Sentenza del 03/02/2017 n. 2899 - Corte di Cassazione
IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE Benefici per l'acquisto della prima casa - Revoca per assenza dei requisiti - Responsabilità solidale del venditore - Sussistenza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR della Lombardia, che aveva annullato l'avviso di liquidazione per il recupero delle imposte ordinarie di registro, ipotecarie e catastali relative all'acquisto di un immobile con benefici "prima casa". I contribuenti avevano dichiarato che avrebbero trasferito la residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi, ma vi avevano provveduto tardivamente. L'Agenzia sosteneva, da un lato, che l'eccezione di decadenza fosse stata proposta tardivamente dai contribuenti mediante memoria integrativa e, dall'altro, che il termine fosse stato prorogato dalla legge. I contribuenti sostenevano invece che il ritardo fosse dovuto a forza maggiore, poiché i lavori di ristrutturazione non erano terminati entro il termine previsto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la decadenza dell'Ufficio costituisse un'eccezione in senso stretto, proponibile soltanto con il ricorso introduttivo e non con una successiva memoria integrativa. Il secondo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. È stato rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti: il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione non costituisce forza maggiore, perché la legge richiede il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile, non necessariamente nell'abitazione acquistata. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario dei contribuenti. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre i contribuenti sono stati condannati a rifondere all'Agenzia 3.000 euro per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1-bis
Disciplina i termini di decadenza dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte di registro; la relativa eccezione deve essere tempestivamente proposta dal contribuente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24
Consente la proposizione di nuove eccezioni mediante memoria soltanto quando siano rese necessarie dai documenti depositati o ricorrano gli altri presupposti previsti dalla norma. L'eccezione di decadenza dell'Ufficio, non dipendendo da tali circostanze, deve essere formulata nel ricorso introduttivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
Consente memorie illustrative entro il termine processuale previsto, ma non permette di introdurre tardivamente eccezioni nuove in senso stretto.
Legge n. 289 del 2002, art. 11
Prevede una possibile proroga dei termini in materia di accertamento; la questione è stata dichiarata assorbita perché la Corte ha accolto il motivo principale relativo alla tardività dell'eccezione di decadenza.
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima, art. 1, nota II-bis, lett. a)
La residenza deve essere trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel Comune in cui è ubicato l'immobile.
Il beneficio prima casa è subordinato al trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto, non necessariamente nell'immobile acquistato. Il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione non integra, di per sé, forza maggiore.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1
In base al principio richiamato nella massima, la revoca dei benefici prima casa può comportare la responsabilità solidale del venditore quando la revoca dipenda da elementi oggettivi del contratto e non esclusivamente da una condotta personale dell'acquirente. Nel caso concreto, tuttavia, la controversia riguardava direttamente il recupero nei confronti degli acquirenti.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria è un'eccezione in senso stretto e deve essere proposta nel ricorso introduttivo; inserirla soltanto in una memoria successiva può comportarne l'inammissibilità.
- Per conservare il beneficio prima casa, il trasferimento della residenza deve avvenire entro 18 mesi nel Comune in cui si trova l'immobile. Non è necessario trasferirla nell'abitazione acquistata, ma i lavori di ristrutturazione dell'immobile non giustificano normalmente il ritardo.
- La forza maggiore può rilevare solo se un fatto oggettivo, imprevedibile e inevitabile impedisce il trasferimento della residenza nel Comune entro il termine; difficoltà o ritardi nella disponibilità dell'abitazione acquistata, di regola, non sono sufficienti.
- La revoca dell'agevolazione prima casa può coinvolgere anche il venditore in via solidale quando dipende da caratteristiche oggettive dell'operazione o dell'immobile, mentre tende a gravare esclusivamente sull'acquirente quando deriva da una sua dichiarazione personale mendace o da un comportamento a lui esclusivamente imputabile.
- Quando la Cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, senza rinvio.
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