Sentenza del 26/02/2016 n. 1110 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Rimborso del credito - Mancata presentazione del modello VR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata presentazione del modello VR è stata qualificata come una mera irregolarità formale. Il modello VR costituisce infatti un presupposto formale per l'avvio del procedimento di rimborso, ma non condiziona la spettanza sostanziale del credito quando la richiesta di rimborso sia stata già manifestata nella dichiarazione IVA. Pertanto, l'assenza del modello VR non impedisce il riconoscimento e il rimborso del credito IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto al rimborso del credito IVA in assenza della presentazione del modello VR. L'Amministrazione finanziaria contestava la possibilità di procedere al rimborso per il mancato invio di tale modello, mentre il contribuente sosteneva che la volontà di ottenere il rimborso era stata già espressa nella dichiarazione IVA, mediante la compilazione del quadro RX.
Norme richiamate
Disciplina del rimborso del credito IVA e modello VR
La presentazione del modello VR costituisce un mero presupposto formale per l'inizio del procedimento di rimborso del credito IVA.
Il modello VR ha una funzione procedurale e non sostanziale: la sua omissione non determina la perdita del diritto al rimborso se il contribuente ha già indicato la volontà di ottenere il rimborso nella dichiarazione IVA.
Dichiarazione IVA, quadro RX
Qualora l'intenzione a ricevere il rimborso del credito IVA sia stata manifestata dal contribuente in dichiarazione IVA (nel quadro RX), la mancata presentazione del modello VR costituisce una mera irregolarità formale.
L'indicazione del credito e della richiesta di rimborso nel quadro RX è sufficiente a dimostrare la volontà del contribuente e a preservare il diritto sostanziale al rimborso, anche in assenza del modello VR.
Massime di principio
- Gli adempimenti meramente formali o procedurali non possono normalmente compromettere un diritto sostanziale quando il contribuente lo abbia validamente esercitato attraverso la dichiarazione fiscale.
- Per valutare la spettanza di un rimborso fiscale occorre distinguere tra requisiti sostanziali, che fondano il diritto, e adempimenti formali, che regolano soltanto le modalità o i tempi della procedura.
- La mancata presentazione di un modulo separato non dovrebbe comportare la perdita del rimborso se la richiesta risulta comunque chiara, tempestiva e documentata nella dichiarazione prevista dalla legge.
- Resta comunque necessario verificare la corretta compilazione della dichiarazione, l'effettiva esistenza del credito e il rispetto di eventuali ulteriori requisiti sostanziali o termini di decadenza.
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