Sentenza del 08/04/2016 n. 2002 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REDDITO D'IMPRESA - Immobile - Erronea classificazione - Maggior ammortamento - Indeducibilità fiscale maggiore ammortamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal principio riportato risulta che l’errata classificazione del cespite, quando determina un ammortamento maggiore, impedisce la deduzione fiscale della quota eccedente. Il testo fornito non specifica il giudice, il grado, l’esito formale del ricorso, l’eventuale rinvio né la decisione sulle spese; pertanto non è possibile precisare se il ricorso sia stato accolto o rigettato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Amministrazione finanziaria ha contestato gli ammortamenti dedotti da una società, ritenendo che alcuni beni fossero stati classificati erroneamente come «attrezzature» anziché come «impianti e macchinari». La diversa classificazione aveva comportato un ammortamento maggiore e, di conseguenza, una maggiore deduzione fiscale. Non sono indicati il contenuto preciso dei motivi di ricorso, gli importi, le annualità o gli atti impugnati.
Massime di principio
- La deducibilità fiscale dell’ammortamento dipende dalla corretta classificazione del bene: non è sufficiente che il cespite sia ammortizzabile in generale.
- Se la classificazione adottata conduce a una quota di ammortamento superiore a quella fiscalmente spettante per la corretta categoria, la maggiore quota non è deducibile.
- In caso di contestazione, occorre verificare la natura e la funzione concreta del bene e confrontarle con la categoria contabile e fiscale applicata; il testo disponibile non consente però di ricostruire criteri più specifici o le modalità di calcolo.
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