Salta al contenuto
Decreto ministeriale MEF

DECRETO 8 agosto 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze

Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti.

Decreti del MEFCod. G.U. 25A04680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua la riduzione di quattro punti dell’aliquota IRES prevista dalla legge di bilancio 2025 per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Il beneficio è subordinato all’accantonamento di utili, a investimenti in beni agevolabili e a specifiche condizioni occupazionali e si applica a determinati soggetti IRES, con esclusioni, regole di coordinamento e decadenza in caso di distribuzione degli utili o dismissione/delocalizzazione dei beni.

Riduzione IRES per investimenti e incremento occupazionale nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024

Riduzione dell’aliquota IRES per investimenti e occupazione

Il decreto disciplina l’attuazione della riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES prevista dall’articolo 1, commi da 436 a 444, della legge n. 207/2024. L’agevolazione riguarda il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e richiede il rispetto congiunto di condizioni relative all’accantonamento degli utili, agli investimenti, all’occupazione e al ricorso alla cassa integrazione.

Soggetti ammessi ed esclusioni

La riduzione spetta alle società e agli enti residenti indicati dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR e, per le stabili organizzazioni in Italia, ai soggetti non residenti di cui alla lettera d). Per gli enti di cui alla lettera c), il beneficio è riferito al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale.

Sono esclusi i soggetti che, nel periodo agevolato, sono in liquidazione ordinaria o sottoposti a procedure concorsuali liquidatorie, oppure determinano il reddito imponibile anche parzialmente secondo regimi forfetari. Sono inoltre esclusi i soggetti che applicano la contabilità semplificata nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Accantonamento degli utili e soglia di investimento

Per accedere al beneficio occorre accantonare ad apposita riserva almeno l’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024. È considerato accantonato l’utile destinato, in sede di approvazione del bilancio, a finalità diverse dalla distribuzione ai soci, inclusa la copertura delle perdite; gli acconti ai soci ai sensi dell’articolo 2433-bis del codice civile sono considerati distribuzioni. Per gli enti con attività commerciale rileva l’utile riferibile a tale attività.

Deve inoltre essere destinato agli investimenti agevolabili un importo pari almeno al maggiore tra:

  • il 30% dell’utile accantonato;
  • il 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
  • 20.000 euro.

Investimenti agevolabili e termini

Sono rilevanti gli investimenti in beni strumentali nuovi, acquisiti anche in locazione finanziaria, compresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 oppure tra quelli indicati dall’articolo 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del decreto-legge n. 19/2024, se effettuati nell’ambito di progetti di innovazione che riducono i consumi energetici.

I beni degli allegati A e B devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; l’interconnessione deve permanere per più della metà del periodo di sorveglianza. Per i beni collegati ai progetti di innovazione energetica occorre inoltre conseguire, nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene e rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione dei consumi energetici almeno pari al 3% per la struttura produttiva oppure, in alternativa, al 5% per i processi interessati dall’investimento.

Gli investimenti devono essere realizzati dal 1° gennaio 2025 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta agevolato. La loro effettuazione è individuata secondo i criteri dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati; se l’esercizio dura più di dodici mesi, il termine è determinato assumendo un periodo di dodici mesi. Per gli enti che utilizzano i beni anche nell’attività istituzionale, l’importo rilevante è proporzionato al rapporto tra ricavi e proventi commerciali e ricavi e proventi complessivi.

In caso di sostituzione di un bene durante il periodo utile per gli investimenti, può rilevare il costo del bene sostitutivo se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 1, comma 35, lettere a) e b), della legge n. 205/2017.

Condizioni occupazionali e cassa integrazione

Nel periodo d’imposta agevolato il numero di unità lavorative annue non deve diminuire rispetto alla media del triennio precedente. La verifica confronta i lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo agevolato con la media dei 36 mesi precedenti; dalla media sono esclusi i lavoratori usciti per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa.

È inoltre necessario effettuare assunzioni a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023. L’incremento deve essere almeno pari all’1% del numero medio dei dipendenti a tempo indeterminato occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, non può essere inferiore a un lavoratore. Il calcolo segue le disposizioni del decreto ministeriale 25 giugno 2024, considerando i dipendenti alla fine del periodo agevolato e la media del periodo d’imposta precedente.

L’impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 né in quello agevolato. È fatta eccezione per l’integrazione salariale ordinaria nei casi previsti dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 148/2015.

Decadenza e recupero dell’agevolazione

Il beneficio viene meno se, entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, è distribuita la quota di utile accantonata, al netto della parte eventualmente utilizzata per coprire perdite. La distribuzione è monitorata mediante un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, nel quale sono indicati le riserve costituite o incrementate, l’utile usato a copertura delle perdite e le variazioni. Ai fini della copertura delle perdite si considerano prioritariamente utilizzate le riserve diverse da quelle formate con l’utile accantonato. Per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, la riduzione del fondo di dotazione costituisce distribuzione quando deriva dall’attribuzione di somme alla casa madre o dalla rideterminazione del fondo in relazione alla capitalizzazione complessiva della società, alle attività, agli asset e ai rischi assunti.

Si decade anche se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento, i beni agevolati sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’impresa o stabilmente destinati a strutture produttive all’estero, anche appartenenti allo stesso soggetto. La localizzazione fuori dal territorio nazionale per la maggior parte di ciascun periodo d’imposta, a partire da quello di acquisizione, equivale a destinazione stabile all’estero; il periodo è ragguagliato negli esercizi di acquisizione e di estromissione. Per gli investimenti sostitutivi si applica la disciplina della legge n. 205/2017.

In caso di decadenza, il beneficiario versa la maggiore imposta risultante dalla rideterminazione con l’aliquota ordinaria IRES, entro il termine di versamento a saldo relativo al periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza.

Consolidato fiscale e trasparenza

Nel consolidato nazionale, l’importo agevolabile determinato da ciascun partecipante è utilizzato dalla controllante per liquidare l’imposta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. I redditi complessivi negativi sono imputati prioritariamente in diminuzione dei redditi positivi non agevolabili. Se il reddito globale è assoggettato, in tutto o in parte, all’aliquota ridotta, la controllante può utilizzare le perdite fiscali pregresse fino a concorrenza della quota agevolabile, nel rispetto dell’articolo 84, comma 1, del TUIR. Le somme corrisposte tra società in contropartita del beneficio seguono l’articolo 118, comma 4, del TUIR. In caso di decadenza di una partecipante, la controllante versa la maggiore imposta entro il termine previsto per il saldo del periodo interessato. Le regole si applicano anche al consolidato mondiale.

In caso di trasparenza fiscale ai sensi dell’articolo 115 del TUIR, l’importo agevolabile della partecipata è attribuito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Le perdite pregresse sono computate prioritariamente in diminuzione della parte di reddito non agevolabile, nel rispetto dei limiti richiamati dal decreto e dal TUIR. Se la partecipata decade, ciascun socio versa la maggiore imposta entro il termine di saldo relativo al periodo in cui si verifica la decadenza.

Coordinamento con altre discipline e riorganizzazioni

Per i confronti previsti dalla disciplina CFC e da quella degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati, l’aliquota italiana di riferimento resta quella ordinaria dell’articolo 77 del TUIR, non quella ridotta.

Per fusioni e scissioni effettuate nel periodo agevolato, la società risultante, incorporante o beneficiaria subentra, dalla data di efficacia dell’operazione, nei diritti e negli obblighi relativi al beneficio, entro i limiti e per i termini riferibili al dante causa. Se quest’ultimo non ha ancora raggiunto la soglia di investimento, l’avente causa può completarla con ulteriori investimenti, anche quando l’operazione avviene entro il termine per la dichiarazione dei redditi. Regole analoghe, ove compatibili, valgono per conferimenti d’azienda e scissioni mediante scorporo.

Se nell’operazione partecipa almeno un soggetto che non ha accantonato la quota di utile richiesta, il beneficio è riconosciuto in proporzione al rapporto tra i valori contabili delle attività dei soggetti che soddisfano la condizione e quelli di tutti i partecipanti, risultanti dai bilanci dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024. Le riorganizzazioni realizzate nel periodo in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo non rilevano per la condizione relativa alla cassa integrazione; se uno dei soggetti non soddisfa tale condizione per il periodo in corso al 31 dicembre 2024, opera il criterio proporzionale appena indicato.

Le riorganizzazioni effettuate entro il secondo esercizio successivo non determinano la decadenza per distribuzione dell’utile se la quota accantonata è ricostituita nel prospetto dichiarativo dell’avente causa, nei limiti e alle condizioni richiamati dal TUIR e in proporzione al costo dei beni agevolati acquisiti. Per conferimenti d’azienda e scissioni mediante scorporo resta invece ferma la decadenza in capo al dante causa per il residuo periodo di sorveglianza. Le operazioni realizzate entro il quinto periodo d’imposta successivo all’investimento non determinano la decadenza relativa ai beni se l’avente causa non li dismette, cede, destina a finalità estranee o trasferisce stabilmente all’estero durante il residuo periodo di sorveglianza.

Cumulo, perdite e ulteriori regole fiscali

La riduzione è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, ma la minore imposta non può eccedere il costo sostenuto dall’impresa e rimasto a suo carico per gli investimenti rilevanti. L’Agenzia delle entrate istituisce appositi codici tributo per i versamenti, ai fini del monitoraggio della spesa.

Se l’esercizio agevolato dura più di dodici mesi, l’importo cui applicare la riduzione è ragguagliato ad anno. I soggetti ammessi possono, in deroga all’articolo 84 del TUIR, scomputare dal reddito da assoggettare all’aliquota ridotta le perdite fiscali pregresse. La rideterminazione in sede di controllo dell’utile e del reddito del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 non modifica l’utile accantonato né le soglie di investimento; la riduzione non si applica invece al maggior reddito imponibile dichiarato con dichiarazione integrativa o accertato per il periodo agevolato. Per liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 13 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.