Circolare numero 70 del 15-06-2022
Per l’anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100 per cento per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge di Bilancio 2022 (art.1, c.645, L. n.234/2021) riconosce per le assunzioni in apprendistato di primo livello effettuate nel 2022 uno sgravio contributivo del 100% della contribuzione prevista (art.1, c.773, L. n.296/2006) per i primi 36 mesi di contratto per i datori con fino a 9 addetti; dal 37° mese si applica aliquota datore pari al 10%. Restano ferme ulteriori specifiche disposizioni su esoneri, obblighi contributivi, condizioni di accesso (DURC, rispetto norme e contratti) e modalità operative/contabili rinviate alla circolare n.87/2021 e all'allegato contabile.
Sgravio contributivo per assunzioni in apprendistato di primo livello nel 2022 per datori con ≤9 addetti
Punti principali
Premessa normativa
Riferimento all'art.1, c.645 della L. n.234/2021 che rinnova per il 2022 lo sgravio disciplinato dall'art.43 del d.lgs. n.81/2015 per l'apprendistato di primo livello.
Ambito di applicazione e condizioni dimensionali
Lo sgravio si applica alle assunzioni con contratto ai sensi dell'art.43 d.lgs. n.81/2015 effettuate tra il 1/1/2022 e il 31/12/2022, purché il datore abbia ≤9 addetti al momento dell'assunzione; il beneficio permane anche se il datore supera successivamente tale limite.
Effetti sul regime contributivo
Azzeramento dell'aliquota datoriale prevista dall'art.1, c.773 L. n.296/2006 per i primi 36 mesi; dal 37° mese aliquota datoriale pari al 10%. Applicazione anche degli esoneri previsti dall'art.32, c.1, lett. a) e c) del d.lgs. n.150/2015. Esenzione dal versamento della contribuzione ASpI e del contributo integrativo (complessivamente 1,61%).
Contribuzione a carico dell'apprendista
L'aliquota a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione; analoga aliquota (5,84%) per un anno in caso di prosecuzione del rapporto dopo l'apprendistato.
Precedenti periodi di apprendistato
Ai fini della determinazione dello sgravio va considerata la formazione già svolta dall'apprendista presso altri datori: lo sgravio totale è riconoscibile solo per il periodo residuo entro i 36 mesi complessivi.
Obblighi e condizioni per fruire dello sgravio
Il datore deve essere in regola (DURC) e rispettare norme di tutela del lavoro, contratti collettivi e obblighi previsti (art.31 d.lgs.150/2015 e art.1, c.1175 L. n.296/2006). Violazioni comportano recupero degli sgravi e obbligo al versamento delle contribuzioni ordinarie, ASpI, contributo integrativo e del 'ticket' di licenziamento.
Trattamenti di integrazione salariale
Dal 1/1/2022 i lavoratori in apprendistato rientrano tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale (d.lgs. n.148/2015); i datori sono tenuti al relativo finanziamento in base alla matricola aziendale. La sospensione non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo.
Aiuti de minimis
Lo sgravio è soggetto alle disposizioni sugli aiuti de minimis (rif. par.5.1 circ. n.87/2021).
Modalità operative UniEmens
Per le istruzioni operative e la compilazione del flusso UniEmens si rinvia alle indicazioni della circolare n.87/2021.
Istruzioni contabili
Rilevazioni contabili secondo quanto previsto nella circolare n.87/2021; istituito il conto GAW32129 (verrà ridenominato) e allegata la variazione al piano dei conti (Allegato n.1).
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