Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 66 del 09-06-2022

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le indicazioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2022-PF per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: definizione della base imponibile, trattamento del minimale e delle eccedenze, esonero contributivo L.178/2020, calcolo delle aliquote e degli acconti 2022, termini e modalità di versamento, rateizzazione e regole di compensazione e autoconguaglio.

Istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2022-PF (contributi INPS anno 2021 e acconti 2022)

Punti principali

Ambito di applicazione e obbligo di compilazione

Il Quadro RR è obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti (Sez. I) e per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata (Sez. II) per determinare i contributi INPS dovuti sul reddito 2021 e gli acconti 2022.

Base imponibile per artigiani e commercianti (Sez. I)

La base è la somma dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (quadri RF, RG, RH e RS) comprensiva della quota di utili S.r.l. imputabile al socio (esclusi utili da partecipazione a capitale senza attività lavorativa). Specifiche regole per coadiuvanti, regimi agevolati (regime di vantaggio, forfettario, regime agevolato legge 190/2014) e per soci di cooperative artigiane.

Minimale, contributi sul minimale e esonero L.178/2020 (Sez. I)

Indicazioni su compilazione colonne per contributi dovuti sul minimale, contributo maternità, quote associative e oneri accessori. L'esonero L.178/2020 va indicato con l'importo comunicato da INPS; eccedenze 2021 sono state automaticamente usate dall'INPS per la tariffazione 2021, ulteriori eccedenze richiedono istanza di compensazione.

Base imponibile per la Gestione separata (Sez. II)

Per i professionisti la base è la totalità dei redditi da lavoro autonomo dichiarati (RE, RH, LM sez. I e II incl.), anche se negativi. Vanno indicati specifici codici (1-5) per identificare tipologie di reddito che incidono sul massimale o sono già soggette ad altra contribuzione.

Calcolo contributi e aliquote per la Gestione separata

Applicazione delle aliquote (es. 24%/25,98% e per il 2022 aliquota complessiva per privi di altra previdenza pari al 26,23% fino al massimale 105.014 euro) con sottrazione degli acconti versati. Sono previste aliquote aggiuntive per maternità/assistenza e per ISCRO.

Esonero L.178/2020 per i professionisti (Sez. II)

I beneficiari devono riportare nel rigo RR9 l'attestazione e l'importo comunicato dal Cassetto previdenziale. Le regole operative distinguono i casi in cui l'esonero copre totalmente o parzialmente il contributo dovuto e le modalità di utilizzo dell'eventuale eccedenza (compensazione o rimborso).

Termini e modalità di versamento

Saldo 2021 e primo acconto 2022: entro 30 giugno 2022 o, con rateazione, entro 22 agosto 2022 (con maggiorazione 0,40% per pagamenti tra 1/7 e 22/8). Secondo acconto 2022: entro 30 novembre 2022. Versamenti con F24 usando le causali/API, CPI o DPPI e le codeline INPS.

Rateizzazione

Commercianti/artigiani: rateizzabili solo i contributi sulla quota eccedente il minimale (saldo 2021 e primo acconto 2022); professionisti: rateizzazione sia sul saldo 2021 sia sul primo acconto 2022. Prima rata alla scadenza del saldo/acconto differito, completamento entro il 30/11/2022; interessi e causali specifiche per interessi.

Compensazione e autoconguaglio

Compensazione in F24 ammessa solo per crediti riferiti alle emissioni 2021 (periodo di riferimento 2021). Modalità distinte per artigiani/commercianti (crediti in colonne 19/33 e relative colonne 21/35 per utilizzi entro presentazione dichiarazione) e per professionisti (RR8). Crediti anteriori al 2020 devono essere oggetto di rimborso o istanza di compensazione tramite Cassetto previdenziale.

Sospensione per malattia o infortunio grave

Professionisti possono sospendere i versamenti se invalidanti oltre 60 giorni; va indicato il codice di sospensione e gli importi nel quadro RR (col.17 e col.18), con limiti riferiti ai contributi dovuti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.