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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34363/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 17 ottobre 2025 della Corte d’appello di Ancona, che aveva confermato la condanna per il reato di evasione di cui all’art. 385 c.p. Con il ricorso ha lamentato l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura sollecitava un nuovo esame delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e non illogica la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la particolare tenuità in considerazione della durata non minimale dell’allontanamento, della giustificazione tardiva, fornita solo nel giudizio di primo grado, del fatto che l’imputato fosse sottoposto alla detenzione domiciliare e di un deferimento per analoga violazione avvenuto poche settimane prima. La Corte ha precisato che, per valutare la tenuità dell’offesa ai sensi dell’art. 131-bis c.p., occorre fare riferimento ai criteri dell’art. 133, primo comma, c.p., ma non è necessario esaminarli tutti, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Visti gli atti e la sentenza impugnata, relativa a condanna per il reato di cui all'art 385 cod. pen.

    La disposizione individua il reato per il quale l’imputato è stato condannato; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della fattispecie.

  • art. 131-bis c.p.

    Considerato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01);

    La valutazione della particolare tenuità dell’offesa deve essere condotta alla luce dei criteri dell’art. 133, primo comma, c.p.; il giudice non deve però passare in rassegna ogni criterio, se indica quelli concretamente rilevanti.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    Considerato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01);

    I criteri di cui all’art. 133, primo comma, c.p. orientano il giudizio sulla tenuità dell’offesa; è sufficiente che la motivazione individui gli elementi valutativi ritenuti rilevanti nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta, secondo la statuizione adottata, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura che, sotto la forma della mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, richiede un nuovo esame delle risultanze istruttorie non è consentita.
  • La valutazione della particolare tenuità dell’offesa deve riferirsi ai criteri indicati dall’art. 133, primo comma, c.p.; la motivazione può limitarsi agli elementi ritenuti rilevanti, senza dover esaminare tutti i criteri previsti.
  • È immune da censure la motivazione che esclude la particolare tenuità individuando in modo non illogico circostanze concrete indicative della gravità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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