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Circolare

Circolare numero 105 del 18-09-2020

L’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dall’art. 3 del D.L. n. 104/2020 a favore dei datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo) che hanno fruito di integrazioni salariali nei mesi di maggio e giugno 2020. L’importo è determinato sulla base della contribuzione non versata relativa al doppio delle ore di cassa integrazione fruite in quei mesi, è riparametrato su base mensile per un massimo di quattro mesi e fruibile entro il 31/12/2020, nel rispetto di limiti di bilancio e previa autorizzazione della Commissione UE. Sono previste condizioni di legittimazione (DURC, divieto di licenziamenti per la durata dell’esonero, esclusioni di specifiche voci contributive) e regole di cumulabilità e alternatività con altri ammortizzatori.

Esonero contributivo ex art. 3 D.L. 14/08/2020, n. 104: requisiti, misura e modalità di fruizione

Punti principali

Premessa

Il D.L. n. 104/2020, art. 3, introduce un esonero contributivo per datori di lavoro privati (escluso agricolo) che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale; l’esonero riguarda la contribuzione datoriale calcolata sul doppio delle ore di cassa integrazione fruite a maggio e giugno 2020; l’applicazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e a istruzioni operative INPS.

Soggetti beneficiari

Possono accedere tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori) escluso il settore agricolo e la pubblica amministrazione; è requisito la fruizione di interventi di integrazione salariale (artt. 19-22‑quinquies D.L. 18/2020) nei mesi di maggio e giugno 2020 o la richiesta di periodi correlati (anche parzialmente) successivi al 12 luglio 2020; l’agevolazione si applica per le stesse matricole INPS che hanno fruito degli ammortizzatori.

Assetto e misura dell’esonero

L’ammontare è pari alla contribuzione datoriale non versata riferita al doppio delle ore di integrazione salariale fruite a maggio e giugno 2020 (esclusi premi/contributi INAIL). Tale importo costituisce il credito massimo, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e comunque entro il 31/12/2020; la fruizione mensile non può eccedere la contribuzione dovuta in ciascun mese.

Voci escluse dall’esonero e limiti risorse

Non sono oggetto di esonero: premi e contributi INAIL, contributo al Fondo TFR previsto dalla legge n. 296/2006, contributi ad alcuni fondi di settore e per la formazione continua, nonché contribuzioni non previdenziali o solidaristiche. L’agevolazione è riconosciuta nei limiti delle risorse stanziate (363 milioni per il 2020 e 121,1 milioni per il 2021).

Condizioni di spettanza e obblighi

La fruizione è subordinata al rispetto della normativa a tutela del lavoro e al DURC; il datore di lavoro deve osservare il divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo per tutta la durata dell’esonero (violazione comporta revoca retroattiva e impossibilità di richiedere integrazione salariale). Sono previste ulteriori specifiche disposizioni di legge richiamate nella circolare.

Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato

La misura è selettiva e richiede preventiva autorizzazione della Commissione UE: è concessa ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework (aiuti COVID) e soggetta ai relativi limiti e condizioni (es. plafond di 800.000 euro per impresa, compatibilità temporale entro il 31/12/2020). Si applicano le regole di coordinamento con eventuali obblighi di recupero (clausola Deggendorf).

Coordinamento e cumulabilità con altre misure

L’esonero è cumulabile con altri sgravi o riduzioni contributive solo nei limiti della contribuzione dovuta e purché esista residuo sgravabile; è in regime di alternatività rispetto ai nuovi trattamenti di integrazione salariale dell’art. 1 del D.L. 104/2020 (scelta operata per singola unità produttiva). Restano possibili domande per ammortizzatori ordinari non legati alla causale COVID-19.

Istruzioni operative

L’INPS comunicherà con apposito messaggio le modalità di fruizione e le regole tecniche per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

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