Sentenza del 30/11/2016 n. 24412 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Puglia, che aveva ritenuto legittimo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso relativa alle somme versate dopo una comunicazione di irregolarità. Il credito IVA, maturato nel 1999, non era stato esposto nella dichiarazione annuale omessa, ma era stato utilizzato in compensazione nel 2001. A seguito del disconoscimento della compensazione, il contribuente aveva pagato le somme richieste il 4 aprile 2003 e ne aveva chiesto il rimborso il 10 ottobre 2003. La CTR aveva considerato tardiva l'istanza, applicando il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Il ricorrente ha dedotto la violazione di tale disposizione, sostenendo la tempestività della domanda e la rimborsabilità del credito IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo. Ha ordinato all'Amministrazione il rimborso delle somme versate, oltre agli accessori di legge. La Corte ha chiarito che il credito IVA può essere riconosciuto anche se non esposto in una dichiarazione annuale omessa, purché risultino i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione. Inoltre, la domanda riguardava il rimborso di somme effettivamente versate in seguito a un avviso di irregolarità e doveva essere regolata dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, norma di portata generale, non dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. L'istanza, presentata poco più di sei mesi dopo il pagamento, era pertanto tempestiva. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
La disposizione disciplina alcune domande di rimborso in materia tributaria e prevede un termine decadenziale biennale. La Corte ha ritenuto che tale norma non fosse applicabile al rimborso di somme già versate in adesione a un avviso di irregolarità.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
La norma ha portata generale e si applica alle richieste di rimborso di versamenti tributari indebiti, qualunque sia la causa dell'indebito, inclusi gli errori relativi all'esistenza o all'ammontare del tributo. Nel caso concreto, il termine doveva essere calcolato con riferimento al pagamento effettuato dal contribuente.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis, comma 3
La disposizione disciplina la liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA e la comunicazione delle irregolarità rilevate dall'Amministrazione finanziaria, nel cui ambito era stato richiesto il pagamento poi oggetto della domanda di rimborso.
Art. 382, comma 2, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Principi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenze n. 17757/2016 e n. 17758/2016
La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
L'omessa dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del credito IVA, se il contribuente dimostra l'esistenza sostanziale del credito e il rispetto dei requisiti per la detrazione o compensazione.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione IVA non determina automaticamente l'inesistenza o la non rimborsabilità del credito: il contribuente può farlo valere se prova i requisiti sostanziali, la maturazione del credito e la correttezza delle operazioni sottostanti.
- Occorre distinguere tra la richiesta di rimborso di un credito fiscale e la richiesta di restituzione di somme già versate indebitamente in seguito a un atto o a una comunicazione dell'Amministrazione. Le due fattispecie possono essere soggette a discipline e termini diversi.
- Per il rimborso di somme pagate in eccesso o indebitamente a titolo tributario, trova applicazione la disciplina generale dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza del termine collegata al versamento indebito.
- Quando il contribuente paga una somma richiesta dall'Amministrazione e presenta la domanda di rimborso entro pochi mesi dal pagamento, la domanda non può essere considerata tardiva sulla base del termine riferito alla precedente maturazione del credito fiscale.
- In caso di silenzio dell'Amministrazione su una domanda di rimborso, è essenziale qualificare correttamente l'oggetto della domanda e individuare la norma che disciplina il relativo termine di decadenza o prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 nov 2016Sentenza del 30/11/2016 n. 261 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 30 nov 2016Sentenza del 30/11/2016 n. 264 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 30 nov 2016Sentenza del 30/11/2016 n. 265 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 30 nov 2016Sentenza del 30/11/2016 n. 267 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 30 nov 2016Sentenza del 30/11/2016 n. 318 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 30 nov 2016Sentenza del 30/11/2016 n. 2080 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →