Sentenza del 16/06/2015 n. 3488 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazione - Notifica a mezzo del servizio postale - Cartella di pagamento - Concessionaria - Notifica diretta - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità della notificazione di una cartella di pagamento effettuata direttamente dall'esattore mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza redazione di una distinta relata di notifica. Il principio affermato è che tale modalità è valida, poiché l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 consente la notificazione a mezzo del servizio postale e impone all'esattore di conservare, per cinque anni, la matrice o la copia della cartella insieme alla relazione di notifica oppure all'avviso di ricevimento, a seconda della modalità concretamente utilizzata.
La decisione
La notificazione è ritenuta validamente perfezionata alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dal consegnatario. Non è necessaria un'apposita relata di notifica quando la cartella è stata inviata direttamente dall'esattore tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il principio è conforme a Cass. n. 16949/2014. Il testo non specifica l'esito formale del giudizio né le parti nominativamente coinvolte, ma la regola affermata è favorevole alla validità della notifica eseguita dall'agente della riscossione.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento può essere notificata anche direttamente dall'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi, l'avviso di ricevimento svolge la funzione probatoria della notificazione e non è necessaria una separata relata; l'esattore deve conservarlo, unitamente alla copia o matrice della cartella, per cinque anni.
Cassazione n. 16949/2014
La giurisprudenza riconosce la validità della notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento e considera sufficiente, ai fini della prova della notifica, l'avviso sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intervento necessario di un ufficiale notificatore.
- Quando viene utilizzata la raccomandata con avviso di ricevimento, la data di perfezionamento della notifica è quella risultante dall'avviso sottoscritto dal destinatario o dal consegnatario.
- L'assenza di una separata relata di notifica non determina, da sola, l'invalidità della notificazione se l'avviso di ricevimento documenta regolarmente la consegna.
- In caso di contestazione, l'agente della riscossione deve poter esibire la copia o matrice della cartella e il relativo avviso di ricevimento, conservati secondo il termine previsto dalla legge.
- La validità concreta della notifica dipende comunque dalla regolarità dell'indirizzo, della consegna e della sottoscrizione o annotazione risultante dall'avviso di ricevimento.
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