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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22361/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o di attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente contestava la sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416-ter, secondo comma, cod. pen., in relazione a presunte novità probatorie (dichiarazioni rese da Angelo Rocca e da Davide Picciché in sede di indagini difensive) che avrebbero dovuto scalfire le risultanze intercettative e testimoniali già acquisite. In particolare: 1) il Rocca avrebbe dichiarato che l'informazione sul pagamento a Di Gregorio sarebbe stata posteriore e dunque le sue propalazioni non supererebbero le risultanze precedenti; 2) il Perricone avrebbe confermato somme effettivamente consegnate in misura diversa ma compatibile con quanto asserito dal Rocca; 3) Picciché avrebbe spiegato che fu lui a riferire al Papania della cena elettorale, sminuendo il ruolo diretto del ricorrente; 4) si deduceva inoltre che l'apporto del Papania fu marginale, non esistendo continuità di rapporti con ambienti mafiosi e quindi veniva meno la base per la custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le dichiarazioni postume (Rocca, Picciché) non costituiscano elementi nuovi e decisivi idonei a sovvertire la valutazione già compiuta in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. La Corte ha ricordato il principio consolidato secondo cui la richiesta di revoca deve indicare elementi sopravvenuti o previamente non considerati, non una semplice diversa valutazione di prove già esaminate. Ha rilevato contraddizioni tra le nuove dichiarazioni e le risultanze delle intercettazioni e degli atti già valutati (compresa la consapevolezza del ricorrente circa la caratura criminale di Di Gregorio e l'adozione di cautele nei contatti pubblici). Ha inoltre richiamato l'operatività della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. e la pervicacia del Papania nel coltivare relazioni utili a fini illeciti. Conseguentemente il provvedimento cautelare è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la sentenza è stata mandata alla cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    Norma relativa ai delitti elettorali di scambio politico-mafioso; la valutazione della gravità indiziaria è stata operata alla luce delle intercettazioni e delle dichiarazioni ritenute coerenti con l'esistenza di un pactum sceleris finalizzato a procurare voti per il candidato Angelo Rocca

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla caratura mafiosa dell'interlocutore (azione del Di Gregorio come appartenente o in rapporto con l'associazione mafiosa Cosa nostra) e alla rilevanza di tale contesto nelle valutazioni indiziarie

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quando si ravvisi la pervicacia dell'indagato nell'utilizzare rapporti per scopi illeciti; la Corte ha ritenuto operante tale presunzione per giustificare il mantenimento della misura

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai rimedi incidentali contro i provvedimenti cautelari e alla necessità di indicare elementi nuovi sopravvenuti; usato per valutare la rilevanza delle dichiarazioni difensive come eventuale novum

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento di impugnazione per vizio di motivazione (manifesta illogicità o contraddittorietà); la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione del Tribunale del Riesame

Massime di principio

  • La richiesta di revoca o attenuazione di una misura cautelare deve basarsi su elementi nuovi e decisivi non già su una diversa valutazione di prove già esaminate: non è ammesso un nuovo esame che ripeta il riesame precedente.
  • Dichiarazioni rese in sede difensiva, se contraddicono fatti desumibili da intercettazioni e altre acquisizioni istruttorie precedenti, difficilmente configurano un novum idoneo a far cadere la gravità indiziaria.
  • Per mettere in discussione la permanenza delle esigenze cautelari occorre dimostrare una modificazione concreta e attuale della situazione (es. cessazione di rapporti significativi, perdita di disponibilità di mezzi o contatti utili a reiterare il reato), non solo argomentazioni di carattere attenuante o di marginalità dell'apporto.
  • La presenza di elementi indicativi della consapevolezza dell'indagato circa la caratura criminale dei soggetti con cui interagiva (es. cautele nei contatti, riferimenti intercettati) rafforza la giustificazione della misura cautelare.
  • La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. può operare quando emergano elementi di pervicacia o continuità nei rapporti utilizzati a fini illeciti; per superarla è necessario offrire prove concrete e nuove che dimostrino l'assenza di tali rischi.

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