Circolare numero 103 del 17-09-2020
Con la presente circolare si illustrano le modalità di intervento del Fondo di Garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto alle misure di prevenzione disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce i presupposti e le modalità di intervento del Fondo di Garanzia per i lavoratori di aziende sottoposte a misure patrimoniali previste dal D.lgs. 159/2011 (sequestro/confisca). Si ribadisce che l'intervento del Fondo richiede cessazione del rapporto, insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito. Vengono illustrate le specificità procedurali per i crediti anteriori al sequestro (stato passivo deciso dal giudice delegato, soddisfacimento fino al 60% dallo Stato), i crediti prededucibili e i diversi scenari: assenza di procedura concorsuale, apertura di fallimento prima o dopo il sequestro, e la possibile chiusura del fallimento per effetto della misura antimafia.
Intervento del Fondo di Garanzia per i dipendenti di aziende sottoposte a sequestro o confisca (D.lgs. 159/2011)
Punti principali
Presupposti generali per l'intervento del Fondo
Requisiti essenziali: cessazione del rapporto di lavoro, insolvenza del datore di lavoro e accertamento dell'esistenza e della misura del credito. L'insolvenza è dimostrata dall'apertura di procedure concorsuali o, per chi non è soggetto alla legge fallimentare, da azioni esecutive individuali che provino l'incapienza dei beni.
Rapporto tra misure antimafia e procedure concorsuali
Il D.lgs. 159/2011 disciplina la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali (artt. 52, 54, 55, 63, 64). Il fallimento può essere dichiarato anche dopo il sequestro; la giurisprudenza non esclude l'apertura di procedura concorsuale se l'azienda è sotto sequestro.
Accertamento dei crediti anteriori al sequestro
I crediti anteriori sono valutati dal giudice delegato tramite la procedura prevista dagli artt. 57 e ss. del D.lgs. 159/2011, con formazione di uno stato passivo depositato e dichiarato esecutivo. Tali crediti possono essere soddisfatti dallo Stato fino al 60% del valore dei beni sequestrati o confiscati.
Divieto di azioni esecutive e crediti prededucibili
Non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive sui beni sequestrati (art. 55). I crediti sorti durante il procedimento di prevenzione (prededucibili) possono essere pagati, su autorizzazione del giudice delegato, anche al di fuori della procedura; se l'attivo è insufficiente, lo Stato anticipa il pagamento (art. 54, comma 2).
Intervento del Fondo se non è aperta procedura concorsuale
I lavoratori devono dimostrare la non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali. Se tutti i beni sono sequestrati, i lavoratori devono attendere l'ammissione del credito allo stato passivo esecutivo e che nei 30 giorni successivi al deposito non vi siano opposizioni o impugnazioni prima di richiedere il Fondo.
Sostituzione del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento
Se l'amministratore giudiziario segnala l'insolvenza dell'azienda e l'assenza dei requisiti per l'applicazione della legge fallimentare (artt. 1 e 15, ultimo comma della Legge Fallimentare), non è necessario presentare il decreto di reiezione dell'istanza di fallimento per provare la non assoggettabilità alle procedure concorsuali.
Azienda già dichiarata fallita o chiusura del fallimento per misura antimafia
Se l'azienda è già fallita, i lavoratori seguono la procedura ordinaria per l'intervento del Fondo (legge 297/1982 e D.lgs. 80/1992). Se il fallimento viene chiuso perché la misura riguarda l'intera massa fallimentare (art. 64, comma 7), e non erano ancora maturate le condizioni per il Fondo, i lavoratori accedono alla tutela come nei casi di aziende non assoggettabili a procedura concorsuale.
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