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Circolare

Circolare INAIL n. 41 del 13 luglio 1990

Nuovo sistema sanzionatorio. Disciplina speciale prevista dall articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 procedure concorsuali (comma 3); enti non economici, enti, fondazioni

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce i criteri applicativi delle agevolazioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 536/1987 per le imprese soggette a procedure concorsuali e per enti non economici, fondazioni e associazioni senza fini di lucro. Vengono stabilite le riduzioni delle somme aggiuntive in base al tipo di procedura, all’inadempienza e alla possibilità di recupero dei crediti, nonché le condizioni per ottenere il beneficio. Sono inoltre individuati i soggetti competenti all’istruttoria e all’adozione dei provvedimenti, con obbligo di segnalazione annuale dei dati alla Direzione generale.

Nuovo sistema sanzionatorio: agevolazioni per procedure concorsuali ed enti non economici/non profit

Nuovo sistema sanzionatorio: agevolazioni per procedure concorsuali ed enti non economici

La circolare dà attuazione all’art. 4 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, definendo criteri, aliquote e competenze per la riduzione delle somme aggiuntive dovute all’INAIL in due ambiti specifici: le imprese soggette a procedure concorsuali e gli enti non economici, le fondazioni e le associazioni senza fini di lucro. Le disposizioni recepiscono le deliberazioni del Comitato esecutivo n. 1 e n. 2 dell’11 gennaio 1990 e si applicano nel quadro delle direttive ministeriali richiamate dalla circolare.

Procedure concorsuali

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni, per procedure concorsuali si intendono fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e fallimentare, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria. La possibilità di ridurre la somma aggiuntiva è subordinata a due condizioni preliminari:

  • pagamento integrale dei crediti per premi, addizionali, interessi di rateazione e spese;
  • impossibilità di recuperare integralmente i crediti per somme aggiuntive nella misura richiesta.

La circolare distingue le misure di riduzione in relazione sia al tipo di procedura sia alla tipologia di inadempienza:

  • per fallimento e liquidazione coatta amministrativa:
    • evasione: sanzione pari al "prime rate" + 5 punti;
    • mancato o tardato pagamento: sanzione pari al "prime rate";
    • incertezza sull’obbligo assicurativo: sanzione pari al "prime rate" diminuito di 5 punti;
  • per concordato preventivo e concordato fallimentare:
    • evasione: sanzione pari al "prime rate" + 3 punti;
    • mancato o tardato pagamento: sanzione pari al "prime rate" diminuito di 3 punti;
    • incertezza sull’obbligo assicurativo: sanzione pari agli interessi legali, indicati come attualmente pari al 5%;
  • per amministrazione controllata e amministrazione straordinaria:
    • evasione: sanzione pari al "prime rate";
    • mancato o tardato pagamento: sanzione pari al "prime rate" diminuito di 5 punti;
    • incertezza sull’obbligo assicurativo: sanzione pari agli interessi legali, attualmente 5%.

Il "prime rate" è quello recepito nei decreti interministeriali che fissano il tasso di interesse di dilazione, con la stessa decorrenza.

Limiti applicativi e ulteriori riduzioni

Per il concordato preventivo e il concordato fallimentare la riduzione può essere concessa solo quando l’applicazione della sanzione ordinaria impedirebbe la realizzazione della procedura. Per l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria, la riduzione è ammessa quando sia necessaria per definire o superare una momentanea difficoltà aziendale e trovi giustificazione anche nel mantenimento dei posti di lavoro.

Se le riduzioni eccezionali previste non risultano sufficienti per il buon esito della procedura, e ciò è attestato dagli organi ufficiali della procedura stessa, può essere disposta un’ulteriore riduzione fino a una misura inferiore, ma sempre nel limite minimo degli interessi legali. La circolare precisa che ciò non costituisce transazione, poiché l’Istituto non può rinunciare, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, a quanto dovuto.

Da questa ulteriore agevolazione sono esclusi fallimento e liquidazione coatta amministrativa, poiché tali procedure non sono finalizzate al recupero della situazione aziendale e sociale.

In sede di riparto, qualora risulti integralmente pagato il credito per premi, addizionali, interessi di rateazione e spese, la sanzione a suo tempo insinuata per l’intero importo può essere ridotta su istanza di parte. Il beneficio può essere riconosciuto anche se l’istanza è stata presentata nelle more dell’adozione della delibera, purché non sia stata già versata la somma aggiuntiva richiesta. Restano inoltre salve le situazioni più favorevoli previste dall’art. 1, comma 8-bis, della legge n. 11/1986 per i datori di lavoro coinvolti in procedimenti amministrativi o giudiziari al 31 dicembre 1985.

Enti non economici, fondazioni e associazioni non profit

Per gli enti non economici e per gli enti, fondazioni e associazioni senza fini di lucro, la somma aggiuntiva è ridotta a un tasso non inferiore agli interessi legali, secondo criteri e misure fissati dal Comitato esecutivo, ma solo in caso di tardato pagamento di premi, addizionali e interessi di rateazione.

La condizione essenziale per ottenere l’agevolazione è che il ritardo sia collegato a una documentata tardiva erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione. La circolare valorizza, per questi soggetti, la diversa autonomia di gestione finanziaria e distingue gli enti in base alla prevalenza dei finanziamenti sulle entrate complessive.

Le misure stabilite sono le seguenti:

  • se i proventi derivano per almeno due terzi da finanziamenti a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, la somma aggiuntiva è pari agli interessi legali (attualmente 5%) in ragione d’anno;
  • negli altri casi, la somma aggiuntiva è pari agli interessi legali aumentati del 50% (attualmente 7,50%) in ragione d’anno.

Il beneficio può applicarsi anche in presenza di erogazioni non occasionali, quando le inadempienze, a partire dal periodo oggetto dei finanziamenti, siano riconducibili all’indisponibilità dei fondi alla scadenza per il versamento dei premi e quindi non siano imputabili all’ente debitore.

Termini e condizioni per il mantenimento del beneficio

Per conservare l’agevolazione, le pendenze contributive devono essere regolarizzate entro il giorno 20 del mese successivo a quello di erogazione dei finanziamenti. Se tale termine non viene rispettato, devono essere applicate le normali somme aggiuntive.

Inoltre, se il pagamento delle sanzioni ridotte non interviene entro il giorno 20 del mese successivo a quello della richiesta dell’Istituto, le sanzioni vengono ripristinate nella misura originariamente dovuta.

Definizione dei soggetti e onere della prova

Ai fini della circolare, per enti non economici si intendono quelli che operano in ambiti tradizionalmente propri della pubblica amministrazione e quelli che, pur fornendo a privati beni o servizi, agiscono non in forma imprenditoriale ma come soggetti di erogazione di diritto pubblico. Poiché la previsione normativa è ampia, la circolare afferma che non è possibile individuare in modo esaustivo tutti i soggetti interessati; spetta quindi agli enti dimostrare il diritto al beneficio richiesto.

Competenza e flussi informativi

L’accertamento delle situazioni e dei requisiti previsti per le agevolazioni, nonché l’adozione dei relativi provvedimenti, è attribuito ai Direttori regionali, interregionali, provinciale di Bolzano e al Direttore della Sede regionale di Aosta. Le unità operative devono sottoporre a tali uffici le singole fattispecie adeguatamente istruite.

Le Direzioni competenti devono inoltre trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dal 1991, alla Direzione generale - Servizio rischi, il numero e il tipo di istanze trattate nell’anno precedente, insieme agli importi complessivi delle sanzioni richieste sia in misura intera sia in misura ridotta, al fine di consentire una periodica informativa agli organi collegiali dell’Istituto.

Punti principali

Criteri generali per le procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali, che comprendono fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e fallimentare, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, la riduzione delle somme aggiuntive è subordinata al pagamento integrale di premi, addizionali, interessi di rateazione e spese, nonché all’impossibilità di recuperare integralmente le somme aggiuntive nella misura richiesta.

Misure di riduzione per le diverse procedure concorsuali

La circolare distingue le riduzioni in base al tipo di procedura e alla natura dell’inadempienza. Per fallimento e liquidazione coatta amministrativa sono previste sanzioni pari al prime rate, al prime rate maggiorato di 5 punti o al prime rate diminuito di 5 punti; per concordato preventivo e fallimentare prime rate + 3 punti, prime rate meno 3 punti o interessi legali; per amministrazione controllata e straordinaria prime rate, prime rate meno 5 punti o interessi legali. Il prime rate coincide con quello recepito nei decreti interministeriali sul tasso di dilazione.

Limiti e ulteriori riduzioni nelle procedure concorsuali

Per concordato preventivo e concordato fallimentare la riduzione può essere concessa solo se la sanzione ordinaria ostacola la realizzazione della procedura. Per amministrazione controllata e straordinaria la riduzione è ammessa quando sia necessaria per superare una momentanea difficoltà aziendale e per preservare i posti di lavoro. Se anche tali misure non bastano e ciò risulta da attestazioni degli organi ufficiali della procedura, può essere disposta una riduzione ulteriore fino al limite degli interessi legali, ma non per fallimento e liquidazione coatta amministrativa. Se in sede di riparto sono pagati integralmente i crediti contributivi, la sanzione può essere ridotta su istanza di parte.

Tutela di situazioni pregresse e istanze pendenti

Il beneficio può essere concesso anche se l’istanza è stata presentata prima della delibera del Comitato esecutivo, purché non sia stata già corrisposta la somma aggiuntiva richiesta. Restano salve le situazioni più favorevoli previste dall’art. 1, comma 8-bis, della legge n. 11/1986 per i datori di lavoro coinvolti in procedimenti amministrativi o giudiziari al 31 dicembre 1985.

Agevolazioni per enti non economici e non profit

Per gli enti non economici, gli enti, le fondazioni e le associazioni senza fini di lucro, la somma aggiuntiva è ridotta a un tasso non inferiore agli interessi legali, secondo criteri differenziati in base alla prevalenza dei finanziamenti. La condizione essenziale è che il ritardo nel pagamento dipenda da documentata tardiva erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione.

Misure applicabili e criteri di prevalenza dei finanziamenti

Se i proventi derivano per almeno due terzi da finanziamenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, la somma aggiuntiva è pari agli interessi legali (attualmente 5%) in ragione d’anno. Negli altri casi, è pari agli interessi legali aumentati del 50% (attualmente 7,50%) in ragione d’anno. Il beneficio può applicarsi in presenza di erogazioni non occasionali, quando le inadempienze dipendono dall’indisponibilità dei fondi alle scadenze di pagamento.

Termini per il mantenimento del beneficio

Le pendenze contributive devono essere sanate entro il giorno 20 del mese successivo all’erogazione dei finanziamenti. Se il termine non è rispettato, si applicano le normali somme aggiuntive. Inoltre, il mancato pagamento delle sanzioni ridotte entro il giorno 20 del mese successivo alla richiesta dell’Istituto comporta il ripristino delle sanzioni nella misura originaria.

Definizione dei soggetti interessati e onere probatorio

Per enti non economici si intendono quelli che operano in settori tradizionalmente propri della pubblica amministrazione o che, pur fornendo beni o servizi ai privati, agiscono non come imprese ma come soggetti che erogano diritti pubblici. Poiché la previsione normativa è ampia, non è possibile una completa individuazione dei soggetti interessati; pertanto, spetta agli enti dimostrare il diritto all’agevolazione.

Competenza istruttoria e obblighi di segnalazione

L’accertamento dei presupposti e l’adozione dei provvedimenti spettano ai Direttori regionali, interregionali, provinciale di Bolzano e al Direttore della Sede regionale di Aosta, sulla base delle istruttorie trasmesse dalle unità operative. Entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dal 1991, tali Direzioni devono comunicare alla Direzione generale - Servizio rischi il numero e il tipo di istanze trattate nell’anno precedente, oltre agli importi complessivi delle sanzioni richieste e di quelle ridotte.

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