Cassazione Penale, Sentenza n. 02909/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sostenendo che nell'istanza introduttiva l'istante non aveva chiesto la corresponsione degli interessi legali né della rivalutazione monetaria; pertanto la Corte d'appello ha statuìto ultra petita accogliendo richieste non formulate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui gli interessi al tasso legale (corrispettivi) sulla somma attribuita a titolo di indennizzo ex art. 314 c.p.p. possono essere riconosciuti solo se espressamente richiesti nel corso del giudizio e, in tal caso, decorrono dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo; la rivalutazione monetaria non è dovuta perché il diritto alla riparazione sorge con il provvedimento giudiziale e dunque non può essere fonte di danno da svalutazione precedente. Poiché nella domanda l'istante non aveva chiesto interessi né rivalutazione, la pronuncia della Corte d'appello su tali profili è stata considerata ultra petita. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, eliminando tali statuizioni.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma richiamata quale base del motivo di cassazione per vizio di diritto; il ricorso lamentava violazione di legge nella statuizione ultra petita
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può decidere oltre le domande delle parti; l'attribuzione di interessi o rivalutazione non richiesti è violazione di questa norma
art. 314 c.p.p.
Disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione; la giurisprudenza interpreta che gli interessi corrispettivi sulla somma liquidata ex art. 314 sono riconoscibili solo se richiesti
Massime di principio
- In procedimenti per equa riparazione/indennizzo ex art. 314 c.p.p. gli interessi legali (corrispettivi) non sono concessi d'ufficio: devono essere espressamente domandati dalla parte durante il giudizio.
- La rivalutazione monetaria non è normalmente dovuta per il periodo anteriore al provvedimento giudiziale, poiché il diritto alla riparazione sorge con il provvedimento stesso e non può generare danno da svalutazione precedente.
- Se il giudice pronuncia su benefici o somme non richieste, la pronuncia è ultra petita e può essere annullata per violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Cassazione può eliminare tali statuizioni anche senza rinvio quando la censura è fondata.
- Gli interessi richiesti sono di regola acquisibili dal momento del passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, in quanto solo allora il credito è certo, liquido ed esigibile.
- Parte che intenda ottenere interessi legali o rivalutazione in un giudizio di riparazione deve formularne espressa domanda e, se opportuno, specificare il periodo e la decorrenza per evitare che la statuizione venga ritenuta mancante o ultra petita.
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