Circolare numero 100 del 09-09-2020
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra destinatari, misura (35%) e durata (fino a 24 mesi) della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà finanziata con le risorse 2019, le modalità istruttorie e di controllo, le regole di calcolo e le modalità operative per le Strutture territoriali, per le aziende che utilizzano Uniemens e per la rilevazione contabile.
Recupero e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà - risorse anno 2019
Punti principali
Ambito soggettivo, misura e durata
Destinatari: imprese che al 30/11/2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà o che lo abbiano avuto in corso nel secondo semestre dell'anno precedente. Sgravio: riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro sulla retribuzione dei lavoratori con orario ridotto di oltre il 20%, per la durata del contratto e comunque fino a 24 mesi nel quinquennio mobile.
Iter istruttorio e ammissione
La Direzione generale ha adottato provvedimenti di ammissione per gli importi massimi richiesti. L'INPS quantifica l'onere effettivo e potrà controllare solo su periodi per i quali sono state inviate ed elaborate denunce Uniemens complete. Solo le aziende i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31/10/2019 (Allegato 1) riceveranno immediata autorizzazione ai conguagli; le altre saranno autorizzate successivamente.
Calcolo della riduzione contributiva
La riduzione si applica mese per mese sul contributo a carico del datore relativo al periodo di paga in cui il lavoratore ha ridotto l'orario oltre il 20%. Gli importi concessi nei decreti sono massimali: si conguagliano solo le somme effettivamente spettanti. Sono escluse dalla riduzione alcune forme di contribuzione (es. contributo art.25 legge 845/1978 0,30%, contributi di solidarietà per previdenza complementare e spettacolo, quota Qu.I.R. ante luglio 2018). Il beneficio è incompatibile con altri incentivi contributivi ed è subordinato alla regolarità contributiva e al rispetto delle condizioni retributive degli accordi collettivi.
Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura è attivata dal datore di lavoro; la Struttura verifica la documentazione (decreto direttoriale) e, se sussistono i presupposti, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" (azienda ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive).
Compilazione Uniemens e modalità di conguaglio
Le aziende elencate nell'Allegato 1 devono esporre nel flusso Uniemens la causale di nuova istituzione "L982" (arretrato conguaglio sgravio contributivo CdS anno 2019) e indicare l'importo corrispondente. I conguagli devono essere effettuati entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare. Aziende sospese o cessate devono utilizzare la procedura di regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli sgravi finanziati con le risorse 2019 è istituito il conto GAW37349 nella Gestione GAW; la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato per i rimborsi è di competenza della Direzione generale. Allegato 2 contiene la variazione al piano dei conti.
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