Sentenza n. 8982/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’annullamento - del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, tramesso con lettera prot. m_dg.GDAP.16/11/2022.0029037.ID, di approvazione delle graduatorie di fine corso relative al concorso interno per titoli a complessivi n. 691 posti (606 uomini; 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria bandito con P.D.G. del 12 maggio 2020; - del decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 17/11/2022, notificato in data 18/11/2022, con cui è stata decretata la decadenza dalla nomina di allievi vice ispettori del personale – tra cui il ricorrente - che ha rinunciato alla nomina alla qualifica di “vice ispettore” di Polizia penitenziaria, durante la procedura di assegnazione delle sedi di servizio; - del bando, di cui al P.D.G. del 12 maggio 2020 del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, di indizione del concorso interno per titoli per 691 posti (606 uomini, 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 44, comma 10, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ed in particolare: - dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 9, comma 3, dove si prevede il diritto alla conservazione della sede di servizio esclusivamente per i sovrintendenti capo rientranti nella riserva di cui all’art. 1, comma 2, pari a n. 242 posti (212 uomini; 30 donne) di quelli (pari a n. 484 posti, di cui 424 uomini; 60 donne) complessivamente riservati al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalità di cui all’art. 16 del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 95/2017; - dell’art. 9, commi 5 e 6, dove si prevede che la nomina alla qualifica di vice ispettore del Corpo della polizia penitenziaria è conferita: “secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami finali”, senza considerare la graduatoria per titoli; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di fine corso e decreto di decadenza dalla nomina ad allievo vice ispettore, nonché le clausole del bando relative alla formazione della graduatoria finale e all'assegnazione delle sedi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante all'aliquota del trenta per cento riservata al personale del ruolo degli agenti e assistenti, era stato collocato al diciottesimo posto nella graduatoria per titoli e nominato allievo vice ispettore. Dopo il corso di formazione, è stato collocato al ventottesimo posto nella graduatoria formata sulla base degli esami finali e, ritenendo che tale peggioramento gli avesse impedito di ottenere la sede desiderata, ha rinunciato alla nomina, venendo dichiarato decaduto e restituito al ruolo di provenienza. Ha impugnato la graduatoria di fine corso, il decreto di decadenza e il bando, deducendo: 1) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 44, comma 10, d.lgs. n. 95/2017 e dell'art. 25, comma 4-bis, d.lgs. n. 443/1992, nonché eccesso di potere, per avere l'amministrazione formato la graduatoria finale e disposto l'assegnazione delle sedi sulla base dei soli esami di fine corso, senza considerare il punteggio dei titoli; 2) violazione dell'art. 9, comma 3, del bando, perché l'elenco delle sedi sarebbe stato reso noto tardivamente; 3) disparità di trattamento, contraddittorietà e irragionevolezza per non avere riconosciuto a tutti i vincitori la conservazione della sede, diversamente da quanto avvenuto in altre procedure concorsuali interne, nonché violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e valorizzazione dell'anzianità e della professionalità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse e, comunque, lo ha respinto nel merito. Quanto all'interesse, il ricorrente non ha fornito la prova di resistenza: non ha dimostrato che, ove fosse stata utilizzata la graduatoria per titoli o una graduatoria fondata sulla media tra titoli ed esami, avrebbe certamente ottenuto la sede desiderata. La sua posizione avrebbe comunque risentito della priorità attribuita ai vincitori provenienti dal ruolo dei sovrintendenti e di quelli collocati meglio nella relativa aliquota. Inoltre, il ricorrente ha volontariamente rinunciato alla nomina, impedendo a se stesso di conseguire la qualifica e di partecipare alla scelta della sede; il decreto di decadenza costituisce quindi effetto della sua stessa manifestazione di volontà. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima la graduatoria basata sugli esami finali: l'art. 44, comma 10, d.lgs. n. 95/2017 qualifica la procedura come concorso interno per titoli ai fini dell'accesso, ma non impedisce che, dopo il corso di formazione, l'ordine di immissione in ruolo e di scelta della sede sia determinato dalla graduatoria degli esami finali, come previsto dall'art. 9, commi 5 e 6, del bando. L'art. 25, comma 4-bis, d.lgs. n. 443/1992, relativo alla media tra voti del concorso di accesso ed esame finale, non è applicabile neppure analogicamente, perché disciplina una diversa procedura ordinaria, caratterizzata da prove d'esame di accesso, mentre la procedura controversa prevedeva la valutazione dei titoli per l'accesso e gli esami soltanto al termine del corso. La clausola del bando non era immediatamente lesiva e non imponeva una ragionevole aspettativa di scelta della sede sulla base della graduatoria per titoli. È stata respinta anche la censura relativa alla tardiva comunicazione delle sedi, poiché la nota del 4 novembre 2022 aveva soltanto ampliato l'elenco già comunicato il 29 aprile 2022, prima dell'inizio del corso. Le precedenti procedure richiamate dal ricorrente non erano comparabili per oggetto, disciplina e articolazione, sicché non configuravano disparità di trattamento o contraddittorietà. Infine, il diritto alla conservazione della sede era previsto dalla legge e dal bando esclusivamente per i sovrintendenti capo rientranti nei posti riservati; tale differenziazione è stata ritenuta ragionevole e coerente con gli artt. 3 e 97 Cost. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 44, comma 10, d.lgs. n. 95/2017
in fase di prima attuazione l'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli da individuare con decreto del Capo del Dipartimento
La procedura per l'accesso al ruolo degli ispettori è un concorso interno per titoli, ma la disposizione non impedisce che la collocazione in ruolo e la scelta della sede siano ordinate secondo la graduatoria degli esami finali del corso, se così stabilito dal bando.
art. 25, comma 4-bis, d.lgs. n. 443/1992
media dei voti riportati nel concorso di accesso al ruolo e nell'esame di fine corso
La norma disciplina la diversa procedura ordinaria di accesso al ruolo, nella quale sono previste prove d'esame iniziali, e non è applicabile analogicamente alla procedura interna per titoli controversa.
art. 9, commi 5 e 6, del bando di concorso
La nomina alla qualifica di vice ispettore è conferita con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami finali.
La clausola legittimamente stabilisce che la nomina e l'ordine di scelta delle sedi siano determinati dalla graduatoria degli esami finali, non da quella dei titoli utilizzata per l'accesso al corso.
art. 9, comma 3, del bando di concorso
Prima dell'avvio del corso di formazione professionale sono rese note le sedi disponibili
La previsione è stata rispettata, poiché l'elenco iniziale delle sedi era stato comunicato prima dell'avvio del corso; la comunicazione successiva aveva soltanto ampliato le disponibilità.
art. 44, comma 10, lettera a), d.lgs. n. 95/2017
il cinquanta per cento del predetto 70 per cento è riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo; a questi ultimi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio
Il diritto alla conservazione della sede è riconosciuto esclusivamente ai sovrintendenti capo collocati nei posti riservati, con esclusione degli altri vincitori.
artt. 3 e 97 Cost.
La differenziazione tra sovrintendenti capo riservatari e gli altri vincitori non viola l'eguaglianza né il buon andamento, poiché le categorie non si trovano in situazioni sostanzialmente uguali e la diversa disciplina consente all'amministrazione di coprire le sedi con maggiori esigenze.
Massime di principio
- Nelle controversie concorsuali il ricorrente deve fornire la prova di resistenza, dimostrando o almeno indicando con adeguato principio di prova che, in caso di accoglimento delle censure, conseguirebbe una posizione utile al bene della vita perseguito; non è sufficiente invocare l'interesse astratto alla corretta formazione della graduatoria.
- La rinuncia volontaria alla nomina o all'assegnazione della sede, quando impedisce il conseguimento della posizione cui l'interessato aspira, può determinare il difetto di interesse a impugnare il provvedimento di decadenza conseguente alla rinuncia stessa.
- In una procedura interna per titoli destinata all'accesso a un ruolo superiore, la valutazione dei titoli può costituire il criterio di selezione per l'ammissione, senza impedire che il bando stabilisca una successiva graduatoria basata sugli esami finali del corso per determinare l'ordine di nomina e di scelta della sede.
- La disciplina che impone la media tra i voti del concorso di accesso e quelli dell'esame finale non è applicabile analogicamente a una procedura diversa, nella quale l'accesso avviene mediante valutazione dei titoli e le prove d'esame sono previste soltanto alla fine del corso.
- La conservazione della sede di servizio può essere riconosciuta dalla legge o dal bando soltanto a una categoria determinata di vincitori, ove la differenziazione sia collegata alla qualifica posseduta, alla riserva di posti e alle esigenze organizzative dell'amministrazione; in tal caso non sussistono disparità di trattamento rispetto agli altri vincitori.
- Le scelte organizzative adottate in precedenti procedure selettive non sono utilmente comparabili ai fini della disparità di trattamento quando le procedure differiscono per oggetto, disciplina, articolazione e presupposti normativi.
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