Salta al contenuto
Decreto ministeriale MEF

DECRETO 6 agosto 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze

Analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi, da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1-108.

Decreti del MEFCod. G.U. 25A05107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto richiede alle amministrazioni individuate per la fase pilota della riforma PNRR 1.15 di analizzare l’adeguamento dei sistemi informativi al sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual e di ricostruire processi ed eventi contabili. Stabilisce requisiti di partita doppia, Piano dei conti multidimensionale, produzione dei bilanci, interoperabilità e collegamento — senza derivazione automatica — con la contabilità finanziaria. L’analisi riguarda gli schemi sperimentali dell’esercizio 2025 e non sostituisce i bilanci previsti dalle regole vigenti.

Adeguamento dei sistemi informativi contabili alla riforma accrual delle amministrazioni pubbliche

Adeguamento dei sistemi informativi alla contabilità accrual

Il decreto disciplina l’analisi degli interventi necessari ad adeguare i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche coinvolte nella fase pilota della riforma 1.15 del PNRR. La finalità è preparare l’adozione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual, fondato sugli standard ITAS e sul Piano dei conti multidimensionale unico.

Amministrazioni interessate e ambito temporale

Sono tenute ad avviare l’analisi le amministrazioni pubbliche indicate dall’articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 113 del 2024 e individuate dalla determina del Ragioniere generale dello Stato RR 259 del 26 novembre 2024. La fase pilota riguarda la predisposizione degli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025. Tali schemi hanno esclusivamente finalità sperimentali e non sostituiscono, per il medesimo esercizio, gli schemi di bilancio e di rendiconto redatti secondo le disposizioni e i regolamenti contabili vigenti.

Definizioni rilevanti

La contabilità economico-patrimoniale è il sistema unico previsto dalla riforma 1.15 per la rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria delle amministrazioni, a fini informativi generali. Il processo amministrativo comprende le attività di programmazione, acquisizione e utilizzo delle risorse necessarie ai servizi istituzionali o al funzionamento, incluse contabilizzazione, controlli interni e rendicontazione di fine esercizio. Un ambito funzionale raggruppa processi relativi alla stessa area dell’amministrazione, come personale, inventari, magazzini, tesoreria, acquisti, contabilità generale e bilancio.

È evento contabilmente rilevante quello che, nell’ambito di un processo, genera registrazioni di contabilità economico-patrimoniale o, ove presenti, finanziaria o analitica. Il Piano dei conti multidimensionale organizza classificazioni in segmenti informativi distinti, con codici univoci e articolazione gerarchica. Il Piano unico comprende:

  • il segmento A, per la contabilità economico-patrimoniale conforme al quadro concettuale e agli standard ITAS e per la redazione dei relativi schemi di bilancio;
  • il segmento B, con ulteriori dettagli necessari alle esigenze di finanza pubblica e alla costruzione dei dati di contabilità nazionale secondo il SEC 2010.

Sono reporting entities le amministrazioni tenute per legge a registrare operazioni ed eventi in contabilità economico-patrimoniale, individuate in base alla loro autonomia patrimoniale, finanziaria e decisionale, indipendentemente dalla personalità giuridica. Gli schemi di bilancio sono i prospetti di rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria predisposti a fine esercizio da tali enti secondo il quadro concettuale e gli standard ITAS. Il centro di responsabilità amministrativa è un’unità organizzativa di primo livello diretta da un dirigente responsabile della gestione e dei risultati; il centro di costo raggruppa costi riferiti ad attività, progetti, servizi o unità organizzative per le esigenze di controllo interno.

Requisiti contabili e classificazioni

I sistemi informativi devono consentire la registrazione in partita doppia, utilizzare il Piano dei conti multidimensionale unico come classificazione di riferimento, raccordare ad esso i conti di maggior dettaglio adottati per esigenze di comparto o della singola amministrazione e produrre gli schemi di bilancio.

Devono inoltre gestire, quando previste dalla normativa vigente, le dimensioni informative relative a:

  • classificazione internazionale delle funzioni di Governo COFOG, almeno al secondo livello;
  • Missioni e Programmi, natura economica e centri di responsabilità amministrativa;
  • centri di costo, per la contabilità analitica e il controllo interno.

È possibile gestire ulteriori classificazioni richieste dai regolamenti contabili e amministrativi o dalla normativa di contabilità e finanza pubblica, comprese quelle riferite a dimensioni geografiche, organizzative e finanziarie, alla natura delle operazioni e alla qualificazione dei soggetti erogatori di risorse pubbliche.

Ricognizione dei processi amministrativo-contabili

Per avviare l’analisi di adeguamento, ciascuna amministrazione deve ricostruire i processi relativi a programmazione, gestione e rendicontazione, classificandoli per ambiti funzionali e scomponendoli nelle singole attività. Per ogni attività vanno individuati gli attori, le informazioni in ingresso e in uscita e gli eventi che generano scritture economico-patrimoniali secondo il sistema unico e le voci del Piano dei conti unico.

Per ciascun evento contabilmente rilevante devono essere identificate le dimensioni informative necessarie a qualificarlo, in coerenza con il Piano dei conti e con le altre classificazioni richieste. Le amministrazioni che mantengono un bilancio di previsione finanziario con funzione autorizzatoria devono includere nella ricognizione anche i processi di esecuzione di tale bilancio.

Funzioni e interoperabilità dei sistemi

Il sistema informativo deve coprire integralmente le funzioni contabili di programmazione, gestione e rendicontazione. Le attività amministrative che producono scritture contabili — tra cui gestione del personale, acquisti, inventari di beni mobili e immobili, magazzino e tesoreria — devono essere svolte tramite moduli di un unico sistema integrato oppure tramite applicativi separati, interni o esterni al controllo diretto dell’amministrazione. In quest’ultimo caso deve essere assicurata l’interoperabilità tecnica e funzionale con il sistema contabile.

È inoltre richiesta l’interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo i protocolli stabiliti dalla normativa di settore.

Rapporto con la contabilità finanziaria

Quando è mantenuta una contabilità finanziaria a fini autorizzatori, le scritture economico-patrimoniali devono conservare la propria autonomia. Il sistema deve comunque collegare gli eventi rilevanti per entrambi i sistemi, evitando duplicazioni e assicurando l’unicità dell’imputazione.

I collegamenti sono definiti sulla base della ricognizione dei processi e degli eventi contabili e secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto del Piano dei conti unico e delle ulteriori classificazioni multidimensionali. È espressamente escluso che le scritture economico-patrimoniali siano ottenute mediante meccanismi di derivazione da quelle finanziarie.

Aspetti finanziari e pubblicazione

L’attuazione avviene nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della riforma accrual della Ragioneria generale dello Stato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 7 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.