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Sentenza

Sentenza del 16/04/2024 n. 1438 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento di cartelle esattoriali relative agli anni 2002-2004. Il ricorrente ha dedotto: nullità dell'atto per violazione dell'art. 86, co. 2, DPR n. 602/1973 (sosteneva che il preavviso fosse stato comunicato e non notificato) e per mancanza del decreto attuativo previsto dal co. 4 dello stesso art. 86; illegittimità della procedura adottata dall'agente della riscossione; nullità del preavviso perché riferito a tre cartelle mai notificate; mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti; difetto di motivazione; nullità per difetto/invalidità della sottoscrizione del ruolo; prescrizione del diritto alla riscossione; inesistenza della pretesa tributaria; illegittimità di sanzioni e interessi applicati.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi aveva accolto il ricorso ritenendo prescritti i crediti (anni 2002-2004). L'Agenzia ha fatto appello e la Corte d'appello ha riformato la sentenza: ha ritenuto probatoria la documentazione prodotta dall'Agenzia (copie fotostatiche di estratti di ruolo e relatae di notifica), richiamando la giurisprudenza sulla valutazione delle copie e sul disconoscimento ex art. 2719 c.c.; ha accertato la notifica delle cartelle (con indicazione delle date: 15/12/2007, 14/02/2007, 23/01/2007 e intimazioni di pagamento 11/10/2012) e la successiva notifica del preavviso di fermo il 13/04/2016; ha escluso la prescrizione dei tributi e delle sanzioni applicando la prescrizione ordinaria decennale per i crediti erariali definitivi (art. 2946 c.c.) e la prescrizione quinquennale per le sanzioni (art. 20, co.3, D.Lgs. 472/1997), constatando che non era decorso il termine; ha dichiarato legittimo il preavviso di fermo amministrativo; ha condannato la parte appellata (il contribuente) al pagamento delle spese del primo grado liquidate in Euro 500,00; non ha statuuto sulle spese del grado di appello per mancata difesa della parte appellata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 86

    Il ricorrente invocava la nullità per mancata notificazione del preavviso; la Corte ha ritenuto che il preavviso sia stato formalmente disposto dopo iscrizione a ruolo e non ha rilevato irregolarità tali da determinare nullità, rilevando comunque che la normativa sull'attuazione (co.4) non è stata ritenuta idonea a invalidare l'atto in questo caso.

  • Codice Civile, art. 2719

    Disciplina il disconoscimento delle copie. La Corte ha applicato il principio che il disconoscimento deve essere tempestivo e specifico; in presenza di contestazione il giudice può valutare la conformità anche con presunzioni e altri elementi probatori.

  • Codice Civile, art. 2712

    Riferito al disconoscimento della documentazione prodotta in giudizio; la Corte ha considerato il mancato apporto probatorio efficace del ricorrente rispetto alle copie prodotte.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 214 e 215

    Richiamati dalla giurisprudenza per la disciplina delle modalità di disconoscimento e della prova documentale; la Corte ha consentito l'accertamento della conformità anche per via presuntiva.

  • Codice Civile, art. 2948, comma 4

    Richiamato dalla parte ricorrente sulla prescrizione breve per prestazioni periodiche; la Corte ha escluso la sua applicabilità ai tributi erariali definiti.

  • Codice Civile, art. 2946

    La Corte ha ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria decennale ai crediti erariali definitivi, escludendo la prescrizione quinquennale invocata dal ricorrente per le cartelle relative agli anni 2002-2004.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 20, comma 3

    Stabilisce la prescrizione quinquennale per le sanzioni quando la definitività non deriva da provvedimento giurisdizionale irrevocabile; la Corte ha ricordato che le sanzioni sono soggette a prescrizione quinquennale ma ha constatato che il termine non era decorso nei fatti.

  • Statuto del contribuente, art. 10, comma 2

    Invocato dal ricorrente per contestare sanzioni e interessi; la Corte non ha ritenuto le censure sufficienti a dimostrare l'illegittimità delle somme richieste.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 5

    Invocato dal ricorrente in relazione alle sanzioni; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi probatori idonei a rendere illegittime le sanzioni contestate.

Massime di principio

  • La documentazione prodotta dall'agente della riscossione anche in copia fotostatica può avere valore probatorio: il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve essere tempestivo e specifico; in caso di contestazione il giudice può valutare la conformità anche con elementi presuntivi e con le attestazioni dell'agente.
  • Per i tributi erariali definitivi (non impugnati) si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), non la prescrizione quinquennale prevista per prestazioni periodiche; le sanzioni, invece, sono soggette alla prescrizione quinquennale quando la definitività non deriva da provvedimento giurisdizionale irrevocabile.
  • Il contribuente che contesta la notifica delle cartelle o delle relative intimazioni deve fornire prove precise e non generiche: semplici affermazioni di mancata notifica sono insufficienti se l'Ufficio produce elementi documentali (anche copie) che risultino, se non disconosciuti adeguatamente, idonei a provarne l'avvenuta notifica.
  • Se il giudice ordina il deposito degli originali e l'ufficio non ottempera, ciò può influire sulla valutazione probatoria, ma non automaticamente invalida le copie se esistono altri elementi che ne confermino la conformità; il comportamento processuale delle parti incide sulla valutazione delle prove.
  • Le eccezioni formali (mancata emanazione di decreti attuativi, vizi formali dell'atto) devono essere concretamente idonee a incidere sulla efficacia dell'atto: senza correlato probatorio o norma che sancisca l'automatica nullità, il reclamo rischia di essere respinto.

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