L.R. Sardegna 6/2011
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) e norme sul trasferimento dell'attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 6/2011 modifica le regole istruttorie delle agevolazioni al commercio, chiarisce che la Giunta non può restringere ai soli parenti/affini entro il quarto grado i possibili cessionari dell’autorizzazione e introduce l’art. 15-bis sul trasferimento dell’attività, con termini per comunicazioni, limiti alla cessione e prosecuzione provvisoria in caso di morte.
Modifiche alle agevolazioni per il commercio e disciplina del trasferimento dell'attività
Modifiche alle agevolazioni contributive nel comparto commercio
La legge regionale della Sardegna interviene sulla disciplina degli incentivi alle imprese del commercio, modificando le regole istruttorie delle domande di agevolazione previste dalla legge regionale 21 maggio 2002, n. 9. La disciplina risultante riguarda l’affidamento dell’istruttoria, la procedura di concessione e i limiti finanziari di erogazione.
Istruttoria delle domande e procedura a sportello
L’istruttoria delle richieste di incentivazione è disciplinata da apposita convenzione con istituti di credito aventi sufficiente diffusione sul territorio regionale ed è affidata in applicazione della normativa statale sulla razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese e delle disposizioni regionali finanziarie richiamate. Per le richieste finalizzate al solo contributo in conto interessi o al solo contributo in conto capitale, l’istruttoria può essere affidata, sulla base di apposita convenzione, anche ai consorzi fidi costituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del comparto.
Le domande sono istruite esclusivamente con procedura a sportello. Le incentivazioni sono concesse dall’Assessorato regionale competente in materia di commercio secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste e nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Interpretazione autentica sulle cessioni dell’autorizzazione commerciale
La legge fornisce un’interpretazione autentica della disciplina regionale sul commercio, precisando che la Giunta regionale, nel definire modalità di esercizio dell’attività, criteri e procedure per rilascio, revoca e sospensione dell’autorizzazione, nonché per la sua reintestazione in caso di cessione tra vivi o per morte, non può limitare i possibili cessionari ai soli parenti e affini entro il quarto grado del titolare, salvo che vi sia un’espressa e conforme previsione legislativa o regolamentare approvata dal Consiglio regionale.
Trasferimento dell’attività commerciale
Viene introdotto l’art. 15-bis nella legge regionale n. 5 del 2006, che disciplina il trasferimento dell’attività commerciale. Il trasferimento comporta in favore dell’avente causa il passaggio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività fino alla sua scadenza originaria.
L’avente causa deve possedere, di regola, tutti i requisiti richiesti per l’accesso e l’esercizio dell’attività; se il titolo era stato rilasciato in base a una riserva a favore di particolari categorie, il trasferimento è possibile solo verso un soggetto appartenente alla medesima categoria, salvo la disciplina speciale del caso di morte.
Cessione tra vivi: termini e limiti
La cessione dell’attività per atto tra vivi deve essere comunicata dal cessionario al comune territorialmente competente entro 60 giorni. Inoltre, salvo il caso di successione per causa di morte, la cessione non può essere effettuata prima che siano decorsi tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo.
Successione per causa di morte e prosecuzione provvisoria
In caso di morte del titolare, la successione nell’attività deve essere comunicata al comune competente entro tre mesi dal successore. Quest’ultimo, anche se privo dei requisiti richiesti per l’accesso e l’esercizio dell’attività, può proseguire provvisoriamente l’attività per non più di un anno dalla data dell’acquisto.
Decorso l’anno, se permangono carenze nei requisiti richiesti, si determina la decadenza dell’autorizzazione e delle concessioni sui posteggi.
Ambito territoriale ed efficacia pratica
La disciplina opera nel solo territorio della Regione autonoma della Sardegna e riguarda il commercio e le relative autorizzazioni e agevolazioni. Si tratta di una normativa ancora riferita a profili applicativi utili, in particolare per la gestione di trasferimenti di attività e di autorizzazioni commerciali, non limitata a un esercizio finanziario ormai esaurito.
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