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Circolare

Circolare INAIL n. 37 del 28 giugno 1990

Determinazione per l anno 1990 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare determina, per il 1990, i minimali di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo di tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali, applicando la variazione dell’indice del costo della vita pari al 6,50% e il minimo di salvaguardia di L. 46.028 previsto dal D.L. n. 338/1989. Definisce inoltre gli importi specifici per le principali categorie di lavoratori, con particolare attenzione ai settori industriale, agricolo, istruzione, lavoro domestico e categorie convenzionali, oltre agli effetti sull’aggiornamento dei premi e delle prestazioni INAIL. Sono richiamate anche le istruzioni operative per l’aggiornamento delle posizioni assicurative e delle codifiche retributive.

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 1990 e adeguamento delle retribuzioni convenzionali

Determinazione per il 1990 dei minimali di retribuzione imponibile e adeguamento delle retribuzioni convenzionali

La circolare definisce i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per l’anno 1990. Stabilisce inoltre gli aggiornamenti delle retribuzioni convenzionali e i riflessi operativi su alcune categorie particolari di lavoratori e sulle prestazioni INAIL.

Criteri generali di calcolo

La base di partenza è la variazione percentuale dell’indice del costo della vita, determinata per il 1990 nella misura del 6,50% ai sensi dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Tale variazione deve essere utilizzata, secondo l’art. 1, comma 2, della legge 26 settembre 1981, n. 537, per la determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera.

Resta fermo il meccanismo di salvaguardia previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389: se il minimo calcolato risulta inferiore, esso deve essere ricondotto a L. 46.028, pari al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1990, fissato in L. 484.500.

Settore industriale e posizioni artigiane

Per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore industriale il minimale giornaliero per il 1990 è pari a L. 46.028, corrispondente a una retribuzione annua di L. 13.808.400, calcolata moltiplicando per 300 il minimale giornaliero.

Lo stesso importo vale per:

  • titolari di aziende artigiane;
  • soci di società tra artigiani lavoratori;
  • familiari coadiuvanti del titolare dell’azienda artigiana.

Per tali soggetti la circolare riporta i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio, riferiti alla retribuzione minima annua di L. 13.808.400.

La circolare precisa inoltre che, per le posizioni assicurative in vigore al 1° gennaio 1990, l’aggiornamento della retribuzione minima imponibile avviene mediante l’elaborazione dei dati anagrafici validati entro il 15 aprile. Le nuove segnalazioni relative al nucleo artigiano che indichino retribuzioni inferiori al minimale, se elaborate dopo l’aggiornamento, vengono automaticamente ricondotte al minimale di legge.

Per le posizioni memorizzate nell’archivio sequenziale, le Unità periferiche devono operare secondo i criteri indicati dalla circolare, proponendo in digitazione la retribuzione minima nel formato "0138", che in elaborazione corrisponde a L. 13.808.400 per le stampe e per il calcolo del premio speciale unitario. La tabella delle retribuzioni superiori al minimale è stata modificata secondo l’allegato n. 1.

Categorie speciali e retribuzioni convenzionali

La circolare disciplina anche categorie con regole particolari:

  • facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili non soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, per i quali la retribuzione giornaliera è fissata in L. 46.028 e sono indicati i premi minimi a persona per trimestre o frazione di trimestre;
  • le medesime categorie soggette al D.P.R. n. 602/1970, per le quali la retribuzione giornaliera dal 1° gennaio 1990 è pari a L. 25.000 e sono determinati i premi minimi a persona per il primo trimestre o frazione di trimestre;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, per i quali la retribuzione giornaliera è L. 24.810 e il premio minimo a persona per mese o frazione di mese è L. 29.700;
  • persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, con retribuzione giornaliera di L. 46.028 e premi minimi distinti per frantoi di tipo A e B, sia per lavori di durata non superiore a 30 giorni sia per l’intera campagna olearia 1990/1991;
  • lavoratori soci di società o enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti al D.P.R. n. 602/1970, per i quali la retribuzione giornaliera è L. 25.000; per il calcolo del premio si applicano le istruzioni della tariffa ordinaria, considerando la retribuzione convenzionale e il periodo occupazionale mensile fissati dal decreto del 4 aprile 1989;
  • lavoratori a domicilio, per i quali il minimale giornaliero è L. 46.028.

Per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni sono aggiornate secondo la tabella dell’allegato n. 2.

Istruzione pre-scolare e scolare non statale

Per il settore dell’istruzione pre-scolare la circolare richiama il comma 20 dell’art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, precisando che non trova applicazione il limite minimo previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983. In tale ambito i minimali di retribuzione giornaliera devono quindi essere aggiornati solo secondo i criteri della legge n. 537/1981.

Ne derivano, per l’anno 1990, i seguenti valori per il personale del settore pre-scolare, sia a tempo pieno sia con orario ridotto non superiore a quattro ore giornaliere:

  • impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive: L. 47.260;
  • impiegati docenti e non docenti: L. 21.830;
  • operai: L. 17.450.

Le retribuzioni annue vanno calcolate moltiplicando per 300 tali importi.

Per l’istruzione scolare non statale la speciale disposizione del comma 20 non si applica; pertanto, continua a operare il confronto tra i minimali derivanti dalla legge n. 537/1981 e quelli previsti dall’art. 7 della legge n. 638/1983.

Insegnanti delle scuole e degli istituti non statali

Per gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, la circolare richiede alle sedi di acquisire dagli istituti gli elementi necessari per il corretto calcolo del premio annuo, con riferimento a:

  • settore di insegnamento, pre-scolare o scolare;
  • numero di ore di insegnamento giornaliere, fino a quattro o oltre;
  • eventuali funzioni direttive svolte in aggiunta all’insegnamento;
  • applicazione dei commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984.

Il premio speciale unitario pro-capite deve essere calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita nell’anno scolastico, che decorre dal 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, assumendo come base i criteri del D.M. 15 luglio 1987 richiamato dalla circolare n. 62/1987.

La circolare riporta, per l’anno scolastico 1989/1990, le retribuzioni giornaliere e annue nonché i premi speciali unitari minimi annui pro-capite, determinati computando due dodicesimi del 1989 e dieci dodicesimi del 1990. Sono distinti i casi di insegnamento pre-scolare e scolare, con ulteriore differenziazione tra insegnanti con funzioni direttive, insegnanti ordinari, prestazioni fino a quattro ore, oltre quattro ore e ipotesi di cui ai commi 16 e 17 della legge n. 863/1984.

Settore agricolo

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera è fissata in L. 39.770, per effetto dell’indicizzazione annuale prevista dall’art. 1 della legge n. 537/1981.

Riflessi sulle prestazioni INAIL

La circolare precisa che, sotto il profilo risarcitivo, l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere ricalcolata in base alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1990 e per quelli per i quali, a tale data, il trattamento economico sia ancora in corso.

Per le rendite per inabilità permanente e ai superstiti, i nuovi limiti retributivi devono essere assunti per la liquidazione delle prestazioni relative ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1990, poiché nella maggior parte dei casi risultano superiori al minimale del settore industriale indicato per il periodo 1° luglio 1989 - 30 giugno 1991.

Allegati operativi

L’allegato n. 1 contiene l’aggiornamento della tabella dei codici delle retribuzioni da digitare, includendo il codice 0138 per L. 13.808.400, valido dal 1° gennaio 1990.

L’allegato n. 2 riporta invece la tabella per gli addetti ai servizi domestici e familiari, articolata per ore lavorative prestate giornalmente e per classi di retribuzione oraria convenzionale.

Punti principali

Criteri generali di determinazione dei minimali

Per il 1990 la variazione percentuale dell’indice del costo della vita è fissata al 6,50% e deve essere utilizzata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 537/1981, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera. Restano fermi i criteri del D.L. n. 338/1989, che impongono il ragguaglio al minimo di L. 46.028 se il valore calcolato risulta inferiore. Per alcune categorie si applicano valori convenzionali specifici derivanti da norme speciali o da interpretazioni ministeriali.

Settore industriale e nucleo artigiano

Per i lavoratori dipendenti del settore industriale il minimale giornaliero è di L. 46.028, con retribuzione annua pari a L. 13.808.400. Lo stesso importo vale per titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori e familiari coadiuvanti, con indicazione dei premi dovuti per ciascuna classe di rischio. La circolare disciplina anche l’aggiornamento delle posizioni assicurative al 1° gennaio 1990, la proposta automatica del minimale per le nuove segnalazioni inferiori al minimo e la modifica della tabella di codifica delle retribuzioni superiori al minimale.

Categorie particolari e retribuzioni convenzionali

Per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane e simili si distinguono i casi soggetti e non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, con diversi minimali giornalieri e premi minimi. Sono indicati inoltre i valori per pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, per le persone addette alla frangitura e spremitura delle olive, per i lavoratori soci di cooperative soggetti al D.P.R. n. 602/1970, per i lavoratori a domicilio e per gli addetti ai servizi domestici e familiari, questi ultimi rinviando alla tabella allegata.

Istruzione pre-scolare, scolare e settore non statale

Nel settore dell’istruzione pre-scolare non si applica il limite minimo di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983; i minimali vanno quindi aggiornati solo secondo la legge n. 537/1981. Sono indicati i valori per impiegati e operai, con e senza funzioni direttive, e le retribuzioni annue calcolate moltiplicando per 300 i valori giornalieri. Per l’istruzione scolare non statale, invece, continua il confronto tra i minimali ex legge n. 537/1981 e quelli ex art. 7 della legge n. 638/1983.

Insegnanti di scuole e istituti non statali

Per gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, le sedi devono acquisire elementi specifici su settore di insegnamento, ore giornaliere, eventuali funzioni direttive e applicazione dei commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984. La circolare riporta tabelle con retribuzioni giornaliere, annue e premi speciali unitari minimi validi per l’anno scolastico 1989/1990, determinati combinando due dodicesimi del 1989 e dieci dodicesimi del 1990.

Settore agricolo e lavoro domestico

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato il minimale giornaliero è pari a L. 39.770, per effetto dell’indicizzazione annuale ex art. 1 della legge n. 537/1981. Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari le retribuzioni sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni e maggiorate, dal 1° gennaio 1985, del 50% delle misure vigenti a tale data; i valori aggiornati sono riportati in tabella allegata.

Effetti sulle prestazioni INAIL

Per l’indennità per inabilità temporanea assoluta, i nuovi importi devono essere applicati agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1990 e ai trattamenti economici in corso a tale data. Per le rendite per inabilità permanente e ai superstiti, i nuovi limiti retributivi devono essere assunti per la liquidazione delle prestazioni relative ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1990, in quanto superiori al minimale industriale di riferimento indicato dalla circolare.

Allegati e aggiornamento delle codifiche

L’allegato n. 1 aggiorna la tabella dei codici retributivi, introducendo il codice 0138 per L. 13.808.400, valido dal 1° gennaio 1990, insieme alle altre codifiche già presenti. L’allegato n. 2 contiene la tabella degli addetti ai servizi domestici e familiari con le classi di retribuzione oraria convenzionale e gli importi corrispondenti per le diverse fasce di ore lavorate giornalmente.

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