Prescrizioni del Garante n. 335 del 06/06/2024
Provvedimento del 6 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento posto in essere dalla Questura di Livorno, che aveva comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, datore di lavoro dell'interessato, informazioni sulla titolarità della licenza di porto d'armi, sulla detenzione di armi e su ulteriori circostanze collegate a una visita medico-collegiale e alla riconsegna del titolo di polizia. La comunicazione è stata considerata priva di base giuridica, in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e delle regole sulla comunicazione di dati da parte di soggetti pubblici. Il Garante ha qualificato la violazione come colposa e di minore gravità, tenendo conto dell'unico interessato, della limitata circolazione dei dati, della cooperazione dell'amministrazione e dell'assenza di precedenti, e ha applicato un ammonimento senza ulteriori misure correttive o sanzione pecuniaria.
Ammonimento al Ministero dell'interno (Questura di Livorno) per comunicazione illecita al datore di lavoro di dati personali del dipendente relativi a porto d'armi e detenzione di armi
Comunicazione illecita di dati su porto d'armi dal Ministero dell'interno al datore di lavoro
Il Garante ha esaminato il reclamo di un dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in servizio presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Livorno, nei confronti della Questura di Livorno per la comunicazione al datore di lavoro di informazioni relative al porto d'armi, alla detenzione di armi e a circostanze connesse a un accertamento medico-legale. Il procedimento è stato avviato ai sensi dell'art. 77 GDPR e si è concluso con un ammonimento per trattamento illecito.
Fatti e origine del procedimento
L'istruttoria ha preso le mosse da una richiesta della dirigente dell'UMC di Livorno alla Questura, con cui si domandava se il dipendente fosse titolare di licenza di porto d'armi e se avesse ricevuto provvedimenti o diffide in materia. La Questura ha risposto comunicando che l'interessato era titolare di licenza per uso tiro a volo, deteneva tre armi da fuoco, era stato invitato a visita medico-collegiale per la verifica dei requisiti psicofisici e aveva poi ceduto le armi a un'armeria e restituito la licenza.
Trattamenti esaminati
Il trattamento contestato consiste nella comunicazione di dati personali dal Ministero dell'interno, tramite la Questura di Livorno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale datore di lavoro del reclamante. Le informazioni trasmesse comprendevano:
- titolarità della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo, rilasciata il 4 settembre 2019;
- detenzione di tre armi da fuoco regolarmente denunciate;
- invito a sottoporsi a visita medico-collegiale presso la USL per l'accertamento dei requisiti psicofisici previsti dal decreto del Ministero della sanità del 28 aprile 1998;
- cessione definitiva delle armi a un'armeria e riconsegna della licenza alla Questura.
Difese dell'amministrazione e argomentazioni prospettate
La Questura ha sostenuto che la richiesta dell'UMC fosse giustificata dall'esigenza di tutela del dipendente e della collettività, richiamando anche il fatto che il reclamante avrebbe parlato del porto d'armi in ambito lavorativo e che nel contenzioso per mobbing erano stati prodotti certificati medici indicativi di una condizione psicopatologica. Ha inoltre richiamato l'art. 13, comma 3, del d.P.R. 15/2018 e la presunta necessità di collaborazione istituzionale.
Valutazioni del Garante sulla base giuridica
L'Autorità ha ribadito che le pubbliche amministrazioni possono trattare dati personali solo se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, secondo gli artt. 6 GDPR e 2-ter del Codice privacy, nel testo applicabile al tempo dei fatti. La comunicazione di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa solo se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento.
Nel caso concreto non è stata indicata alcuna disposizione che legittimasse la comunicazione al datore di lavoro. Il Garante ha inoltre escluso che la generica tutela della sicurezza pubblica potesse fondare la trasmissione, poiché tale finalità compete alle autorità specificamente preposte e non al datore di lavoro. La Questura aveva già attivato i propri poteri di accertamento e revisione dei titoli abilitativi, sicché non vi era necessità di informare l'UMC.
Esclusione delle eccezioni difensive
L'Autorità ha respinto l'argomento secondo cui i dati sarebbero già stati conosciuti dal datore di lavoro: dagli atti risultava infatti che la dirigente dell'UMC aveva proprio chiesto di conoscere se il dipendente fosse in possesso della licenza e se vi fossero stati provvedimenti o diffide, segno che tali informazioni non erano acquisite formalmente. È stata altresì esclusa la rilevanza della circostanza che l'interessato avesse condiviso tali informazioni con alcuni colleghi: ciò non integra diffusione né rende i dati "manifestamente pubblici", e non autorizza comunque la comunicazione al datore di lavoro in assenza di idonea base giuridica. Il Garante ha richiamato anche il quadro speciale del rapporto di lavoro, incluso l'art. 113 del Codice privacy.
Violazioni accertate
Il trattamento è stato ritenuto illecito per violazione dei principi di:
- liceità, correttezza e trasparenza, ex art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
- base giuridica del trattamento, ex art. 6 GDPR;
- comunicazione di dati da parte di soggetti pubblici, ex art. 2-ter del Codice privacy, nel testo anteriore alle modifiche del d.l. 139/2021.
Qualificazione della violazione e criteri sanzionatori
Pur dichiarando l'illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto che ricorressero elementi tali da qualificare il caso come violazione minore ai sensi dell'art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, nonché delle linee guida WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, sono stati considerati:
- il coinvolgimento di un solo interessato;
- la circolazione dei dati limitata alla dirigente dell'UMC che aveva formulato la specifica richiesta;
- la natura colposa della condotta;
- l'assenza di specifiche ripercussioni per l'interessato;
- la cooperazione prestata dal Ministero nel corso dell'istruttoria;
- l'assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- il fatto che la violazione avesse riguardato una singola articolazione interna del titolare.
Provvedimento finale
In esito al procedimento, il Garante ha:
- dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dalla Questura di Livorno;
- ammonito il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- escluso l'adozione di ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva già esaurito i propri effetti;
- rilevato i presupposti di cui all'art. 17 del regolamento n. 1/2019.
Rimedi giurisdizionali
Contro il provvedimento è possibile proporre ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Origine del reclamo e fatti contestati
Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso l'UMC di Livorno. Nell'istruttoria è emerso che la Questura di Livorno, su richiesta della dirigente dell'UMC, aveva comunicato al datore di lavoro informazioni sulla licenza di porto d'armi del reclamante, sulla detenzione di tre armi da fuoco e sull'invito a visita medico-collegiale, nonché sulla successiva cessione delle armi e riconsegna della licenza.
Posizioni delle amministrazioni coinvolte
La Questura ha sostenuto di aver agito per tutelare la sicurezza del lavoratore, dei colleghi e dell'utenza, ritenendo rilevante anche il fatto che l'interessato avesse parlato del porto d'armi in ambito lavorativo e che vi fossero certificazioni mediche richiamate in un contenzioso per mobbing. Il Ministero dell'interno ha inoltre richiamato la presunta manifestazione pubblica dei dati da parte dell'interessato e la necessità di collaborazione tra amministrazioni pubbliche. Il Garante non ha condiviso tali argomentazioni.
Valutazione sulla base giuridica
L'Autorità ha ricordato che, per i soggetti pubblici, il trattamento deve essere fondato su una norma di legge o di regolamento ai sensi degli artt. 6 GDPR e 2-ter del Codice privacy, nel testo applicabile ratione temporis. Nel caso concreto non è stata indicata alcuna disposizione idonea a legittimare la comunicazione dei dati al datore di lavoro. La finalità di sicurezza pubblica non è stata ritenuta pertinente ai compiti del datore di lavoro, mentre la Questura aveva già attivato autonomamente i propri poteri di accertamento sui titoli abilitativi.
Esclusione della liceità per dati già noti o resi pubblici
Il Garante ha escluso che i dati fossero già detenuti formalmente dall'UMC o che le dichiarazioni rese dall'interessato a colleghi potessero equivalere a diffusione o a dati manifestamente pubblici. È stato chiarito che una condivisione informale con terzi non legittima di per sé la successiva comunicazione al datore di lavoro, in assenza di una base giuridica specifica e nel rispetto delle norme speciali sul rapporto di lavoro.
Esito finale, ammonimento e criteri di valutazione
L'Autorità ha dichiarato l'illiceità del trattamento e ha ammonito la Questura di Livorno ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. La violazione è stata considerata minore: riguardava un solo interessato, era circoscritta a una singola articolazione interna, non risultavano specifiche ripercussioni né precedenti pertinenti, e il titolare aveva collaborato con l'Autorità. Non sono state adottate ulteriori misure correttive, poiché gli effetti della condotta erano già esauriti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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