Sentenza n. 11401/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, , Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot.16805/05.07.2021; - a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; - nonché, per quanto occorrer possa,dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso - della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania; - del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea. - Per la condanna delleAmministrazioni intimate all'attivazione di procedure compensative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania per l'insegnamento di sostegno. Il diniego era fondato, da un lato, sulla ritenuta mancanza di un'attestazione del Ministero rumeno, considerata necessaria ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2013/55/UE, e, dall'altro, sull'affermata incompetenza del Ministero dell'Istruzione a riconoscere titoli di specializzazione. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego, evidenziando di avere prodotto l'Adverinta rilasciata dal Ministero rumeno dell'Educazione nazionale, comprensiva degli esami svolti, e ha chiesto anche l'attivazione di procedure compensative e il riconoscimento della validità dei titoli conseguiti in Romania.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che l'Adverinta prodotta fosse riconducibile all'attestazione di qualifica richiesta dalla disciplina europea, alla luce dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in particolare dalla sentenza n. 22 del 2022. L'Amministrazione deve quindi esaminare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite in Romania, verificare l'equivalenza della formazione e, ove necessario, imporre adeguate e proporzionate misure compensative. Il diniego è stato ritenuto illegittimo anche per incompetenza, poiché la controversia riguarda il riconoscimento della formazione professionale estera finalizzata all'esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno, non il mero riconoscimento di un titolo di studio. La competenza spetta pertanto al Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 300/1999, come modificato dal d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020. È stato disposto il riesame della posizione, con eventuale sottoposizione a misure compensative. Le spese sono state compensate in ragione dei precedenti contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 13 direttiva 2005/36/CE
attestazione di qualifica
L'Adverinta rilasciata dall'autorità rumena può essere ricondotta all'attestazione di qualifica richiesta dalla disciplina europea quando è rilasciata all'esito del percorso formativo previsto nello Stato d'origine per l'accesso alla professione.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
L'autorità competente deve valutare l'equipollenza della formazione e può imporre misure compensative adeguate e proporzionate ove emergano differenze rilevanti.
art. 50 d.lgs. n. 300/1999
organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale
La competenza al riconoscimento della formazione professionale estera finalizzata all'esercizio della professione docente, compreso l'insegnamento di sostegno, appartiene al Ministero dell'Istruzione.
d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
La modifica dell'art. 50 del d.lgs. n. 300/1999 conferma le attribuzioni del Ministero dell'Istruzione rilevanti per il riconoscimento della formazione e delle qualifiche del personale docente.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l'accesso alla professione docente, l'Adverinta rilasciata dall'autorità rumena può costituire attestazione di qualifica ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2005/36/CE, se documenta il percorso formativo previsto nello Stato d'origine per l'accesso alla professione.
- L'autorità italiana competente deve valutare globalmente competenze, conoscenze e capacità acquisite nello Stato membro d'origine, verificando durata, livello e qualità della formazione, senza respingere l'istanza per la sola mancanza di un documento diverso quando la qualifica sia adeguatamente comprovata dalla documentazione prodotta.
- Qualora sussistano differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta in Italia, l'amministrazione deve valutare l'imposizione di misure compensative adeguate e proporzionate, anziché negare automaticamente il riconoscimento.
- La formazione estera finalizzata all'esercizio della professione di insegnante di sostegno riguarda una qualifica professionale e non un mero titolo di studio; la relativa competenza al riconoscimento spetta pertanto al Ministero dell'Istruzione.
- Anche ove non sia riconosciuta la piena applicabilità della direttiva 2005/36/CE, le autorità italiane devono comunque esaminare la domanda alla luce delle disposizioni del TFUE relative alla libera circolazione e al riconoscimento della formazione professionale.
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