Cassazione Penale, Sentenza n. 16569/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, in accoglimento parziale dell'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero contro il provvedimento del Gip, aveva disposto a carico dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari (sospesa fino a definitività). Il ricorrente deduceva: (1) insufficiente motivazione e mancanza di gravità indiziaria in ordine a plurimi capi di riciclaggio e a un reato tributario contestato; (2) assenza del requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato e carenza della motivazione "rafforzata" richiesta per il diverso contenuto dell'ordinanza rispetto a quella del Gip, nonché mancata adeguata valutazione della possibilità di adottare misure meno afflittive in ossequio al principio di proporzionalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui contestava la sussistenza dei gravi indizi perché il ricorrente non li aveva confutati davanti al Tribunale dell'appello cautelare e, comunque, le censure risultavano meramente rivalutative dei fatti, sottratte al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità. Sul secondo motivo, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui la natura professionale e sistematica dell'attività delittuosa del ricorrente, la sua condizione reddituale e i legami con altri soggetti coinvolti giustificavano la sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Ha inoltre ritenuto proporzionata la misura degli arresti domiciliari, idonea a impedire la prosecuzione dei contatti criminali e a garantire la controllo delle prescrizioni. Conseguentemente, la misura è divenuta esecutiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 610, comma 5, c.p.p.
La Corte ha precisato che, nel giudizio di cassazione, in caso di rinvio a nuovo ruolo non è necessario rispettare nuovamente il termine di 30 giorni previsto dall'art. 610, comma 5, per la notificazione dell'avviso: è sufficiente il rispetto del termine generale non inferiore a 5 giorni previsto dall'art. 184 c.p.p.
art. 184 c.p.p.
Richiamato quale termine minimo (non inferiore a 5 giorni) per la fissazione dell'udienza dopo rinvio a nuovo ruolo nella Cassazione; la sua osservanza è ritenuta sufficiente a tutelare i diritti del ricorrente.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici di merito, salvo che emerga una manifesta illogicità; le doglianze di mera rivalutazione probatoria sono inammissibili.
- L'appello cautelare ha natura parzialmente devolutiva: il giudice dell'appello cautelare può sindacare solo i punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e quelli strettamente connessi; questioni non dedotte in sede di appello non possono essere riproposte in cassazione.
- La sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione può essere desunta dalla sistematicità e professionalità dell'attività delittuosa, dalla posizione reddituale dell'indagato e dai suoi contatti con altre persone coinvolte: anche il mutamento normativo che renda non più praticabile una specifica modalità di frode può avere rilievo recessivo e non escludere il pericolo di reiterazione.
- La misura degli arresti domiciliari può essere ritenuta proporzionata quando è idonea a interrompere i contatti utili alla commissione dei reati e consente un controllo quotidiano dell'indagato senza richiedere la totale compressione della libertà personale.
- Nel procedimento penale, in caso di rinvio a nuovo ruolo in Cassazione, non è necessario un nuovo rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 610 c.p.p.; è invece sufficiente il rispetto del termine generale previsto dall'art. 184 c.p.p., purché non venga leso il diritto del ricorrente a presentare memorie e ad ottenere il contraddittorio.
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