Circolare INAIL n. 38 del 03 luglio 1990
Legge 7 dicembre 1989, n. 389, di conversione, con modificazioni, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338. Modifiche al codice civile in materia di privilegi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell’art. 4, comma 3, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, di conversione del D.L. n. 338/1989, che modifica l’art. 2778 del codice civile. I crediti per premi dovuti all’INAIL sono collocati al primo posto nell’ordine dei privilegi per l’intero ammontare, mentre gli accessori dei premi mantengono il privilegio all’ottavo posto solo per il 50%, con il restante 50% come credito chirografario. È inoltre abrogata la precedente circolare n. 58/37/T.U./1976.
Modifica ai privilegi sui crediti per premi INAIL ex art. 2778 c.c.
Modifiche al codice civile in materia di privilegi per i crediti INAIL
La circolare recepisce le conseguenze della legge 7 dicembre 1989, n. 389, di conversione del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, con particolare riguardo alla disciplina dei privilegi sui crediti per premi dovuti all’INAIL. L’intervento normativo incide sull’art. 2778 del codice civile e ridefinisce il rango dei crediti dell’Istituto nel concorso con gli altri creditori.
Riferimento normativo
Viene richiamata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1990 del testo coordinato del decreto-legge convertito, recante "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei Patronati". La circolare evidenzia che il comma 3 dell’art. 4 della legge di conversione modifica il quadro dei privilegi previsto dal codice civile.
Crediti per premi dovuti all’INAIL
La modifica legislativa colloca i crediti per premi dovuti all’INAIL al numero 1) del primo comma dell’art. 2778 c.c., in luogo della precedente collocazione al numero 8). Ne deriva che tali crediti godono del privilegio per l’intero ammontare, con un miglioramento della loro posizione nell’ordine di soddisfazione rispetto agli altri crediti concorsuali.
Trattamento degli accessori dei premi assicurativi
Per gli accessori dei premi assicurativi la disciplina è parzialmente diversa. La circolare precisa che il 50% di tali accessori conserva l’ottavo posto nell’ordine dei privilegi, mentre il restante 50% assume natura di credito chirografario. Pertanto, solo una parte degli accessori beneficia della tutela privilegiata, e l’altra parte resta priva di privilegio.
Aggiornamento delle istruzioni precedenti
Conseguentemente alle nuove disposizioni, viene espressamente abrogata la circolare n. 58/37/T.U./1976, non più coerente con il nuovo assetto normativo dei privilegi.
Punti principali
Riferimento normativo e contesto
La circolare richiama la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1990 del testo coordinato del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e finanziamento dei Patronati.
Nuovo collocamento dei crediti INAIL nei privilegi
Il comma 3 dell’art. 4 della legge di conversione modifica l’art. 2778 del codice civile e sposta i crediti per premi dovuti all’INAIL dal n. 8 al n. 1 del primo comma del medesimo articolo, riconoscendo a tali crediti il privilegio per l’intero ammontare.
Trattamento degli accessori dei premi assicurativi
Gli accessori dei premi assicurativi non seguono integralmente il medesimo regime: per il 50% conservano il privilegio collocato all’ottavo posto nell’ordine dei privilegi, mentre il restante 50% è qualificato come credito chirografario.
Abrogazione della precedente circolare
La circolare dispone l’abrogazione della circolare n. 58/37/T.U./1976, sostituendone le indicazioni con quelle derivanti dalla nuova disciplina legislativa.
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