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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15461/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro per il reato previsto dall'art.95 in relazione all'art.76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG). La Procura generale deduce violazione di legge sostenendo che l'imputato aveva omesso di dichiarare somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) nel calcolo del reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, superando così il limite reddituale; contesta la valutazione della Corte territoriale in ordine all'elemento soggettivo (dolo), ritenendo che l'art.95 richiami espressamente l'art.76 e che l'errore invocato non sia idoneo ad escludere il dolo richiesto dalla norma penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la nuova valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo. Ha criticato la motivazione della Corte territoriale per non essersi adeguatamente confrontata con la giurisprudenza di legittimità e per non aver dimostrato l'inevitabilità/insuperabilità dell'errore richiamando i parametri indicati dalla sentenza n.364/1988 della Corte Costituzionale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG) - art.95

    Articolo incriminatore che punisce le false dichiarazioni/omissioni nelle istanze per il patrocinio a spese dello Stato; richiamo all'art.76 ritenuto dalla Corte di cassazione elemento normativo integrativo del precetto penale, quindi l'errore su tale norma non è automaticamente scusabile.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG) - art.76, comma 3

    «Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva»

    Stabilisce che, ai fini del calcolo del limite di reddito per il beneficio, vanno considerati anche redditi esenti o soggetti a tassazione separata (quali il TFR); la Corte ne trae il principio che tali redditi rilevano per l'ammissione al beneficio.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG) - art.79

    Normativa connessa al titolo, richiamata nel motivo di ricorso; non esplicitamente sviluppata nella motivazione ma segnalata come parte del contesto normativo della disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

  • Codice penale - art.47, comma 3

    Disposizione sull'errore di diritto: la Corte sottolinea che l'errore sulla nozione di reddito prevista dall'art.76 TUSG non è un errore extrapenale, essendo l'art.76 richiamato dall'art.95, e dunque non esclude automaticamente il dolo.

  • Codice penale - artt.5 e 43

    Art.5 richiamato nella sentenza per effetti della giurisprudenza costituzionale (esame dell'errore scusabile); art.43 relativo al dolo e alla colpa come elementi soggettivi del reato: la Corte richiama la necessità di provare il dolo generico per le false dichiarazioni ai fini del patrocinio.

  • Codice di procedura penale - art.606, comma 1, lett. b)

    Norma procedurale che indica il vizio di motivazione e violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione; il ricorso della Procura generale è stato articolato anche con riferimento a questa fattispecie di vizio.

  • TUIR - art.17, comma 1, lett. a)

    Indica che il trattamento di fine rapporto rientra tra i redditi tassati separatamente: da ciò deriva la rilevanza del TFR ai fini del calcolo del reddito utile per l'ammissione al beneficio.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.9

    Riferimento giurisprudenziale richiamato (art.9 sul contenuto delle dichiarazioni/attestazioni per l'ammissione al beneficio) per affermare che false indicazioni o omissioni devono essere sorrette dal dolo generico, salvo che sia provato un errore inevitabile o il dolo eventuale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.364/1988

    Richiamata come parametro per valutare l'errore scusabile: per escludere il dolo mediante invocazione dell'errore occorrono elementi oggettivi e soggettivi rigorosi che dimostrino l'inevitabilità/insuperabilità dell'errore.

Massime di principio

  • La mancata dichiarazione di somme percepite (anche se esenti o tassate separatamente, come il TFR) rileva nel calcolo del reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e può integrare l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art.95 TUSG.
  • Per la configurazione del reato di false dichiarazioni ai fini del patrocinio occorre provare il dolo generico; omissioni o discrepanze derivanti da un semplice difetto di controllo possono essere valutate come colpose, non dolose, salvo che non emerga il dolo eventuale.
  • L'errore relativo alla nozione di reddito disciplinata dall'art.76 TUSG non è automaticamente scusabile ai sensi dell'art.47 cod. pen. perché l'art.76 è richiamato dall'art.95 e costituisce elemento normativo rilevante per la fattispecie penale.
  • Perché l'errore sul dato normativo escluda il dolo (richiamando la sentenza n.364/1988 della Corte Costituzionale) è necessario che l'errore risulti inevitabile e insuperabile: la valutazione richiede elementi oggettivi e soggettivi rigorosi e motivazione specifica da parte del giudice.
  • La corrispondenza tra quanto autocertificato e le certificazioni utilizzate dal richiedente (es. modello 730) può essere sintomo di un errore scusabile, ma non esonera il giudice dall'onere di valutare in modo circostanziato se l'errore fosse effettivamente inevitabile o se invece deridesse un comportamento doloso.
  • In situazioni analoghe è fondamentale produrre e valutare documentazione probatoria (certificazioni, modelli fiscali, ricevute di erogazione TFR, comunicazioni) per stabilire se l'omissione sia derivata da negligenza/errore di calcolo o da volontà dolosa.
  • Se il giudice di merito non affronta e confuta espressamente i principi giurisprudenziali rilevanti o non motiva sulla inevitabilità dell'errore, la sentenza può essere annullata per vizio di motivazione e rinviata per nuovo esame.

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