Sentenza n. 11398/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, del giudizio collegiale di non idoneità al conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore di prima fascia Area 07 Scienze Agrarie e veterinarie, Settore Concorsuale 07/G1 “Scienze e Tecnologie Animali” - Fascia: I06/F1, bandito con D.D. 553/2021, di cui al verbale della Commissione Nazionale comunicato in data 11/12/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio collegiale di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di prima fascia nel settore concorsuale 07/G1 “Scienze e Tecnologie animali”
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato ASN)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio unanime di non idoneità adottato dalla Commissione nazionale nell’ambito della procedura ASN bandita con D.D. n. 553/2021, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria. In particolare, ha contestato la valutazione di non congruenza di tre delle sedici pubblicazioni presentate, sostenendo che esse riguardassero tematiche pertinenti al settore concorsuale; ha censurato l’affermazione secondo cui la produzione scientifica sarebbe stata complessivamente poco rilevante quanto a originalità, innovatività, rigore metodologico e impatto, nonostante quindici pubblicazioni fossero collocate in riviste Q1; ha infine contestato il rilievo secondo cui non sarebbe mai comparso come primo autore o corresponding author, evidenziando di figurare come ultimo autore in numerosi lavori e richiamando le dichiarazioni di authorship allegate alle pubblicazioni. Nelle more, il ricorrente ha conseguito l’ASN per la prima fascia nel medesimo settore concorsuale, dichiarando tuttavia di conservare l’interesse all’annullamento a fini ripristinatori, morali, professionali ed eventualmente risarcitori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il giudizio di non idoneità. Il Collegio ha premesso che la valutazione della maturità scientifica nell’ASN costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, ma deve essere coerente con i criteri normativi e adeguatamente motivata. Ha individuato un errore decisivo nella valutazione del contributo individuale del candidato nei lavori in collaborazione: la Commissione aveva ritenuto insufficiente il contributo perché il candidato non risultava primo autore né corresponding author e compariva in nove casi come ultimo autore. Dall’elenco delle pubblicazioni emergeva invece che il candidato figurava come ultimo autore in almeno sette lavori; tale posizione, secondo la consuetudine accademica richiamata dal TAR, può indicare un ruolo preminente e coincidere con quello di corresponding author, anziché costituire un elemento negativo. La Commissione avrebbe inoltre dovuto verificare, mediante le dichiarazioni di authorship presenti nelle pubblicazioni, l’effettivo ruolo svolto dal candidato e darne conto nella motivazione. La carenza motivazionale e istruttoria ha reso illegittimo il giudizio, con assorbimento degli ulteriori profili relativi alla congruenza e alla qualità delle pubblicazioni. Il TAR ha escluso la necessità di un riesame della domanda, poiché il successivo conseguimento dell’ASN nel medesimo settore ha integralmente soddisfatto l’interesse al conseguimento del bene della vita. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Prevede il reclutamento del personale accademico previo conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale rilasciata da una commissione composta da professori qualificati.
art. 4 d.P.R. 95/2016
Demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori per la valutazione dell’attività scientifica e delle modalità di valutazione nelle procedure ASN.
art. 3 D.M. 120/2016
Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…
Impone alla Commissione di formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, valutando pubblicazioni e titoli secondo le informazioni rilevanti risultanti dalla domanda.
art. 4 D.M. 120/2016
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
Richiede che la Commissione valuti, tra l’altro, la coerenza delle pubblicazioni, il contributo individuale nei lavori collettivi e la qualità scientifica, fornendo una motivazione coerente con gli elementi documentali disponibili.
art. 5 D.M. 120/2016
Disciplina la valutazione dei titoli e l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica e del possesso dei titoli selezionati dalla Commissione.
art. 6 D.M. 120/2016
Subordina il conferimento dell’abilitazione alla valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, al possesso dei titoli richiesti e alla valutazione complessivamente elevata delle pubblicazioni secondo i criteri previsti.
Massime di principio
- Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, la discrezionalità tecnica della Commissione nella valutazione della maturità scientifica non esclude il sindacato giurisdizionale sull’errore oggettivo, sulla coerenza della motivazione e sulla corretta considerazione degli elementi documentali rilevanti.
- La valutazione dell’apporto individuale nei lavori scientifici in collaborazione deve essere fondata su un esame effettivo degli elementi disponibili nella domanda e nelle pubblicazioni, comprese le dichiarazioni di authorship, e non può basarsi su una qualificazione aprioristicamente negativa della posizione di ultimo autore.
- Quando la Commissione attribuisce rilievo alla posizione degli autori nei lavori collettivi, deve considerare che, secondo le prassi accademiche, la posizione di ultimo autore può esprimere un ruolo scientifico preminente e può coincidere con quello di corresponding author.
- Un giudizio di non idoneità ASN è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando la Commissione interpreta in senso negativo la posizione del candidato nei lavori in collaborazione senza verificare il ruolo effettivamente svolto e senza confrontarsi con le dichiarazioni di authorship disponibili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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