino alla metà del termine, con la conseguenza che, per gli atti interruttivi prodotti (sentenze di primo grado e appello), il termine massimo non era maturato; inoltre la qualificazione del ruolo di promotore/capo come reato autonomo è pacifica in giurisprudenza e non configura mera aggravante; 2) la questione di costituzionalità è irrilevante e manifestamente infondata (peraltro già esaminata dalla Corte Costituzionale con esito negativo, sentenza n. 138/2024); 3) il terzo motivo è inammissibile per aspecificità e genericità: le doglianze cumulative e per relationem non individuano i punti precisi della motivazione da censurare; la riproposizione di censure del precedente processo non attiene alla sentenza impugnata; le contestazioni sulle intercettazioni non indicano quali decreti siano illegittimi né dimostrano l'incidenza della loro eventuale espunzione sulla "prova di resistenza"; l'eccezione di bis in idem è infondata perché i fatti considerati nel capo L non sono sovrapponibili a quelli già giudicati; la richiesta di derubricazione era generica e infondata rispetto ai quantitativi contestati; la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    La Corte conferma che le diverse fattispecie previste dalart. 74 (comma 1 promotore/capo; comma 2 partecipazione; comma 6 piccolaquantità ecc.) sono disciplinate distintamente e che la fattispecie del promotore/capo (comma 1) costituisce reato autonomo e non mera circostanza aggravante della partecipazione (comma 2).

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    I reati di cui all'art. 73 (delitti "fine" di traffico di stupefacenti) sono stati dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte territoriale nel giudizio di rinvio.

  • Codice penale, art. 157 (previgente)

    Ai fini della prescrizione si applica la disciplina previgente integrale laddove più favorevole al reo; per reati con pena massima fino a 24 anni il termine ordinario di prescrizione era di 20 anni.

  • Codice penale, art. 160, comma 3 (previgente)

    La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più atti interruttivi, decorre dall'ultimo, ma i termini stabiliti dall'art. 157 non possono essere prolungati oltre la metà. Ciò ha determinato il calcolo utile a dichiarare che il termine massimale non era maturato.

  • Legge n. 251/2005

    La legge ha modificato la disciplina della prescrizione rendendola più sfavorevole; la Corte ha ritenuto però applicabile la previgente disciplina nella sua interezza ai fatti commessi fino al luglio 2004.

  • Codice di procedura penale, art. 649

    L'eccezione di inammissibilità per bis in idem è stata respinta: i fatti per i quali era stato eseguito l'arresto (detenzioni specifiche) non sono sovrapponibili alla contestazione di associazione (capo L) che riguarda la promozione e direzione di un sodalizio con numerosi reati-fine.

  • Codice di procedura penale, art. 606 (lett. b), c), e))

    La Corte ribadisce il requisito di specificità del motivo di cassazione: censure generiche, cumulative o per relationem sono inammissibili perché non permettono di individuare il punto preciso della motivazione da sindacare.

  • Principio giurisprudenziale sulla "prova di resistenza"

    Chi deduce l'inutilizzabilità di elementi probatori deve indicare quali atti siano illegittimi, quali elementi probatori ne derivano e dimostrare l'incidenza della loro rimozione sulla tenuta complessiva della prova; se le restanti risultanze sono sufficienti la censura è inammissibile.

Massime di principio

  • Per la prescrizione si applica integralmente la disciplina favorevole al reo; non è consentito combinare parti favorevoli di leggi diverse per creare una "terza" normativa.
  • La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dall'ultimo atto interruttivo e può essere prolungata fino alla metà del termine ordinario (art. 160 comma 3 previgente): è fondamentale conteggiare tutti gli atti interruttivi (sentenze, impugnazioni, ecc.).
  • Nell'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico la qualifica di promotore/capo è reato autonomo rispetto alla mera partecipazione; non può essere trattata come una semplice aggravante.
  • Le questioni di incostituzionalità sono irrilevanti quando non producono alcun pregiudizio concreto al ricorrente nella fattispecie sottoposta al giudice; inoltre questioni già decise dalla Corte Costituzionale risultano bloccanti.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici: censure generiche, cumulative o richiamate per relationem da precedenti atti sono inammissibili per aspecificità.
  • Per contestare l'utilizzabilità di intercettazioni occorre indicare i decreti illegittimi, gli elementi tratti da tali intercettazioni e dimostrare l'incidenza della loro eventuale espunzione sulla consistenza probatoria residua (prova di resistenza).
  • Il pubblico ministero può formulare diverse imputazioni, anche sulla base dello stesso materiale investigativo, e decidere di procedere in momenti e procedimenti differenti; ciò non configura di per sé un vizio procedurale.
  • La mancata valutazione di memorie o argomenti difensivi è rilevante solo se la parte indica con specificità il contenuto decisivo di quelle sottoposte al giudice e dimostra che la mancata considerazione ha inciso sul risultato del processo.

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