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Ordinanza

Ordinanza n. 248/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e revoca del nulla osta/Mod. 209 posto a suo presupposto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel 2024 tramite quote flussi e titolare di un permesso di soggiorno per lavoro, aveva stipulato il contratto di soggiorno il 15 febbraio 2025. Il Prefetto di Napoli aveva successivamente revocato il nulla osta/Mod. 209 rilasciato il 4 novembre 2024, ritenendo irregolare la procura conferita dal datore di lavoro al delegato che aveva sottoscritto il contratto, in quanto l’autentica della delega non sarebbe stata effettuata dal Comune indicato. La Questura di Piacenza aveva quindi respinto, il 14 maggio 2026, la domanda di rinnovo presentata il 15 dicembre 2025, richiamando esclusivamente la revoca prefettizia e senza svolgere un’autonoma valutazione della posizione personale e attuale del lavoratore. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, la propria buona fede e l’assenza di responsabilità nell’irregolarità relativa ai rapporti interni tra rappresentante e rappresentato; la mancata comunicazione nei suoi confronti dell’avvio del procedimento di revoca, comunicato soltanto al datore di lavoro; la mancata conoscenza della revoca del nulla osta; l’attuale regolarità lavorativa e contributiva, comprovata dalla documentazione prodotta; la necessità di una valutazione aggiornata della sua posizione, anche alla luce del nuovo rapporto di lavoro. Ha inoltre impugnato congiuntamente i due atti, sostenendone la stretta connessione, poiché il diniego della Questura aveva quale presupposto esclusivo la revoca del nulla osta della Prefettura di Napoli.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza territoriale, applicando l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., secondo cui la competenza relativa al provvedimento dal quale deriva l’interesse a ricorrere attrae anche quella sugli atti presupposti, salvo gli atti normativi o generali. In sede cautelare ha rilevato che il diniego di rinnovo incide gravemente sulla permanenza del ricorrente in Italia e determina un danno grave e irreparabile. Ha inoltre evidenziato criticità nella decisione amministrativa: il ricorrente appariva in buona fede e privo di responsabilità rispetto all’irregolarità della procura; non era stato informato dell’avvio del procedimento di revoca né della revoca stessa; la Questura aveva fondato il diniego esclusivamente sull’atto prefettizio, senza autonoma e aggiornata valutazione della situazione personale; il lavoratore risultava attualmente occupato e in regola sotto il profilo contributivo. In applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, il TAR ha quindi disposto che la Questura di Piacenza riesaminasse entro trenta giorni il provvedimento negativo, considerando la buona fede, l’assenza di responsabilità, la regolarità occupazionale e contributiva, la mancata conoscenza del procedimento e della revoca e gli elementi sopravvenuti. Non ha definito il giudizio né disposto espressamente l’annullamento degli atti; ha fissato una nuova camera di consiglio per il 4 novembre 2026 per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

    La domanda è trattata come istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.; il giudice adotta una misura interlocutoria di riesame senza definire il merito dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    Ritenuto applicabile , in questo contesto, l’art. 13 comma 4-bis del CPA, in punto di competenza territoriale del Tar Emilia Romagna-Parma , che statuisce che “ la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”;

    Quando l’atto presupposto e l’atto consequenziale sono strettamente connessi e l’interesse a ricorrere deriva dal provvedimento consequenziale, la competenza territoriale relativa a quest’ultimo attrae quella relativa all’atto presupposto, salvo atti normativi o generali.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    la doverosa valutazione aggiornata della posizione del lavoratore richiedente, con considerazione degli elementi sopraggiunti, ex art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/1998;

    Nel decidere sul rinnovo del permesso di soggiorno, l’amministrazione deve effettuare una valutazione aggiornata della posizione dello straniero e considerare gli elementi sopravvenuti, inclusi la buona fede, l’assenza di responsabilità e l’attuale regolarità lavorativa e contributiva.

Massime di principio

  • Quando il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è fondato esclusivamente sulla revoca di un nulla osta adottata in relazione a irregolarità imputabili ai rapporti interni tra datore di lavoro e suo rappresentante, l’amministrazione deve verificare specificamente la buona fede del lavoratore e l’assenza di una sua responsabilità propria.
  • La mancata comunicazione allo straniero dell’avvio del procedimento di revoca del nulla osta e della successiva revoca costituisce un elemento rilevante nella valutazione della legittimità del successivo diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, soprattutto quando il lavoratore non poteva percepire l’irregolarità originaria.
  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l’amministrazione non può limitarsi a richiamare automaticamente un atto presupposto, ma deve svolgere una valutazione autonoma, concreta e aggiornata della posizione personale del richiedente.
  • Ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nella valutazione del rinnovo del permesso di soggiorno devono essere considerati anche gli elementi sopravvenuti, tra cui l’attuale regolarità occupazionale e contributiva dello straniero.
  • Ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la competenza territoriale relativa al provvedimento dal quale deriva l’interesse a ricorrere attrae quella relativa agli atti presupposti strettamente connessi, salvo che questi siano atti normativi o generali.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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